Il consenso informato non si limita a elencazione di complicanze (da DoctorNews33 del 5 aprile 2017)

Data:
5 Aprile 2017

Il consenso informato non deve limitarsi ad una elencazione di possibili complicanze, ma da un lato deve spiegarne il significato e dall’altro deve indicare se le stesse siano più o meno probabili in relazione alle concrete condizioni fisiche della paziente. Si tratta, infatti, non di fornire informazioni che potrebbero essere tratte da una pagina di un qualsiasi testo, ma di spiegare al paziente, in relazione alle sue concrete condizioni ed alle caratteristiche della sua patologia il tipo di intervento, i possibili effetti positivi e negativi, i possibili rischi determinati non solo sulla base della generica ricorrenza statistica ma adattati alle sue concrete condizioni fisiche, il tutto spiegato con termini chiari che consentano al paziente di capire, e nel caso che sia redatto un modulo scritto, che consentano al giudicante di ricostruire se quanto prospettato era effettivamente quando doveva essere detto e se ciò che è stato detto corrispondeva alla migliore scienza medica del momento. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)

Ultimo aggiornamento

5 Aprile 2017, 23:51

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