Le cure mediche non hanno obbligo di risultato

Data:
1 Dicembre 2010

Tra gli obblighi di protezione che assume il medico nei confronti del paziente non rientra quello di garantire un determinato risultato della prestazione sanitaria, a meno che il paziente non dimostri l’espressa assunzione della garanzia del risultato da parte del medico. E’ questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16394 pronunciata il 13/07/2010 dalla terza sezione. Il medico è tenuto al risarcimento del danno lamentato dal paziente – proseguono i giudici – non ogni qual volta si sia discostato dalle regole della buona pratica clinica od abbia omesso di informare adeguatamente il paziente stesso, ma soltanto allorché la violazione di tali obblighi sia stata la causa (o concausa) efficiente di un danno effettivo. Ciò vuol dire che, là dove il paziente dimostri la violazione delle "leges artis" da parte del medico, ha altresì l’onere di provare che da tale inadempimento è derivato un peggioramento delle proprie condizioni di salute altrimenti evitabile; là dove, per contro, dimostri la violazione dell’obbligo di informazione da parte del medico, ha l’onere di provare che, ove l’informazione fosse stata fornita, avrebbe rifiutato il trattamento sanitario.

Ultimo aggiornamento

1 Dicembre 2010, 12:23

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