Lazio. Continua “battaglia” su obiezione di coscienza. Consiglio Stato sospende decreto Zingaretti

Data:
9 Febbraio 2015

Nel giugno scorso la regione aveva previsto l’obbligo anche per gli obiettori di certificare le richieste di IVG nei consultori pubblici. I giudici hanno rinviato la questione nel merito al Tar. Respinta invece la richiesta degli appellanti (Medici cattolici) contro l’obbligo di prescrizione di anticoncezionali ordinari e d’emergenza previsto dallo stesso decreto. L’ORDINANZA.

08 FEB – Il Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia di parte del decreto del commissario ad acta Zingaretti con il quale si prevedeva che anche i medici obiettori di coscienza operanti nei consultori della regione Lazio dovessero rilasciare la certificazione necessaria per richiedere l’interruzione volontaria di gravidanza presso le strutture autorizzate, come previsto dalla Legge 194.

Ora la parola torna al Tar Lazio che dovrà riesaminare la questione per la seconda volta. Questa volta nel merito. Il Tar si era infatti già pronunciato nell’ottobre scorso respingendo in via cautelare il ricorso presentato da alcune associazioni di medici cattolici.

Ma il Consiglio di Stato ha ravvisato che almeno in parte le motivazioni della sospensiva presentategli dalla Federazione Nazionale dei Centri e Movimenti per la Vita D’Italia, l’ Associazione Italiana dei Medici Cattolici (AMCI) e dall’Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici (AIGOC) avevano valide motivazioni per rimandare la questione al Tar.

“L’appello cautelare – scrive infatti il Consiglio di Stato – appare assistito da profili di fondatezza nella parte in cui contesta il dovere del medico operante presso il Consultorio familiare di attestare, anche se obiettore di coscienza, lo stato di gravidanza e la richiesta della donna di voler effettuare l’IVG, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge n. 194 del 1978”.

Il Consiglio non ha invece accolto l’altra parte del ricorso, riguardante sempre il decreto Zingaretti ma laddove si prevede che il personale operante consultori, obiettori compresi, è tenuto alla prescrizione di contraccettivi ormonali, sia routinaria che in fase post-coitale, nonché all’applicazione di sistemi contraccettivi meccanici.

Per i giudici, infatti,   “anche alla luce delle determinazioni assunte dai competenti organi tecnici, l’appello cautelare non appare (…) assistito da sufficienti elementi di fondatezza con riferimento alla questione riguardante la prescrizione di contraccettivi, anche meccanici e postcoitali”.

Il Consiglio di Stato ha comunque stabilito che sia il Tar a pronunciarsi in sede di trattazione del merito, approfondendo anche quest’ultima questione.

Ultimo aggiornamento

9 Febbraio 2015, 09:07

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