La presenza di un lavoratore dipendente part time non determina necessariamente il pagamento dell’IRAP da parte del del professionista che si avvalga dell’opera dello stesso, perchè non sempre contribuisce ad aumentare la capacità produttiva.

Data:
12 Ottobre 2013

In un passaggio chiave della sentenza la Corte Suprema di Cassazione rileva "che l’automatica sottopozione ad IRAP del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate, vanificherebbe l’affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo costituzionale secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, tale da escludere che l’IRAP divenga una (probabilmente incostituzionale) tassa sui redditi di lavoro autonomo.
Vi sono, a giudizio del Collegio, ipotesi in cui la disponibilità di un dipendente (magari part time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista, non costituisce un fattore impersonale ed aggiuntivo alla produttività del contribuente, ma costituisce semplicemente una comodità per lui (e per i suoi clienti).


Ultimo aggiornamento

12 Ottobre 2013, 11:15

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