Studi medici e odontoiatrici con almeno 1 dipendente

Data:
1 Maggio 2009

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

In tutte le aziende in cui vi sono dei lavoratori è prevista la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.).
In caso di elezione interna del RLS, il datore di lavoro deve sottoporre a idonea formazione il lavoratore (32 ore di corso + aggiornamento annuale pari a 4 ore).
Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza:
può essere eletto direttamente dai lavoratori al loro interno;
può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale;
L‘art. 18, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. 81/08 recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevede che il datore di lavoro debba comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
L’INAIL ha chiarito con circolare 11/09 che la comunicazione, a cadenza annuale, deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell’anno precedente ed ha predisposto una apposita procedura on line per la segnalazione indicata in oggetto accessibile dal sito dell’Istituto attraverso Punto Cliente.
L’INAIL ha stabilito che in sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione per l’anno 2009 sia fissata al 16 maggio 2009; pertanto il datore di lavoro di uno studio medico o odontoiatrico con dipendenti dovrà provvedere a comunicare il nominato del RLS riferito all’anno 2008 entro la data di cui sopra.
La sanzione prevista a carico del datore di lavoro dall’art. 55, comma 4, lett. o), del D.Lgs. 81/08 in caso di mancata comunicazione del nominativo del RLS è di 500 euro.
Si rileva peraltro che la designazione del RLS è un adempimento di spettanza dei lavoratori stessi.
Si sottolinea che nel caso di designazione o elezione del RLS il datore di lavoro dovrà ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 assicurare allo stesso lo svolgimento del relativo corso di formazione e quindi sostenerne le relative spese.
Si precisa inoltre che in caso di mancata designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dovrebbe subentrare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all’ad. 48 del D.Lgs. 81/08.
In tal caso il datore di lavoro dovrebbe corrispondere ai sensi dell’art. 52, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 81/08, un contributo al fondo INAIL in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso lo studio.

Ultimo aggiornamento

1 Maggio 2009, 04:47

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