Prelievi ematici nello studio privato – Sentenza del TAR Toscana

Data:
28 Ottobre 2011


La semplice attività di “prelievo del sangue” è consentita senza autorizzazione regionale.
Infatti l’autorizzazione del Sindaco è necessaria per le -strutture private- sanitarie che gestiscono gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico e più in particolare laboratori di analisi cliniche, gabinetti radiologici, gabinetti di medicina nucleare, servizi di ecografia e comunque di diagnostica strumentale non complementare alla attività clinica.

Per strutture eroganti prestazioni di diagnostica strumentale si intendono quelle strutture che si pongono come strumentali ad altri operatori e che siano destinate alla sola attività diagnostica con l’uso di attrezzature di una certa complessità.

In altre parole il libero professionista può effettuare nel proprio studio o al domicilio dei pazienti prelievi del sangue assumendosi la responsabilità per identificazione, conservazione e trasporto del campione senza refertazione per terzi.

Tar Toscana sentenza numero1428/2011

Ultimo aggiornamento

28 Ottobre 2011, 11:24

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