Prestazioni assistenziali straordinarie

Data:
9 Aprile 2012

A favore dell’iscritto, attivo o pensionato, che colpito da infortunio o malattia o da eventi di particolare gravità concernenti l’iscritto stesso o la sua famiglia, versi in precarie condizioni economiche, possono essere concesse prestazioni assistenziali.
 
Gli eventi sottoposti a tutela sono i seguenti: malattie che abbiano richiesto cure sanitarie o fisioterapiche non a carico del SSN (odontoiatriche, ortodontiche, ortopediche, interventi chirurgici di particolare gravità (trapianti di organi, applicazione di protesi…)anche se effettuati all’estero e spese accessorie purché non siano state rimborsate a qualsiasi altro titolo; spese di assistenza, anche domiciliare, per anziani, per malati non auto sufficienti e portatori di handicap; spese straordinarie sostenute per eventi imprevisti, per pregresse o sopravvenute malattie particolarmente gravi, per danni subiti per calamità naturali e per decesso di un familiare convivente.
 
Le domande di prestazione assistenziale straordinaria devono essere inviate per il tramite dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri e corredate dalla documentazione di spesa; in caso di conclamata indigenza tale documentazione può non essere richiesta. La misura della prestazione non può essere, di norma, superiore a € 6.200 (£ 12.004.874). nel caso in cui l’iscritto sia colpito da malattia o infortunio di particolare gravità e abbia sostenuto spese onerose, il limite di cui sopra può essere superato con motivata valutazione del competente Organo, di cui all’articolo 20 dello Statuto Enpam, approvato con decreto interministeriale in data 21/2/2000. Le prestazioni assistenziali straordinarie di cui sopra possono essere richieste non più di due volte in ogni anno solare.
 
Al medico o all’odontoiatra pensionato ed al coniuge convivente che versino in precarie condizioni economiche, possono essere assegnati sussidi assistenziali continuativi, quale concorso nel pagamento della retta per soggiorno in Casa di Riposo. Analoga prestazione è prevista per il coniuge superstite ultrasessantacinquenne che si trovi nelle suddette condizioni economiche. 
 
Al medico o all’odontoiatra pensionato, al coniuge convivente o superstite, che versi in precarie condizioni economiche e che non sia in condizioni fisiche o psichiche tali da poter autonomamente provvedere ai propri bisogni in modo permanente può essere concesso un sussidio assistenziale continuativo, quale concorso nel pagamento delle spese di assistenza domiciliare.

Ultimo aggiornamento

16 Luglio 2014, 11:32

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