Responsabilità in caso di ingiustificato ricorso al day hospital – Il direttore di Uoc è stato condannato a risarcire i danni.

Data:
14 Luglio 2012


Il fatto – La Procura regionale presso la Corte dei Conti ha citato in giudizio il direttore di una Unità operativa complessa ostetricia e ginecologia di una azienda siciliana chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per oltre 700 mila euro. In sostanza, la Procura ha citato in giudizio il primario ritenendolo responsabile del danno erariale conseguente ai maggiori costi sostenuti per prestazioni sanitarie eseguite in regime di ospedalizzazione a ciclo diurno in assenza dei presupposti previsti per il particolare regime di ricovero. I fatti posti alla base del procedimento erano stati oggetto anche di una vicenda penale avviata dalla procura della Repubblica che aveva disposto due consulenze tecniche, la seconda delle quali, sulla base delle risultanze della prima, aveva quantificato il costo dei ricoveri ritenuti irregolari. La prima consulenza, dall’esame di 5.562 cartelle cliniche relative a pazienti transitati in regime di day hospital presso la Unità di ostetricia e ginecologia, aveva accertato, nell’arco temporale 2002-2006, numerose irregolarità, così sintetizzate dalla Procura regionale:
– erogazione di prestazioni diagnostiche con finalità di screening in soggetti asintomatici, non rientranti nel regime del day hospital;
– singoli esami diagnostici, che non giustificavano il ricovero diurno caratterizzato, invece, dall’erogazione di prestazioni multi professionali e multispecialistiche di particolare complessità e impegno;
– notevoli incongruenze tra gli esami diagnostici indicati nelle schede di dimissioni ospedaliere (Sdo) e quanto registrato nelle cartelle cliniche ovvero supportato dai referti;
– reiterati ricoveri di medesimi pazienti nell’arco di uno stesso anno per le medesime patologie, in violazione del Dm 380 del 27/10/2000 e del Dm 36615 del 27/11/2001.

Il diritto – La Corte dei Conti, all’esito del giudizio, ha affermato che il direttore di Uo, per il ruolo rivestito e secondo l’organizzazione aziendale, era il dirigente che avrebbe dovuto evitare, più di ogni altro soggetto operante all’interno o all’esterno dell’Azienda, l’ingiustificato ricorso al regime del day hospital. La violazione degli obblighi di servizio derivanti dalla funzione di responsabile dell’organizzazione e del funzionamento della struttura cui era preposto deve ritenersi sufficiente a configurare il necessario nesso di causalità tra la contestata cond otta gravemente colposa e il danno erariale conseguente ai costi connessi al ricovero diurno per i casi ritenuti non giustificati. Il giudici hanno ritenuto di poter accogliere parzialmente le argomentazioni difensive relative al criterio di individuazione dei soggetti responsabili seguito dalla Procura ai fini della quantificazione dell’addebito di responsabilità: una parte del danno è stato ricondotto a disfunzioni di apparato e, in particolare, a evidenti carenze nell’attività di vigilanza.

Esito del giudizio – Il direttore di Uoc è stato condannato a risarcire i danni.

Ultimo aggiornamento

14 Luglio 2012, 06:47

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