Crediti formativi ECM 2008 – 2010.

Data:
1 Novembre 2008

A partire dal 2008 saranno 50 i crediti formativi che il singolo professionista dovrà acquisire annualmente (con un minimo di 30 e un massimo di 70) fino a raggiungere il totale di 150 crediti nel corso del triennio 2008-2010. Al fine del conseguimento di detti 150 crediti, il professionista potrà utilizzare fino a un massimo di 60 crediti formativi validamente acquisiti nel periodo 2004-2007; anche in siffatto caso, pertanto, resta l’obbligo di acquisire almeno 90 nuovi crediti. Fino all’entrata in vigore della nuova legge, rimane in vigore l’attuale disciplina del programma Ecm con le vigenti regole di accreditamento dei corsi e la conferma dei 30 crediti formativi da acquisire per il 2007 (minimo 15, massimo 60) con la possibilità per il professionista, che non abbia ancora raggiunto il tetto dei 150 crediti previsti per il quinquennio 2002-2007, di recuperarli nel corso del corrente anno. Ogni credito Ecm corrisponde approssimativamente a un’ora di aggiornamento. L’obbligatorietà della formazione Ecm per tutti gli operatori sanitari che direttamente operano nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva, ricomprende espressamente quali destinatari anche i liberi professionisti. Non sarà il singolo professionista a dover registrare i crediti ECM presso l’Ordine ma il provider attraverso il Ministero della Salute/Regioni e il Cogeaps, quest’ultimo incaricato di costruire l’anagrafe dei crediti formativi. Al termine di questo processo, l’Ordine riceverà i crediti maturati da ciascun professionista e li certificherà dopo aver verificato la congruità del dossier formativo dell’iscritto (distribuzione dei crediti formativi secondo gli obiettivi, le tematiche e le tipologie formative utilizzate; accertamento delle eventuali esenzioni dall’obbligo formativo). L’Ordine, accertati eventuali motivi di carattere eccezionale che hanno impedito al professionista di adempiere pienamente all’obbligo formativo, potrà consentire all’interessato di soddisfare il debito formativo entro l’anno successivo alla scadenza del triennio 2008-2010.


27 ottobre 2007 - ulteriori chiarimenti

(con il contributo della Organizzazione AC di Anna Ceraso)

La normativa attualmente in vigore, che sarebbe dovuta terminare il 31 dicembre scorso ed è stata prorogata al 31.12.2007, prevedeva l'ottenimento di 150 crediti formativi ECM. Poiché il sistema di controllo dei Partecipanti ai corsi ha rilevato diverse inesattezze circa i nomi, i codici fiscali e le discipline dei Partecipanti (oltre ad alcune incongruenze), ed era importante chiudere la prima fase considerata sperimentale per passare alla nuova fase, è stato deciso dalla Commissione di prendere in considerazione il periodo 2004/2007 e determinare in 60 (SESSANTA) il numero dei crediti necessari a passare alla seconda fase che si svolgerà nel triennio 2008/2010. La tipologia di questi crediti è in questa fase ininfluente, vale a dire l'importante è che si sia raggiunto il numero di sessanta crediti ECM percepiti, siano essi stati ottenuti nell'ambito della propria disciplina che in altre diverse dalla propria ma ritenute valide dal soggetto percipiente al fine della Sua qualificazione professionale. Tali crediti permetteranno di ottenere uno 'sconto' sul numero dei crediti che dovranno essere percepiti nel prossimo triennio, e che è di 150 (centocinquanta). In tal modo per ognuno dei prossimi anni coloro che avranno raggiunto il numero di sessanta crediti nel periodo 2004/2007 potranno avvalersi di tale sconto anno per anno, quindi si dovranno raggiungere ogni anno trenta crediti ECM , anziché 50.

ATTENZIONE! la seguente informazione evidenziata in giallo è stata modificata  (vedi più avanti nell'aggiornamento del 28 gennaio 2008 )
Ovviamente si potranno scalare dai crediti necessari nel prossimo triennio soltanto sessanta ECM di quelli complessivamente ottenuti nel periodo 2004/2007. Diversamente, chi avesse percepito ad es. 58 crediti non potrà ottenere tale sconto ma dovrà raccogliere 150 crediti nel prossimo triennio.
 I Crediti che si dovranno percepire nel prossimo triennio dovranno essere attinenti alla disciplina prevalentemente esercitata, mentre per i crediti attribuiti da corsi di altre discipline non si dovrà superare il 20% del totale. Per quanto riguarda la FAD, si dovrà arrivare sembra all'ottanta per cento dei crediti totali ma questo verrà confermato in seguito.


