Posso chiedere i danni direttamente all’assicurazione del mio dentista?

Data:
3 Gennaio 2012


Meglio prima chiedere un parere medico-legale. Si può procedere per una strada «extragiudiziale»

Nel corso di una cura dentistica, ritengo di essere stato danneggiato: dopo la cura mi sono dovuto recare per ben due volte al Pronto soccorso e a distanza di un mese dall’intervento ancora fatico a masticare per il dolore che provo.
So che il mio dentista ha una polizza di assicurazione per i rischi professionali e conosco anche il nome della sua assicurazione.
Allora, posso rivolgermi direttamente alla compagnia assicurativa per avere un rimborso del danno fisico e morale che ritengo di aver subito?
Oppure la prassi che devo seguire è un’altra?
E in questo caso, che cosa devo fare per ottenere il risarcimento che credo mi spetti?

Risponde Valeria Fava, Progetto Integrato Salute, Cittadinanzattiva

Nel caso di sospetto errore medico è sempre bene valutare attentamente l’opportunità o meno di procedere a una azione risarcitoria. Per questo è utile ottenere preliminarmente un parere specialistico (o medico legale) per comprendere se si può davvero ravvisare il nesso di causalità tra l’operato del medico e il danno subìto. Innanzitutto, è necessario raccogliere tutta la documentazione che dimostri il percorso terapeutico che si è effettuato con quel dato medico o presso quella data struttura. Nel caso di sospetti danni subìti nel corso di ricoveri presso strutture sanitarie, è sulla base della cartella clinica che sarà possibile individuare l’errore sanitario e, attraverso esami, referti ed eventuali certificazioni recenti, evidenziare l’entità del danno e quindi quantificare il risarcimento. Per quanto riguarda danni subìti presso studi di medici privati (come nel caso del dentista), non essendo prevista una vera e propria cartella clinica, è bene ricordare ai pazienti che è assolutamente indispensabile richiedere il preventivo e la fattura del lavoro eseguito: sono, infatti, elementi utili a dimostrazione del fatto che la cura si è effettivamente svolta presso quello studio o quel medico. Successivamente, sarà utile ottenere una relazione medica che certifichi in modo obiettivo la condizione sanitaria attuale del paziente (in pratica qual è il danno). Una volta valutata positivamente la possibilità di procedere nei confronti del medico, si prospetta una serie di azioni da intraprendere. Non è nella prassi rivolgersi direttamente alla assicurazione del medico, semmai si può tentare di raggiungere un accordo con l’assicurazione del medico (o dell’azienda sanitaria) in fase extragiudiziale, facendosi seguire da un avvocato di fiducia. La procedura prevede che, attraverso una trattativa sul riconoscimento del danno, si arrivi ad un accordo con l’assicurazione sulla quantificazione del danno stesso e quindi sull’ammontare del risarcimento. È questa una fase che non prevede "costi vivi" di giudizio ma, eventualmente, l’onorario per l’assistenza legale e medico-legale. Sottolineiamo però che dal marzo 2011 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 28 del 2010. Questo decreto prevede, anche in ambito di responsabilità medica, che, prima di intentare una causa per ottenere un risarcimento del danno, si debba esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione, davanti ad un soggetto terzo, il cosiddetto mediatore, che tenta di fare raggiungere un accordo alle parti. Questa fase deve concludersi entro e non oltre 4 mesi e i costi sono molto più contenuti rispetto a una causa. Laddove il tentativo di mediazione dovesse essere fallimentare, per un mancato accordo tra le parti, e si voglia comunque procedere, allora, la strada da percorrere, è quella della causa.

IL DIBATTITO

Ulderigo
gentile catilina 1973 l’assicurazione con il consenso delle parti può intervenire in mediazione sin dall’inizio. Non c’è bisogno di attivare la catena di eventi da lei descritta. Basta che il medico quando riceve la lettera di richiesta danni nel riscontro informi il presunto daneggiato dell’esistenza di una assicurazione; non appena il medico riceve la convocazione per la mediazione nè informa la compagnia diffidandola -nel qual caso gli neghi l’assenso a partecipare – che di ogni pregiudizio derivante dal diniego ne risponderà la compagnia stessa nel giudizio civile. Questo perchè il medico non può mediare alcun chè senza l’assenso della compagnia in quanto violerebbe il diritto ad inteventire dell’assicuratore – che è il soggetto obbligato a rifondere l’assicurato di quanto pagato qualora ne ricorrano gli estremi contrattuali. A questo punto – su contenzionsi di basso importo (30/40 mila in giù come nel caso descritto ) è probabile che la compagnia si attivi per rappresentare il medico già in fase di mediazione, indicando un legale che rappresenterà il medico in mediazione ma sarà pagato dalla compagnia di assicurazione

Non funziona così bis… 12.12|15:06 catilina1973
Se intende promuovere una causa dovrà previamente esperire il tentativo di mediazione (pagando il mediatore di tasca propria), e solo allora potrà fare causa ma solo contro il dentista. Quest’ultimo a sua volta dovrà chiamare in causa l’assicurazione e in questo caso (sempre grazie al provvedimento emanato da alfano sulla mediazione) verrà tutto sospeso per un nuovo tentativo di mediazione (tra medico e assicurazione). Quindi, grazie alla mediazione obbligatoria, dopo aver speso un mucchio di soldi per il mediatore e dopo circa un anno avrà inizio la sua causa che terminerà dopo 4 o 5 anni

Non funziona così 12.12|13:30 Ulderigo
gentile signora Fava – in termini assicurativi non funzione così.
La copertura professionale non tiene indenne il terzo con clausola di non opponibilità ( questo in italia avviene solo nelle polizze RC Auto ). Il danneggiato dovrà chiedere i danni al medico il quale a sua volta aprirà un sinistro presso la sua assicurazione. La richiesta danni deve avere carattere di formalità e certezza. La compagnia assicurativa -sentito il suo assicurato – deciderà se proporre una soluzione transattiva o meno. In caso negativo con la mediazione civile vi sono buone probabilità di definire entro un semestre.

Ultimo aggiornamento

3 Gennaio 2012, 07:00

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