Responsabilità professionale. La Camera inizia l’esame di tre proposte di legge

Data:
18 Ottobre 2013

Il punto di partenza che unisce le tre proposte di legge in materia di responsabilità professionale, presentate da due esponenti del Pdl, Benedetto Fucci e Raffaele Calabrò, è la particolare rilevanza che ha assunto il consenso informato, base, anche giuridica, dei rapporti tra il medico e il cittadino percettore di prestazione sanitaria.
Sullo sfondo ben presente il tema del rischio sanitario che vede aumentare significativamente la possibilità per il medico di essere chiamato in causa per errore sanitario.
Il sistema sanitario italiano ha registrato una forte crescita del contenzioso tra medico e paziente, con conseguenti problemi complessivi di tenuta e sostenibilità in quanto la medicina difensiva rischia di diventare una fonte di spesa inappropriata per il Ssn.
Il decreto Balduzzi, attraverso l’articolo 3 ha cercato di disciplinare la materia prevedendo all’articolo 3 l’esclusione della responsabilità penale per i casi di colpa lieve, a condizione che, nello svolgimento dell’attività, l’esercente la professione sanitaria si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
Lo stesso articolo ha poi previsto l’adozione, entro il 30 giugno 2013, di un provvedimento regolamentare per agevolare l’accesso alle polizze assicurative da parte degli esercenti le professioni sanitarie, ma non è stato ad oggi ancora adottato. ?
In questo quadro normativo, assolutamente non esaustivo sotto il profilo della risoluzione delle problematiche connesse alla materia in oggetto, si inseriscono le proposte di legge all’esame della Commissione.
Entrando nel merito, della proposta di legge n.259, di Benedetto Fucci, obiettivo è riportare a dimensioni fisiologiche il fenomeno del contenzioso giudiziario relativo alle prestazioni professionali dei medici, e per questo è prevista una delega al Governo per avviare una serie di interventi concernenti: l’obbligo della copertura assicurativa per ogni struttura che esercita attività chirurgica; l’identificazione di soglie di punibilità per la rilevanza penale; l’introduzione obbligatoria di un sistema di valutazione del rischio clinico; l’introduzione di forme di conciliazione obbligatoria, nonché la previsione della possibilità di avviare un’azione diretta per il risarcimento dei danni nei confronti dell’assicuratore.
La seconda proposta, n. 262, sempre a firma Fucci, si compone di cinque articoli.
In particolare, l’articolo 1 individua le finalità del provvedimento, diretto al riconoscimento della particolare delicatezza e natura delle professione medica, a limitare il ricorso alla medicina difensiva, a garantire il diritto dei pazienti a ricevere le migliore cure possibili, nonché un adeguato risarcimento per gli eventuali danni subiti per dolo da parte del medico (comma 1). ?
Questa disposizione, oltre ad affermare princìpi in parte già vigenti prevede anche la limitazione di un eventuale risarcimento dei danni subiti dai pazienti ai soli casi di dolo da parte del medico, diversamente da quanto prevede la disciplina della responsabilità dell’esercente una professione sanitaria attualmente in vigore.
?Al comma 2 si definisce di natura contrattuale il rapporto tra medico e paziente prevedendo che prima del ricovero venga stipulato tra le due parti un contratto che espressamente non comporti per il medico l’obbligo di guarire il paziente bensì quello di prestargli le cure appropriate e necessarie secondo le conoscenza scientifiche acquisite. ?
L’articolo 2 introduce l’obbligo, per tutte le strutture sanitarie, pubbliche o private, di stipulare una copertura assicurativa per responsabilità civile a vantaggio sia del personale medico che di quello sanitario e infermieristico. Di conseguenza, colui che si ritenga danneggiato da un intervento sanitario promuove un’azione diretta di risarcimento nei confronti dell’assicuratore nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione. ?
L’articolo 3 prevede l’obbligatorietà, prima di avviare l’azione civile nei confronti dell’assicuratore, di effettuare un tentativo di conciliazione stragiudiziale affidato ad appositi servizi, indicando anche il criterio di base per la composizione di questi ultimi.