29 ottobre 2007 - ulteriori chiarimenti

(con il contributo della Organizzazione AC di Anna Ceraso)

La disposizione riguardante il numero di 150 crediti ECM per il quinquennio 2002/'06 (che potrebbe definirsi sperimentale) non è stata disattesa, ma la sistematizzazione dei dati che il MinSal trasmetterà a COGEAPS è talmente lunga e complicata (anche perché il sito del Ministero non ha retto ed ha collassato) che la verifica e la successiva certificazione dei crediti richiederebbe troppo tempo se dovesse interessare anche i primi due anni del sistema e cioé il 2002 e il 2003; pertanto la Commissione ha deciso di prendere in considerazione gli ultimi tre anni del sistema a regime (2004, 2005 e 2006) includendo anche il 2007 che ha rappresentato una proroga del regime in vigore: il risultato è che i sessanta crediti possono essere stati presi nell'arco di quattro anni e non di tre e praticamente rappresentano quindici crediti per anno, che è un numero minimo di ore di aggiornamento! I sessanta crediti percepiti nell'arco del periodo 01.01.2004/31.12.2007 debbono essere SESSANTA in totale e non in eccedenza ai 150 richiesti. Per quanto riguarda la qualità dei crediti, difficilmente la Commissione in questa fase esaminerà TUTTI i crediti riportati dal Medico, ma farà (probabilmente) un'indagine a campione, per cui possono valere anche crediti derivanti da corsi non specificamente legati alla disciplina a meno che siano stati presi tutti o quasi in discipline diverse da quella esercitata dall'Operatore Sanitario, e in questo caso il Ministero potrebbe chiedere spiegazioni: in tal caso si ritiene che l'acquisizione di altri ECM possa essere opportuna. 


28 gennaio 2008 - ulteriori chiarimenti

(con il contributo della Organizzazione AC di Anna Ceraso)

La Commissione ha deciso che per il prossimo triennio si possono portare in detrazione, quale sconto sui 150 crediti richiesti per i tre anni, i crediti ottenuti negli anni precedenti fino al  numero massimo di sessanta, ripartiti nei tre anni.

NOVITA'

In precedenza si era deciso di poter detrarre sessanta crediti nei tre anni, ma adesso, praticamente, si potrà detrarre anche un solo credito ECM ottenuto!

Purtroppo, malgrado le numerose richieste, lamentele e promesse, ai Relatori e ai Moderatori non verrà attribuito nessun credito, tranne quanto già previsto per il Relatore che parli per un'ora consecutiva, a cui verranno attribuiti DUE crediti.
L'escamotage consigliato ai Docenti che sono spesso invitati come Relatori o Moderatori e che quindi hanno difficoltà a reperire crediti, è quello di splittare in due un corso da loro organizzato (o premere sul Collega che organizzi),  facendo quindi due domande separate (e pagandone due), in modo che in una parte siano relatori o moderatori e nell'altra Partecipanti e come tali potranno percepire i crediti.

 

 

Tutor medici di medicina generale: attribuzione crediti formativi 


21/06/2007 –  Determinazione della CNFC del 29 marzo 2007: Crediti formativi ai Tutor

La Commissione ha approvato il riconoscimento dei crediti formativi ai medici che svolgono i corsi di formazione specifica in medicina generale e ai docenti tutor che ospitano i colleghi in formazione (esempio: farmacisti) nella misura della metà dei crediti previsti per l’anno di riferimento (anno 2005: 30 crediti formativi, pari a 15 crediti formativi per attività di tutoraggio) calcolati per un periodo di impegno uguale o superiore a mesi sei.
I crediti formativi per tutor possono essere riconosciuti anche per periodi inferiori a mesi sei. Il calcolo deve essere effettuato considerando i parametri generali (15 crediti formativi per sei mesi di attività) in proporzione al periodo di impegno applicando, ove necessario, l’arrotondamento del numero dei crediti per eccesso (esempio: due mesi di tutoraggio danno titolo a n. 3 crediti formativi valutati per eccesso a fronte di 2,5 crediti formativi).
L’attestazione dei crediti formativi in qualità di tutor al medico, al farmacista, all’infermiere e così via, deve essere rilasciata dall’Ordine o dal Collegio di appartenenza.
L’interessato deve essere munito di dichiarazione di svolgimento dell’attività di tutor rilasciata dall’Università o dall’Azienda dove il giovane specializzando è iscritto e frequenta il corso di specializzazione o di studio.
I crediti formativi sono riconosciuti ai tutor medici che sono titolati a valutare l’attività operativa dei medici che devono sostenere l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione.
Considerato che l’impegno dei tutor è di almeno un mese per ogni medico che deve sostenere l’esame di abilitazione, ogni attestazione ad opera dell’ordine di appartenenza sarà riferita ad ogni singola valutazione. Il numero dei crediti complessivi che possono essere attestati al medico tutor non può comunque, complessivamente, superare i quindici crediti formativi.
I crediti formativi sono attestati anche agli operatori sanitari che partecipano ai corsi universitari oppure presso gli Ordini per acquisire la qualifica di tutor nella misura di 0,5 crediti formativi per ogni ora di attività fino ad un massimo di 15 crediti acquisibili nell’anno di riferimento.
Nel caso, i crediti formativi devono essere rilasciati dall’Università o dall’Ordine che ha rilasciato l’attestato di tutor.
I crediti formativi attestati agli operatori sanitari per attività di tutor possono essere rilasciati a tutte le professioni sanitarie, nei casi in cui ricorrono i presupposti sopra illustrati.

Ultimo aggiornamento

1 Novembre 2008, 07:20

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