Aborto: esercitare l’obiezione di coscienza nei consultori e’ un abuso e il medico ne risponde sotto il profilo penale come reato omissivo e sotto il profilo disciplinare
Data:
4 Ottobre 2010
Una Azienda Sanitaria ha pubblicato i turni vacanti per la specialistica ambulatoriale nella branca di Ginecologia, specificando che potevano concorrere all’assegnazione dei turni solo i medici che non avessero manifestato obiezione di coscienza ai sensi della legge sull’interruzione volontaria della gravidanza. L’Azienda motivava questa scelta dal fatto che i medici dovevano operare presso i consultori, dove la quasi totalità dei professionisti era obiettore e ciò faceva insorgere problemi assistenziali in quanto si verificavano rifiuti anche nella prescrizione di contraccettivi, con ciò mettendo in discussione la stessa funzionalità dei consultori. Tuttavia questa posizione dell’Azienda è stata ritenute illegittima dal TAR della Puglia (sentenza n. 3477 del 14/09/2010) perchè, hanno affermato i giudici, all’interno dei consultori non si pratica materialmente l’interruzione volontaria della gravidanza (per la quale unicamente opera l’obiezione), bensì soltanto attività di assistenza psicologica e di informazione/consulenza della gestante ovvero vengono svolte funzioni di ginecologo che esulano dall’iter abortivo e quindi attività e funzioni che qualsiasi medico (obiettore e non) è tenuto ad espletare senza che possa invocare l’esonero medesimo. Peraltro l’esonero di cui all’art. 9 legge n. 194/1978 per gli obiettori, riguarda esclusivamente le procedure e le attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, non già l’assistenza antecedente e conseguente all’intervento. Se poi qualche medico, conclude il TAR, abusa del diritto all’obiezione, astenendosi dall’attività consultoriale, ne risponde sotto il profilo penale come reato omissivo e sotto il profilo disciplinare.
Ultimo aggiornamento
4 Ottobre 2010, 01:06
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