TAR LAZIO – Studi odontoiatrici : regime autorizzativo. L’autorizzazione delle Autorità all’apertura di studi odontoiatrici è richiesta ove essi siano attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la salute del paziente. Per tutti gli altri, quindi, tale autorizzazione non è necessaria (sentenza nr. 7784/14).

Data:
6 Settembre 2014

Tar_Lazio_-_Sentenza_nr._7784-14

 

FATTO: Con ricorso notificato in data 11 dicembre 2013 e depositato il successivo 12 dicembre la —- s.r.l. (d’ora in poi, —) ha impugnato, tra gli altri, la nota n. 17557 del 10 ottobre 2013, con la quale la Regione Lazio, Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria, Area autorizzazione accreditamento, l’ha diffidata a cessare l’attività sanitaria presso l’ambulatorio odontoiatrico sito nel Comune di San Cesareo, in ——-, e a chiudere la struttura. Espone, in fatto, di svolgere attività di gestione amministrativa, aziendale e contabile dell’ambulatorio odontoiatrico sito in —— n. —-, a San Cesareo. L’attività odontoiatrica è svolta con l’opera del Direttore sanitario e di due medici odontoiatri, senza procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità e senza interventi di chirurgia ambulatoriale. Il provvedimento impugnato è illegittimo, non essendo la — soggetta al regime autorizzatorio. L’autorizzazione deve infatti essere richiesta solo per le strutture che intendono successivamente accreditarsi con il Servizio sanitario regionale e che, in ogni caso svolgono prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.

DIRITTO: Il Collegio ha rilevato che l’autorizzazione delle Autorità all’apertura di qualsiasi struttura odontoiatrica é prevista soltanto in presenza di ulteriori condizioni di fatto, rappresentate in particolare dalla previsione che l’attività medica comporti un rischio per la sicurezza del paziente.
Infatti l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie di cui al citato art. 193 è richiesta per gli studi odontoiatrici (ed in genere, di medici e di altre professioni sanitarie) ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la salute del paziente. Gli studi odontoiatrici, all’interno dei quali si svolgono prestazioni del tipo di quelle sopra indicate, possono, dunque, concretamente operare solo se muniti di specifica autorizzazione, la cui necessità è prevista da una vigente legge dello Stato per le esigenze di controllo appena evidenziate. Per tutti gli altri, quindi, tale autorizzazione non è necessaria.

Ultimo aggiornamento

6 Settembre 2014, 14:31

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