Iva: esenti da Iva i servizi sanitari da societa’

Data:
9 Aprile 2012

La Corte di Giustizia europea con la sentenza C 141/00 del 10/9/2002 ha affermato il principio che l’esenzione dall’Iva per le prestazioni effettuate nell’esercizio delle professioni medichge e paramediche non dipende dalla forma del soggetto passivo che fornisce tali prestazioni. E’ sufficiente che si tratti di prestazioni mediche e che esse siano fornite da persone in possesso delle qualifiche professionali richieste, ancorchè da persone giuridiche, come il caso di una società di capitali che gestisce un servizio svolto da personale infermieristico (nota del 15/9/02).

Ultimo aggiornamento

16 Luglio 2014, 11:32

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