TARIFFE PROFESSIONALI, MINIMI A NORMA EUROPEA
Data:
19 Dicembre 2007
La inderogabilità ai minimi tariffari professionali non sarebbe contraria al diritto comunitario, essendo compatibile la determinazione delle tariffe.
Infatti non violerebbe il principio della concorrenza, ma evitando la corsa al ribasso del costo delle prestazioni professionali ne garantirebbe, al contrario, la qualità a favore dei diritti individuali e degli stessi interessi pubblici che si connettono al buon esercizio dell’atto professionale, impedendo che tra i professionisti si scateni, andando oltre il minimo tariffario, una concorrenza al ribasso che potrebbe compromettere la validità delle prestazioni, tutelando inoltre il professionista dal pericolo di dover sottostare a pretese economiche al ribasso da parte del cliente.
Questi principi sono stati sostenuto dall’Avvocatura dello stato dinanzi alla Corte di giustizia europea per un contenzioso sulle tariffe forensi (cause C-94/04 e C-202/04), ma è un principio valido anche per le altre categorie professionali.
In precedenza nel 2002, sentenza Arduino (causa C-35/99), la Corte di giustizia europea aveva ammesso la legittimità del sistema italiano di determinazione delle tariffe forensi sottolineando il carattere pubblicistico del provvedimento di approvazione del tariffario da parte del ministro guardasigilli.
Ultimo aggiornamento
19 Dicembre 2007, 11:21
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