Guardia medica: i doveri e le ipotesi di reato

Data:
29 Maggio 2009

La Corte di Cassazione, VI sezione penale, con la sentenza n. 12143 del 19/03/2009, ha ricordato quali sono i doveri dei medici di guardia medica in relazione alle richieste di visite domiciliari dei pazienti. In primo luogo, ricorda la Corte, l’Accordo Nazionale per la Medicina Generale afferma che il medico di guardia deve rimanere a disposizione per effettuare gli interventi domiciliari territoriali che gli saranno richiesti e che è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi richiesti dagli utenti. Orbene, afferma la Corte, se è vero che in linea di principio il medico ha il diritto di valutare, sulla base della sintomatologia che gli viene riferita, se sia o meno necessaria la visita domiciliare, è anche vero che il giudice può sindacare questa discrezionalità del medico e verificare se nel concreto si siano verificati i presupposti previsti dall’art. 328 del Codice Penale, che punisce il rifiuto di un atto dovuto dal pubblico ufficiale per ragioni di sanità. Nel caso concreto che è stato sottoposto all’esame della Corte, un medico di guardia si era rifiutato di effettuare una visita domiciliare ad un bimbo di due anni che presentava fenomeni di vomito persistente e febbre alta, ritenendo il caso non urgente e consigliando soltanto una iniziezione di Plasil. La Corte ha ritenuto colpevole il rifiuto del medico, in quanto la sintomatologia era generica e, quindi, non era possibile formulare una corretta diagnosi senza una adeguata osservazione del paziente. Inoltre la tenera età del bimbo faceva sì che non fosse possibile appurare esattamente le condizioni di salute del paziente, essendo insufficienti le notizie riferite dalla madre. Infine la Corte ha ricordato che il reato di cui all’art. 328 del Codice Penale è un reato di pericolo che, quindi, viene sanzionato anche se poi di fatto il paziente non ha subito nessun danno concreto. Per tutti questi motivi, il medico è stato condannato a 4 mesi di reclusione e ad ulteriori 4 mesi di interdizione dai pubblici uffici.

Ultimo aggiornamento

29 Maggio 2009, 10:45

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