Inabilita’ temporanea per i medici generici

Data:
9 Aprile 2012

All’iscritto al fondo dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale qualora divengano temporaneamente e totalmente inabili all’esercizio dell’attività professionale spetta una indennità giornaliera di invalidità. L’indennità giornaliera viene erogata a partire dal 31esimo giorno dall’insorgenza dello stato di inabilità, per un periodo massimo continuativo di 24 mesi.

L’indennità giornaliera viene calcolata sulla base della media dei compensi – assoggettati a contribuzione Enpam – percepiti dall’iscritto nei tre mesi che precedono quello di insorgenza dello stato di inabilità ed è pari ad 1/30 del 62,5% del compenso medio mensile suddetto.

In caso di malattia non continuativa dopo la ripresa dell’attività e successiva interruzione della stessa a causa di inabilità assoluta, l’indennità spetta dopo un nuovo periodo di carenza di trenta giorni. In questo caso l’indennità erogata non potrà comunque essere corrisposta per un periodo, anche non continuativo, superiore a 24 mesi nell’arco degli ultimi 48 mesi.

Ultimo aggiornamento

16 Luglio 2014, 11:32

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