SPESOMETRO: professionisti esonerati dallo spedire fatture gia’ inviate col sistema TS in arrivo probabili sanzioni per i medici senza Pos (da FIMMG Lazio News24 del 19 settembre 2017)

Data:
19 Settembre 2017

DOCTOR 33-I medici e i dentisti liberi professionisti non dovranno inviare per lo “spesometro” in scadenza il 28 settembre i dati delle fatture già spedite a febbraio al Sistema Tessera Sanitaria per la precompilazione del modello 730 dei loro clienti. Rispetto al termine originario del 18 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha rinviato il termine di spedizione per i dati delle fatture ai clienti e dai fornitori relativi al primo semestre 2017. E ha accolto le richieste del presidente Andi Gianfranco Prada, secondo cui i professionisti soggetti Iva non andavano costretti a spedire i dati delle stesse fatture fatte ai clienti che già devono inviare il prossimo mese di gennaio (quest’anno la scadenza è stata il 9 febbraio). In realtà l’onere delle spedizioni – quasi sempre -tocca al commercialista. Con lo spesometro si è aggiunto per il professionista l’onere di indicare al commercialista oltre ai dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni e a data e numero della fattura, anche base imponibile, aliquota applicata, imposta e tipo di operazione.
L’obbligo di spedire le fatture ai clienti e dai fornitori riguarda tutti i titolari di partita Iva, mentre sono esonerati i contribuenti in regime forfettario ed in regime dei minimi e chi ha esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse/ricevute. La scadenza per i dati del secondo semestre 2017 è proprio febbraio 2018, e tra l’altro la data va a coincidere con quella dell’ultima liquidazione Iva trimestrale 2017, quindi nel mese più corto del 2018 si profila un incrocio di tre adempimenti. Peraltro, dal 2018 la comunicazione dello “spesometro” diverrà trimestrale.
Sanzioni- Ricordiamo che con lo spesometro per omissione o errata trasmissione si pagano 2 euro a fattura non inviata con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre (e ove ci si ravveda entro 15 giorni la sanzione è dimezzata). Per gli inadempimenti della 175/14 si pagano invece euro 100 per comunicazione omessa/tardiva con un massimo di euro 50 mila che viene meno se si rimedia entro 5 giorni e si riduce a un terzo se si rimedia entro 60 giorni. In quest’ultimo caso per l’articolo 3 comma 5 ter della legge 114 il primo anno di assolvimento dell’obbligo non sono applicabili sanzioni nei casi di “lieve tardività” o errata trasmissione dei dati, ove l’errore non abbia determinato vantaggi al contribuente. Per l’adeguamento allo spesometro è corrisposto una tantum al professionista un credito d’imposta di 100 euro sulla dichiarazione 2018 dei redditi di quest’anno a patto abbia realizzato un volume d’affari inferiore a 50 mila euro e indichi la spesa sostenuta per l’adeguamento tecnologico.
Frattanto si concretizza giorno per giorno la possibilità che settembre sia il momento per introdurre le sanzioni ai professionisti sprovvisti di lettore bancomat. Il consiglio dei ministri ha recepito il regolamento Ue sui tetti alle commissioni per il bancomat, volto a favorire gli utenti che usano carte di debito. Al momento in cui uscisse il decreto legislativo, al vaglio della corte dei conti, dal 10 dicembre le commissioni non potranno superare lo 0,2% del valore della transazione, o meglio, non dovrà superare lo 0,2% il valore totale annuo delle operazioni su piazza italiana all’interno di ciascuno schema di carte di pagamento. Da una parte si spalanca la strada all’uso del Pos per operazioni sotto ai 5 euro, dall’altra la speranza di un’ulteriore dilazione da parte degli ultimi professionisti senza lettore si fa più lontana.

Ultimo aggiornamento

19 Settembre 2017, 21:59

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