Galenici dimagranti, decreto correttivo fissa obblighi e riduce sostanze vietate. Ecco quali (da DoctorNews33 del 5 aprile 2017)

Data:
5 Aprile 2017

Il divieto di prescrizione e di preparazione previsto inizialmente per circa 40 sostanze è stato ristretto a 16 sostanze medicinali vietate a scopo dimagrante. È quanto stabilisce, contestualmente a specifici adempimenti per medici, farmacisti e Asl qualora preparazioni magistrali a base di qualsiasi sostanza medicinale vengano prescritte a scopo dimagrante e allestite in farmacia, il decreto correttivo firmato dal Ministro della Salute che modifica il precedente DM 22.12.2016 e che entrerà in vigore non appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Da una nota della Sifap, una delle sigle presente al Tavolo tecnico che ha portato a questa decisione del Ministero, si apprende che il testo correttivo prevede il divieto per i medici di prescrivere e per i farmacisti di eseguire preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti le seguenti sostanze medicinali, singolarmente, in associazione tra loro o singolarmente in due o più preparazioni per il medesimo paziente: acido deidrocolico; acido ursodesossicolico; buspirone; deanolo-p-acetamido benzoato; d-fenilalanina; fenilefrina; fluvoxamina; idrossizina; L-tiroxina; naltrexone; oxedrina (sinonimo sinefrina); pancreatina; sertralina; spironolattone; triiodotironina; zonisamide. Tornano, invece, normalmente prescrivibili e preparabili in farmacia le sostanze naturali (anche in forma di estratto secco) per le quali il divieto è decaduto: 1-(beta-idrossipropil) teobromina; 5-idrossitriptofano; aloe e.s. titolato; boldo e.s. boldina; bromelina; caffeina; cascara e.s. cascarosidi; citrus aurantium e.s. sinefrina; cromo; finocchio e.s.; fucus e.s. iodio totale; fucus vesciculosus estratto secco; guaranà e.s. caffeina; inositolo; L-(3 acetiltio-2(S)-metil propionil)-L-propil-L-fenilalanina; L-carnosina; pilosella e.s. vitex; rabarbaro e.s. reina; senna; slendesta; tarassaco e.s. inulina; tè verde e.s. caffeina; teobromina. Per quanto riguarda gli obblighi, per ogni preparazione magistrale contenente qualsiasi principio attivo prescritto a scopo dimagrante il medico è tenuto a indicare detta finalità nella ricetta, a ottenere il consenso informato scritto del paziente al trattamento medico, a specificare le esigenze particolari di trattamento che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea e le indicazioni d’uso e a trascrivere un riferimento numerico o alfanumerico che consenta di risalire all’identità del paziente senza riportare le generalità dello stesso. Il farmacista dal canto suo deve trasmettere mensilmente tali ricette in originale o in copia alla Asl di riferimento che a sua volta deve inviarle al Ministero della salute per le opportune verifiche.

Simona Zazzetta

Ultimo aggiornamento

5 Aprile 2017, 23:47

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