Ricette non ripetibili:Il codice fiscale e’ da sostituire al cognome e nome se richiesto dal paziente.
Data:
19 Dicembre 2007
La Direzione Generale del Ministero della Salute con nota n. 12573 dell’11/07/2006, a firma del Direttore Generale Dott. Claudio De Giuli, comunica che in merito alla richiesta di chiarimenti riguardo l’interpretazione dell’art. 89 della Legge 29/2006, premesso che il testo dell’articolo in oggetto è parzialmente diverso da quello proposto in vista della riunione del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 e che non si conoscono le ragioni che hanno indotto il Governo ad adottare una diversa formulazione, il comma 3 dell’art. 89 è da ritenersi una norma di garanzia a tutela dei soggetti interessati e pertanto l’indicazione, da parte del medico prescrittore, del codice fiscale in luogo del nome e cognome è da ritenersi obbligatoria qualora l’interessato non voglia far comparire le proprie generalità , mentre il comma 5 dell’art. 89 deve intendersi che la disposizione in essa contenuta abbia il solo scopo di ricordare che, in caso di prescrizione a carico del SSN, la prescrizione deve riportare anche gli estremi dell’eventuale esenzione.
Allegato |
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Il testo completo della nota ministeriale |
Ultimo aggiornamento
19 Dicembre 2007, 11:22
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