La pensione ai superstiti

Data:
18 Aprile 2012

Qualora l’iscritto all’ente previdenziale in costanza di attività di servizio, o il pensionato, deceda a favore dei superstiti viene attribuita una prestazione di natura economica: la reversibilità.

  • Reversibilità ordinaria, qualora l’iscritto, al momento del decesso , sia già titolare di un trattamento di pensione diretta d’anzianità, di vecchiaia ovvero di invalidità.
  • Indiretta ordinaria, qualora l’iscritto alla data del decesso (avvenuta in attività di servizio) sia in possesso di un’anzianità di servizio pari ad almeno 15 anni,ovvero di 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio.
  • Reversibilità di privilegio, qualora l’ex iscritto, titolare della pensione di privilegio, sia deceduto per le stesse cause che hanno determinato il riconoscimento del trattamento pensionistico.
  • Indiretta di privilegio, qualora l’iscritto, in possesso di almeno un giorno di servizio, sia deceduto in servizio o per causa di servizio.
  • Inabilità reversibile, in caso di decesso dell’ex iscritto già titolare della pensione d’inabilità.
    Inabilità indiretta, a seguito del riconoscimento dello stato di inabilità dell’iscritto, avvenuto in fase successiva al decesso del medesimo. Il riconoscimento presuppone sempre la presentazione dell’istanza da parte dell’iscritto in quanto ai superstiti del medesimo non è concessa la predetta facoltà

Sono destinatari di tale trattamento di pensione i superstiti del dipendente pubblico iscritto all’Inpdap, secondo il seguente ordine:

  • Il coniuge.
  • Il coniuge separato.
  • Il coniuge divorziato , purché ricorrano le seguenti condizioni: sia titolare d’assegno di divorzio (alimentare) di cui all’art. 5 della legge 898/70, non sia passato a nuove nozze, il decesso dell’assicurato, ovvero del pensionato, sia avvenuto prima del 12 marzo 1987, data di entrata in vigore della legge n. 74/87. Ed inoltre, la data di inizio del rapporto assicurativo del pensionato, ovvero dell’assicurato, sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non esista coniuge superstite.
  • Il coniuge divorziato, anche nell’ipotesi in cui il defunto abbia contratto nuovo matrimonio ed il nuovo coniuge sia ancora in vita. In questo caso il coniuge divorziato ha diritto (legge n. 74/87) al trattamento di pensione purché in possesso dei requisiti ultimi, precedentemente elencati e, solo successivamente all’emissione di specifica sentenza, da parte del tribunale competente, che stabilisca le quote spettanti, al coniuge ed all’ex coniuge, in proporzione alla durata dei singoli matrimoni.
  • I figli ed equiparati, che alla data del decesso dell’assicurato, ovvero del pensionato, siano a carico del genitore e siano nelle seguenti condizioni: minori del 18mo anno d’età; studenti di scuola media superiore o professionale fino al 21mo anno d’età; studenti universitari in corso legale di studi o comunque non oltre il 26mo anno d’età; maggiorenni inabili a carico del lavoratore defunto. Sono equiparati a figli legittimi e naturali: i figli adottivi e quelli affiliati del lavoratore deceduto, i figli naturali, non riconoscibili dal lavoratore deceduto , per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall’art. 279 del codice civile, i figli naturali non riconoscibili dal lavoratore deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno vitalizio ai sensi degli artt. 580 e 594 del codice civile, i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del lavoratore deceduto; i figli naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del lavoratore deceduto.
    In mancanza del coniuge e dei figli, ovvero, se pur esistendo, non ne hanno diritto, la pensione spetta ai genitori del lavoratore deceduto che, alla data del decesso presentino i seguenti requisiti: 65 anni d’età, non siano titolari di pensione diretta ed indiretta e siano a carico del lavoratore deceduto.
    In mancanza del coniuge dei figli e dei genitori ovvero, se se pur esistendo non abbiano diritto al trattamento di pensione, spetta ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili del lavoratore deceduto che, alla data del decesso, abbiano i seguenti requisiti: siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione diretta ed indiretta, siano a carico del lavoratore deceduto.
    Sono inoltre, destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, anche se non formalmente affidati.

La pensione indiretta è costituita da un’aliquota della pensione diretta, correlata al nucleo dei superstiti (vedi tabella).
La prestazione si ottiene a domanda da parte del superstite avente diritto. La erogazione cessa con la morte del beneficiario, ovvero al venir meno delle condizioni richieste per il conseguimento del diritto.

Aliquote

SUPERSTITI
PERCENTUALE
Coniuge o orfano
60%
Coniuge con un orfano
80%
Coniuge con due orfani
100%
Coniuge con tre orfani
100%
Coniuge con quattro o più orfani
100%
Orfano solo
60%
Orfano minore, studente o inabile (dal 17/8/95)
70%
Due orfani
80%
Tre orfani
100%
Quattro orfani
100%
Più di quattro orfani
100%
Genitori
15%
Fratelli / Sorelle (non può superare il 100%)
15%

 

Ultimo aggiornamento

16 Luglio 2014, 11:29

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