Solo in caso di fallimento del tentativo si può avviare l’azione civile diretta nei confronti dell’assicuratore. ?
L’articolo 4 prevede l’obbligo per le Asl e le strutture ospedaliere di dotarsi di uffici legali in servizio permanente ai quali possa rivolgersi il personale sanitario in presenza di situazioni di emergenza per la salute dei pazienti per ricevere informazioni sulle possibili conseguenze legali derivanti dal loro comportamento. ?
L’articolo 5, infine, introduce l’istituzione obbligatoria, presso ogni regione e provincia autonoma, di un ufficio di valutazione del rischio di responsabilità civile del personale sanitario, composto da esperti, il cui fine è prevenire i contenziosi offrendo alle Asl e agli ospedali indicazioni di natura vincolante sul piano organizzativo.
L’ultima delle tre proposte di legge, la n.1324, di iniziativa del deputato Calabròè diretta ad introdurre un’organica disciplina del tema della responsabilità professionale del personale sanitario, relativa sia agli aspetti sostanziali, sia a quelli procedimentali e tecnici.
L’articolo 1 individua le finalità della proposta di legge, oltre a dare una precisa definizione dell’atto medico. ?
L’articolo 2 sancisce il principio per cui la responsabilità civile per eventuali risarcimenti è posta a carico della struttura sanitaria, che deve obbligatoriamente essere assicurata. ?
All’articolo 3, è disciplinato l’obbligo per le strutture sanitarie di dotarsi di una polizza assicurativa, condizione per l’accreditamento o per la convenzione di enti o di strutture private e per il finanziamento dell’attività di istituto per le aziende sanitarie del Ssn.
È previsto, inoltre, che le regioni e le province autonome adottino linee guida per l’applicazione dell’obbligo di stipulazione della polizza assicurativa.
Anche il limite minimo del massimale garantito è determinato dalle regioni e dalle province autonome. ?
Gli articoli 4 e 5 disciplinano i contenuti della garanzia assicurativa destinata a coprire la responsabilità civile verso terzi delle strutture sanitarie e dei loro operatori, la responsabilità civile delle medesime verso i loro operatori e quella degli operatori nei confronti delle stesse strutture e dello Stato.
È inoltre introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione ed è definita l’azione giudiziaria per il risarcimento del danno. ?
Gli articoli 6 e 7 prevedono la possibilità per le regioni e per le province autonome di istituire un apposito fondo di garanzia per la responsabilità civile del personale di tutte le aziende sanitarie locali e ospedaliere ubicate nel territorio di competenza, sostitutivo delle polizze assicurative, nonché un fondo di solidarietà sociale per il risarcimento delle vittime da alea terapeutica.
L’articolo 8 dispone i termini di prescrizione fissando in cinque anni – decorrenti dal momento della conoscenza del danno – il tempo necessario alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da attività sanitaria per la quale vige l’obbligo di assicurazione. ?
Viene, quindi, qualificato il concetto di «conoscenza del danno», definendolo come la presa di coscienza consapevole delle conseguenze dannose delle prestazioni sanitarie e del loro consolidamento nella sfera fisica o psichica del paziente.
La prescrizione è sospesa per il tempo necessario ad ottenere le informazioni e la documentazione ad esse relativa, nonché per la durata della procedura conciliativa. ?
Gli articoli 9 e 10 prevedono le procedure per l’istituzione dell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio e per la nomina dei consulenti tecnici.
?Gli articoli 11 e 12 introducono la possibilità di avere un’unita di gestione del rischio clinico in grado di valutare costantemente tutte le performance interne professionali.
All’unità sono attribuiti sia compiti di prevenzione dei rischi, sia funzioni attinenti alla fase successiva alla determinazione di evento infausto. ?
Infine all’Agenas è affidato il coordinamento di un Sistema nazionale di monitoraggio e di valutazione della gestione del rischio clinico.
In ultimo gli articoli 13, 14 e 15 prevedono norme di rinvio e di coordinamento con i contratti collettivi nazionali e di lavoro e norme transitorie.


Ultimo aggiornamento

18 Ottobre 2013, 07:41

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