L’incerta qualificazione dello studio del medico di famiglia

Data:
1 Novembre 2010


Il testo integrale della sentenza del TAR Sicilia – III sezione – n.9199 del 5 agosto 2010

La questione non è di poco conto, perchè dalla risposta a questa domanda discendono conseguenze importanti dal punto di vista dei requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi. Fino ad oggi i regolamenti regionali e anche la giurisprudenza erano orientati nel ritenere gli studi dei medici di famiglia come studi privati, non aperti al pubblico perchè accessibili dai soli pazienti in carico ai medici convenzionati. Ma questo orientamento non è stato condiviso dal TAR della Sicilia che, con la sentenza n. 9199 del 05/08/2010 pronunciata dalla III sezione, ha affermato che tali studi devono essere considerati "studi aperti al pubblico" perchè nella convenzione nazionale per la medicina generale lo studio del medico di famiglia è definito "presidio del servizio sanitario nazionale". Di conseguenza, secondo il TAR, lo studio deve possedere i requisiti strutturali previsti dalla legge per tutti i locali aperti al pubblico e, quindi, devono essere rimosse anche le barriere architettoniche che limitano l’accesso ai disabili. Con questi principi, il TAR ha bocciato il permesso concesso da un Comune siciliano ad un gruppo di medici di medicina generale che chiedevano il cambio di destinazione di un appartamento (da civile abitazione ad ufficio) per impiantarvi i loro studi, perchè non erano state rimosse le barriere architettoniche. C’è da scommettere che ora la vertenza andrà al vaglio del Consiglio di Stato.

Ultimo aggiornamento

1 Novembre 2010, 12:44

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