INAIL – 28/04/2020 – Coronavirus – fase 2: misure urgenti per il contenimento dell’emergenza in tutta Italia. Massimo utilizzo del lavoro agile

Data:
2 Maggio 2020

Adottate le misure per il contenimento dell’emergenza con decorrenza dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020.

Con il D.P.C.M. 26 aprile 2020 si avvia la fase 2 dell’emergenza, caratterizzata da un progressivo allentamento delle limitazioni.

Sono previste misure urgenti di contenimento dell’emergenza sull’intero territorio nazionale, e continua a essere incentivato l’utilizzo della modalità di lavoro agile sia per le pubbliche amministrazioni, anche in deroga alla disciplina vigente, sia per i datori di lavoro privati per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali, assolvendo gli obblighi di informativa in via telematica. L’informativa è presente in calce all’avviso.

Sono indicate misure di informazione e prevenzione per l’intero territorio nazionale, misure per il trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, lacuale, aereo e nelle acque interne, ed è disciplinato l’ingresso in Italia, compresi i transiti e i soggiorni di breve durata.

Continuano ad essere sospese le attività produttive industriali e commerciali, fatta eccezione per determinate attività espressamente individuate tra cui costruzioni, manifattura e commercio all’ingrosso per i due settori, mentre continuano ad essere garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari e assicurativi.

Resta ancora vigente il divieto di spostamento all’interno della regione, salvo che per le motivazioni già esistenti, alle quali va aggiunta la necessità di incontrare congiunti sempre che sia rispettato il divieto di assembramento, l’obbligo della distanza interpersonale e quello dell’uso di protezioni delle vie respiratorie.

In aggiunta alle attività consentite, sono previsti, nel rispetto della distanza di sicurezza e dei divieti di assembramento, l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici, le cerimonie funebri, le attività sportive o motorie e la ristorazione con asporto, fermo restando il divieto di consumare i prodotti nei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Sono presenti anche ulteriori misure specifiche per la disabilità.

Le disposizioni del D.P.C.M. 26 aprile 2020 entrano in vigore il 4 maggio, in sostituzione del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di quanto previsto dai co. 7, 9 e 11, dell’art. 2, che si applicano dal 27 aprile 2020 in aggiunta alle disposizioni del predetto D.P.C.M. del 10 aprile.

Ultimo aggiornamento

2 Maggio 2020, 10:06

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