Radiodiagnostica complementare non solo clinica. (da ANDI del 23 aprile 2015)

Data:
23 Aprile 2015

Le indagini radiografiche, fin dai primi anni del ‘900  rappresentano un indispensabile ausilio diagnostico per tutte le specialità mediche. In odontoiatria, in particolare, le radiografie retrocoronali  (bite wing), periapicali, la radiografia panoramica (ortopantotomografia) e la teleradiografia, sono state quelle di gran lunga più utilizzate. Tali immagini, pur rappresentando, sempre meglio negli anni (miglioramento della sensibilità delle pellicole – radiografia digitale), il giusto rapporto tra danno radiogeno e utilità diagnostica, riproducono bidimensionalmente una realtà tridimensionale. Questa limitazione è stata superata con l’introduzione della tomografia assiale computerizzata (TAC) e in seguito della tomografia computerizzata a fascio conico (CBCT).

Con quest’ ultima  tecnologia si sono potute costruire delle apparecchiature dedicate a parti ristrette del corpo, come il distretto maxillo-facciale, che avessero costi contenuti, estrema facilità d’utilizzo, ottima qualità delle immagini e sopratutto dosi di radiazioni inferiori. Grazie alle sue peculiarità, la CBCT è diventata una scelta naturale per l’imaging dento-maxillo-facciale. Il costante miglioramento tecnologico sta portando ad  una riduzione della quantità di radiazioni cui è sottoposto il paziente e conseguentemente la giustificazione ad un uso anche in altri campi oltre a quello chirurgico-implantare quali quelli endodontico  od ortodontico. Queste stesse caratteristiche stanno introducendo tale tecnologia anche in settori non odontoiatrici: negli ultimi anni alcuni studi propongono la CBCT negli ambulatori di otorinolaringoiatria per lo studio dei seni mascellari e temporali né si può tralasciare lo sviluppo che può avere nella radiologia veterinaria. Proprio questo ampliamento della giustificazione e delle indicazioni ha portato alcuni a  manifestare dubbi sulla liceità di detenzione ed utilizzo di tali apparecchiature ad opera di specialisti non radiologi.

Facendo riferimento al Decreto Legislativo del Governo n. 187 del 26 maggio 2000 Art. 2 ( definizioni) in modo particolare ai comma 1 lettere b ed h e comma 2 lettere b, c ed f :

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    b) attivita’ radiodiagnostiche complementari: attivita’ di ausilio diretto al medico chirurgo specialista o all’odontoiatria per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purche’ contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all’espletamento della procedura specialistica
    h) esercente: il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilita’    dell’impresa stessa ovvero dell’unita’ produttiva, intesa come stabilimento o struttura finalizzata alla   produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale;
  2. Ai fini del presente decreto, inoltre, si intende per:
    b) responsabile di impianto radiologico: il medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare individuato dall’esercente. Il responsabile di impianto radiologico puo’ essere lo stesso esercente qualora questo sia abilitato a svolgere direttamente l’indagine clinica;
    c) responsabilita’ clinica: la responsabilita’ riguardo a esposizioni mediche individuali attribuita ad uno specialista. In particolare: giustificazione; ottimizzazione; valutazione clinica del risultato; cooperazione con altri specialisti e con il personale eventualmente delegato per aspetti pratici; reperimento di informazioni, se del caso, su esami precedenti; trasmissione, su richiesta, di informazioni radiologiche esistenti o di documenti ad altri medici specialisti o prescriventi; informazione dei pazienti e delle altre persone interessate, se del caso, circa i rischi delle radiazioni ionizzanti;
    f) specialista: il medico chirurgo o l’odontoiatra che ha titolo per assumere la responsabilita’ clinica per le esposizioni mediche individuali ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 4;
    (art.7 comma4. Le attivita’ radiodiagnostiche complementari all’esercizio clinico possono essere svolte dal medico chirurgo in possesso della specializzazione nella disciplina in cui rientra l’intervento stesso o dall’odontoiatra nell’ambito della propria attivita’ professionale specifica.)

ANDI, nel corso del V Incontro di primavera del dipartimento Emilia Romagna ha ribadito  la propria posizione:

  1. Il medico  odontoiatra può acquistare e detenere un macchinario radiologico
  2. Il medico odontoiatra per acquistare un macchinario radiologico non necessita della consulenza di un medico specialista in radiodiagnostica;
  3. Il medico odontoiatra, a seguito delle valutazioni tecniche eseguite adegua preventivamente, se necessario, i propri locali a seconda dell’apparecchio radiologico da acquistare;
  4. Nessuna normativa generale o di settore impone una specifica autorizzazione della P.A. per l’installazione di un apparecchio radiodiagnostico in studi odontoiatrici, ovvero per la sua sostituzione, fermo restando la notifica di acquisto installazione e  detenzione di tali apparecchiature;
  5. La consulenza dell’esperto qualificato e dell’esperto di fisica medica è già garanzia di controllo della qualità dei macchinari per cui non è necessario per l’odontoiatra assumere un medico specialista in radiologia che esegua per ogni paziente i relativi esami diagnostici;
  6. Il medico odontoiatra esegue soltanto esami diagnostici complementari alla propria prestazione sanitaria, in linea con i principi di giustificazione e di ottimizzazione;
  7. Il medico odontoiatra non  può effettuare esami per  conto  di  altri  sanitari,  pubblici  o privati, ne’ redarre  o  rilasciare referti  radiologici;
  8. Il medico odontoiatra valuta anche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 lo specifico rischio della prestazione complementare.

Stefano Mirenghi
Vicepresidente Nazionale

Ultimo aggiornamento

23 Aprile 2015, 14:49

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