Quelle “bizzarre” giustificazioni per le mansioni improprie della segretaria del medico di famiglia (da quotidianosanita.it del 30 aprile 2019)

Data:
1 Maggio 2019

30 APR – Gentile Direttore,
meritano alcune brevi repliche le chiose alla nostra lettera pubblicata dal Suo giornale il 10 aprile scorso dal titolo “Se la ricetta la fa la segretaria. Ecco i rischi per il medico” formulate qualche giorno dopo dal Dott. Alessandro Battaggia. Di certo la legge non vieta, se non per vie indirette, “al personale di studio le preparazione di ricette destinate al medico”, ma la grave anomalia che pervade la pratica della medicina generale sta nel fatto che nessun Organismo, legislativo o di controllo, ha mai definito le mansioni del collaboratore di studio, o segretaria che dir si voglia, di cui all’art. 59, c. 14, dell’ACN 2005, talora scelto senza qualifica alcuna se non quella parentale.

Ciò ha determinato che il medico gli affidasse mansioni a suo uso e consumo con giustificazioni bizzarre, tra cui l’eccessivo lavoro di studio o l’arbitraria cernita tra atto medico e atto burocratico, nel quale vuole ricondurre la ricetta, ignorando che il collaboratore non può avere accesso al dato sanitario degli assistiti né il medico può essere suo supervisore o garante.

A chi voglia accostare l’impiegato del CUP al collaboratore di studio va ricordato che nella gestione del segreto professionale e del dato sensibile v’è notevole differenza tra i due; il primo è tenuto al segreto d’ufficio per il suo status di pubblico ufficiale ed è giustificato al trattamento del dato sensibile per incarico dell’Ente pubblico (ASL), il secondo non può essere fatto partecipe di nessun segreto per il suo status di semplice lavoratore in studio privato aperto al pubblico, né incaricato al trattamento del dato sensibile non avendo qualifica equiparabile a quella del medico o all’esercente una professione sanitaria (art. 76 Reg. Privacy).

Nel vuoto normativo sul collaboratore di studio a mettere qualche paletto ha pensato la Giurisprudenza di Cassazione con varie sentenze, in specie quella citata (Cass. Pen., VI, sent. Del 31.03.2011, n. 13315) che, di certo, si riferisce ad una vicenda coinvolgente una farmacia ma, in ordine all’attività prescrittiva, nel dispositivo si legge ben altro in modo inequivocabile valido in ogni scenario: “… deve essere dunque il medico – e solo il medico -, acquisiti tutti gli elementi necessari per una esauriente valutazione clinica del caso, a decidere se prescrivere o meno il farmaco ovvero, se del caso, mutare una precedente prescrizione farmacologica”.

Va da sé che i gestionali telematici degli studi di medicina generale, d’uno dei quali il Dott. Battaggia si dice consulente, sempre più interessati a soddisfare le richieste del medico di “snellire” il lavoro di studio, lo portano in direzione opposta e, inevitabilmente, a scemare i contatti con l’assistito.

La risoluzione del Garante sulla “consegna della ricetta al paziente della ricetta solo da parte del medico prescrittore” non deve generare sconcerto alcuno se letta come finalizzata alla salvaguardia del ruolo del medico che, con quel gesto, sottoscrive la conclusione di un incontro effettivamente avvenuto con l’assistito a garanzia della sua salute e della sua privacy.

Nella convinzione che per “atto medico” si intende ogni espressione dell’attività medica nell’interesse dell’individuo e della collettività e non necessita di altre precisazioni, al contrario vanno finalmente definiti la qualifica e le mansioni del collaboratore di studio del medico di medicina generale perché non vi siano commistioni improprie ed a dipanarle debba essere sempre il magistrato.

Dott. Florindo Lalla
Medico legale, Chieti

Dott. Massimo Calisi 
Medico di medicina generale, Pescara

Ultimo aggiornamento

1 Maggio 2019, 08:54

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