PRESCRIZIONE PRINCIPIO ATTIVO

Data:
17 Agosto 2012

IL TESTO DELLA LEGGE LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 (GU n. 189 del 14-8-2012 – Suppl. Ordinario n.173) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (12G0157) (GU n. 189 del 14-8-2012 – Suppl. Ordinario n.173)

Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2012

"dopo il comma 11, e’ inserito il seguente: «11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili piu’ medicinali equivalenti, e’ tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facolta’ di indicare altresi’ la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione e’ vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilita’ di cui all’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12»;

FEDERFARMA ROMA – comunicazione 331/12 del 16 agosto 2012

Nelle more di ulteriori chiarimenti e al fine di non arrecare disagio ai cittadini, si ritiene necessario tornare sulle novità introdotte dalla conversione in Legge del Decreto Spending Review relativamente alla prescrizione in SSN del solo principio attivo per chiarire alcuni aspetti operativi già condivisi per le vie brevi con la Regione Lazio:

1. Queste disposizioni non riguardano le terapie croniche già in corso.
Di fatto il farmacista non è in grado di distinguere una nuova terapia da una già in corso e quindi spedirà comunque le ricette SSN, senza arrecare disagio ai cittadini.
Esempio: ricetta con prescritto Triatec® 5 mg e null’altro aggiunto: il farmacista, come di consueto, chiede al paziente se vuole il medicinale generico o meno.
La ricetta è quindi regolarmente spedibile.

2. Qualora sulla ricetta rossa è scritto il nome del principio attivo il farmacista consegna il farmaco dal prezzo più basso contenente quel determinato principio attivo.

3. Resta ferma la possibilità per il paziente di richiedere al farmacista un medicinale, sia equivalente che di marca, con lo stesso principio attivo ma con un costo più alto (esempio: prescrizione di Nimesulide ==>> richiesta del paziente Aulin®), pagando a proprie spese la differenza di prezzo rispetto al farmaco meno costoso. Non si ritiene necessario annotare alcunché sul retro della ricetta. Questo punto 3 rappresenta la vera novità per le farmacie.

4. La norma prevede anche che il medico “ha facoltà” di aggiungere la dicitura “non sostituibile”, ma in tal caso deve giustificare la non sostituibilità con una sintetica motivazione scritta (per esempio può scrivere che il farmaco deve essere quello prodotto da quella azienda e non da un’altra, perché esso non contiene un eccipiente al quale il paziente in oggetto è allergico).
In questo caso il farmacista deve consegnare il prodotto indicato dal medico nella ricetta.
In conclusione l’eventuale apposizione del nome dell’azienda produttrice del generico o del nome di fantasia del farmaco Originator sarà vincolante per il farmacista solo a condizione che il medico apponga la clausola di non sostituibilità corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione.

Cordiali saluti.

         IL SEGRETARIO                            IL PRESIDENTE
        Andrea Cicconetti                           Franco Caprino

Ultimo aggiornamento

17 Agosto 2012, 03:13

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