R.Lazio – 08/03/2020 – Nuova ordinanza – la sintesi su quotidianosanita.it

Data:
8 Marzo 2020

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Anche il Lazio ha deliberato un’ordinanza che impone a chi proviene dalle zone rosse di comunicarlo al numero verde regionale e osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del dipartimento di prevenzione.

08 MAR – “È stata firmata l’ordinanza in merito alle ‘Misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019’. L’ordinanza impone a tutte le persone che abbiano fatto, stanno o faranno ingresso nella Regione Lazio dalle ‘zone rosse’, di comunicare tale circostanza al numero verde 800.118.800 che si coordina con il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in raccordo con il medico di medicina generale (MMG) o il pediatra di libera scelta (PLS). L’ordinanza impone di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del dipartimento di prevenzione. È disposta inoltre la sospensione delle attività fino a nuove disposizioni di piscine, palestre e centri benessere. L’ordinanza è emessa nel rispetto dei ruoli istituzionali”.

1. Tutte le persone che nei quattordici giorni antecedenti alla data di pubblicazione del DPCM 8 marzo 2020 hanno fatto ingresso, stanno facendo o faranno ingresso nella Regione Lazio provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l’obbligo:

i) di comunicare tale circostanza al numero unico regionale dedicato 800 118 800, servizio che si coordina con il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, in raccordo con il medico di medicina generale (“MMG”) ovvero col pediatra di libera scelta(“PLS”) secondo le disposizioni di cui all’ordinanza 2/2020;

Ordinanza Z00002_26_02_2020

ii) di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione;

iii) le disposizioni di cui ai precedenti punti i) e ii) non si applicano nel caso in cui le persone provenienti dalle zone geografiche sopra individuate siano operatori del SSR laziale, tenuti ad osservare le prescrizioni di cui all’ordinanza del Presidente della Regione 3/2020;

iv) in caso di comparsa di sintomi, la persona deve osservare le disposizioni dell’ordinanza 2/2020, qui riportate percomodità di lettura:

a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di esecuzione del test;

b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;

c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa dell’eventuale trasferimento in ospedale.

2. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unità di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.55/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle Province indicate al punto 1 con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità del territorio regionale.

3. E’ disposta con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni,in aggiunta alle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020, la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività:

-piscine, palestre, centri benessere.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presenteprovvedimento é punito ai sensi dell’art.650 del codice penale.

5. Resta salvo quanto previsto dall’ordinanza 2 del 26 febbraio 2020 e dall’ordinanza 3 del 6 marzo 2020

Ordinanza Z00002_26_02_2020

Ordinanza_Z00003_06_03_2020

Ultimo aggiornamento

11 Marzo 2020, 00:03

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