Ordinanza del Sindaco di Latina n. 239 del 30/08/2018 – OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE ANNO SCOLASTICO 2018/2019.

Data:
1 Settembre 2018

SERVIZIO CULTURA, EDUCAZIONE, POLITICHE GIOVANILI E SPORT

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE ANNO SCOLASTICO 2018/2019.

Premesso che La Legge 31 luglio 2017 n. 119 “Conversione in Legge con modificazioni del D.L. n. 73 del 7 giugno 2017 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” ha introdotto l’obbligo di vaccinazione per i minori da 0 a 16 anni.

La citata Legge stabilisce che le vaccinazioni obbligatorie costituiscono requisito d’accesso ai Servizi educativi per l’infanzia e le Scuole dell’Infanzia ivi incluse quelle private non paritarie (per i bambini da 0 a 6 anni) mentre per gli alunni della scuola dell’obbligo il mancato rispetto della norma comporta sanzioni pecuniarie.

Sono esonerati dall’obbligo i minori che si sono immunizzati contraendo naturalmente la malattia o quelli per i quali la vaccinazione costituisce un serio pericolo in relazione a precise condizioni cliniche. Disposizioni transitorie semplificano l’iscrizione all’anno scolastico 2017/2018 permettendo nell’immediato un’autocertificazione sulle vaccinazioni effettuate o la presentazione della prenotazione presso il Centro vaccinale e successivamente la consegna della documentazione attestante l’avvenuto assolvimento all’obbligo vaccinale.

Preso atto che il Senato della Repubblica, nell’ambito della conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, cosiddetto “Milleproroghe”, nella seduta n. 31 del 3 agosto 2018 ha approvato il seguente emendamento all’art. 3 L. 31 luglio 2017, n. 119 (in G.U. 05/08/2017, n. 182): dopo il comma 3 è aggiunto il comma 3 bis “Le disposizioni di cui all’art. 3, c. 3, del primo periodo del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito dall’art. 1 della legge 31 luglio 2017, n. 119, si applicano a decorrere dall’anno scolastico e dal calendario annuale 2019/2020”,

preso atto che non è ancora intervenuta l’approvazione da parte dell’altro ramo del parlamento;

la Regione del Lazio ha istituito l’Anagrafe Vaccinale informatizzata che consente alle Istituzioni scolastiche e ai Responsabili dei Servizi educativi per l’infanzia di effettuare direttamente i controlli sullo stato vaccinale degli alunni;

Considerato che, ad oggi è efficace la L. 31 luglio 2017, n. 119 (in G.U. 05/08/2017, n. 182), cosiddetta “Legge Lorenzin” e, per l’effetto, sussiste l’obbligo di sottoporre i bambini alle vaccinazioni rese obbligatorie dalla normativa richiamata;

Considerato, altresì, ai sensi D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O, che il Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria locale, ha la responsabilità della tutela della salute pubblica dei propri cittadini e, pertanto, è competente all’emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi, prescrittivi, cautelativi e repressivi, comprese le ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene, sanità e salvaguardia dell’ambiente nell’ambito del territorio comunale;

Tenuto conto che le scuole sono frequentate anche da bambini con immunodepressione di ogni tipo e che ammettere bambini non vaccinati nelle scuole espone i primi ad un elevato rischio per la loro salute; Visto l’art. 32 della Costituzione Italiana e nel rispetto dei principi contenuti nella Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia; Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Richiamato tutto quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Che nessun bambino al di sotto di 6 anni venga ammesso a frequentare per l’anno scolastico 2018- 2019 senza preventiva verifica delle avvenute vaccinazioni obbligatorie ex lege presso l’anagrafe vaccinale della Regione Lazio.

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza per la sua osservanza

A) A tutti Dirigenti scolastici, ai titolari degli asili nido pubblici e privati e delle scuole dell’infanzia presenti nel territorio comunale;

B) La trasmissione per conoscenza:

– Al Comando di Polizia Locale;

– Alla ASL di Latina;

– Alla Prefettura di Latina;

– Al Ministro della Salute;

C) La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio Comunale on line per 30 giorni consecutivi, sul sito istituzionale del Comune di Latina e la sua ampia diffusione e divulgazione.

AVVISA

L’inosservanza degli obblighi sanciti con la predetta Ordinanza, salvo ulteriori responsabilità civile e penali, è punita con sanzione amministrativa i sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 200 n. 267 “1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 (euro venticinque) a € 500 (euro cinquecento)”.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 ss.mm.ii. così come integrata e modificata dalla Legge 11.02.2005 n. 15 e dell’art. 21 della Legge 1034/1971 così come modificata e integrata dalla Legge 21.07.2000 n. 205, avverso il presente atto amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale, innanzi al T.A.R. – Sezione distaccata di Latina entro e il termine di sessanta giorni (gg. 60) a decorrere dalla data di notifica, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Latina,

30/08/2018

Il Sindaco

Coletta Damiano

Ultimo aggiornamento

1 Settembre 2018, 06:33

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