Crediti ECM : quando acquisirli

Data:
9 Aprile 2012

I laureati in medicina hanno l’obbligo di percepire i crediti ECM ma solo dall’anno successivo alla laurea. Pertanto un dottore che si laureasse oggi non avrebbe obbligo dei crediti se non nel 2008, e poichè nel 2008 quasi sicuramente inizierà a frequentare un qualche corso di specializzazione o master ecc. non dovrà preoccuparsi degli ECM perchè sarà esonerato per tutta la durata del corso. Se invece nel 2008 questo medico dovesse decidere di fermarsi e non proseguire la sua formazione per quell’anno, sorgerà per lui l’obbligo degli ECM e dovrà partecipare ad eventi relativi alla sua area di laurea (es. area medica o area chirurgica).

Dal sito del Ministero della Salute:

E’ esonerato dall’obbligo dell’E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 "Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l’AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall’obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

Ultimo aggiornamento

9 Aprile 2012, 10:14

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