Perché i “Professori” a Latina e provincia “spuntano come funghi”?

Data:
2 Ottobre 2012


Professore è il titolo che in Italia spetta a chi insegna in una università o in una scuola secondaria. In lingua inglese il titolo professor è invece riservato ai professori universitari; il termine profesor in spagnolo è usato non solo per gli insegnanti della scuola secondaria, ma anche per quelli della scuola primaria; anche in francese il termine è usato sia per le scuole secondarie che per le scuole primarie, nella forma Professeur des écoles; in tedesco il termine Professor ha un significato analogo a quello inglese in Germania, mentre in Austria l’uso è analogo a quello italiano. Le lingue non europee non permettono ovviamente confronti.
(da Wikipedia)

Nel sistema universitario italiano, si distinguono i seguenti ruoli accademici:

"RICERCATORE
(oppure PROFESSORE AGGREGATO) CONFERMATO"

se non ancora confermato:

"RICERCATORE
(oppure PROFESSORE AGGREGATO) NON CONFERMATO"

NB: il titolo di professore aggregato, per legge, e attributo ai ricercatori ai quali la facoltà assegna un insegnamento ed è valido per la durata dell’insegnamento. L’assegnazione dell’insegnamento per affidamento gratuito o per supplenza retribuita è ininfluente sulla validità del titolo che è connesso all’insegnamento non alla modalità di assegnazione.
Pertanto,in mancanza dell’insegnamento il ricercatore non ha diritto al titolo e, conseguentemente, l’uso configura un reato.


"PROFESSORE ASSOCIATO"

(oppure "PROFESSORE DI 2 FASCIA") se confermato

se non ancora confermato:

"PROFESSORE STRAORDINARIO DI 2 FASCIA" 


"PROFESSORE ORDINARIO"

(oppure "PROFESSORE DI 1 FASCIA")

se non ancora confermato:
"PROFESSORE STRAORDINARIO DI 1 FASCIA"

Comunicazione FNOMCeO N. 35 del 14 marzo 2004

Il Consiglio Universitario Nazionale a seguito di quesito posto dalla FNOMCe O concernente la possibilità dell’uso del titolo di professore da parte del personale docente a contratto e ricercatore, in data 20.2 c.a., ha espresso il proprio parere.

Il titolo di "professore" può essere usato dal personale a contratto ai sensi deg1i artt. 25 e 100 del DPR 382/80 e successive modificazioni e integrazioni.
Il CUN ha aggiunto che i medici, che ai sensi dei citati artt. 25 e 100 del DPR 382/80 ricoprono insegnamenti in ambito universitario anche in corsi di laurea concernenti le professioni sanitarie, possono far uso del titolo di professore.
Anche i medici ricercatori ai quali è stato conferito, con apposita deliberazione della facoltà la titolarità di un insegnamento possono far uso del titolo di professore.
Unica limitazione che incontrano medici che ricoprono insegnamenti in ambito universitario e ricercatori è che l’uso del titolo è limitato al periodo di insegnamento; come peraltro già s’era espresso il Consiglio di Stato con parere n. 1742 del 1985.
Per chiarezza e comodità e anche in conformità a quanto deciso dalla Cassazione a Sezione Unite con sentenza n. 870191possono far uso del titolo di professore:
a) i Professori universitari di ruolo ordinari, straordinari e associati;
b) i Professori a contratto ex art. 25 DPR 382/80, ex art. 100 DPR 382/80 ed ex art.4 DPR n. 162/82.
c) i Liberi Docenti con docenza confermata, ex art. 10 Legge 30 dicembre 1958, n. 1175.

Va comunque precisato che la dizione “Professore” usata dai professori a contratto deve essere accompagnata dalla indicazione, senza abbreviazioni, “a contratto in…”, “presso la Facoltà di… o la Scuola di…” “Per l’anno accademico…”.

Anche per liberi docenti la dizione Professore deve essere accompagnata da “libero docente in…” specificando la materia nella quale è stata conseguita la libera docenza.

REATO
L’articolo 498 (Usurpazione di titoli o di onori) del Codice penale punisce l’esercizio abusivo delle professioni e l’usurpazione del titolo di Dottore: « Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l’abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.
Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalità stabilite dall’articolo 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. »

ISCRITTI ALL’ORDINE DEI MEDICI DI LATINA

 

C.N.R. (CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE)


RICERCATORE


Volpe Roberto



UNIVERSITA’




RICERCATORE/PROFESSORE AGGREGATO


ALLEMAND FEDERICO
BOCCHETTI TOMMASO
CORBO GIUSEPPE MARIA
GATTO ANTONIO
GAUDINO MARIO FULVIO LUIGI
MELE MARIA CRISTINA
MELE RITA
NAPOLI ALESSANDRO
RINALDI RAFFAELLA
SPAZIANI ERASMO
TORROMEO CONCETTA
 

PROFESSORE ASSOCIATO

BOGLIOLO GIANCARLO
BRUNO ERNESTO
CARBONE ANTONIO
CARLESIMO GIOVANNI AUGUSTO
DI NARDO WALTER
DI TRAPANI GIROLAMO
GNESSI LUCIO
LA TORRE GIUSEPPE 

PROFESSORE ORDINARIO

ARCESE WILLIAM
AVVISATI GIUSEPPE
FAVALLI CARTESIO
PONTECORVI ALFREDO
TORTORA GIAMPAOLO
VALENTE SALVATORE 

LIBERI DOCENTI

D’ELIA GIOVANNI in Ortopedia
GENOVESI ELIO in Oculistica
VARCASIA EUGENIO in Pediatria

NB
Si tratta di laureati che superarono un esame di abilitazione per titoli scientifici e prova didattica. Con tale esame si conseguiva l’abilitazione per una determinata disciplina a svolgere corsi liberi presso le università per cinque anni, al termine dei quali la libera docenza poteva essere definitivamente confermata. La libera docenza fu abolita nel 1970, coloro che ne erano in possesso hanno conservato le loro prerogative.

Ultimo aggiornamento

2 Ottobre 2012, 06:45

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