In vigore decreto appropriatezza, nuove note da ricordare sulle ricette (da DoctorNews33 del 22 gennaio 2016)

Data:
22 Gennaio 2016

IL TESTO

Se ne erano perse le tracce, superato com’era dai temi burocratici della Finanziaria. Ma il decreto appropriatezza 9 dicembre 2015 è entrato in vigore ieri, data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale. D’ora in poi i medici potranno prescrivere determinati esami o interventi a carico del servizio sanitario nazionale solo se sono soddisfatte indicazioni di appropriatezza prescrittiva e se il paziente rientra nelle situazioni in cui la prestazione può essere erogata, cioè se la sua patologia soddisfa delle “condizioni di erogabilità”. Che cosa sia una condizione di erogabilità lo spiega l’allegato 1 al decreto dove si riporta l’elenco di 203 prestazioni che al di fuori di certe circostanze vanno pagate per intero dal paziente.

Qualche esempio – Se si guarda la prestazione contrassegnata dal numero nota 55 “colesterolo Hdl” (o le successive “Ldl” e “totale”) si legge accanto al codice specifico della prestazione, nel caso 90.14.1, che la prescrizione dell’esame è legata a tre sole condizioni: la A) che concede lo screening una tantum a chi ha compiuto 40 anni; la B) che, oltre a chi presenta valori abnormi, concede l’esame a chi presenti fattori di rischio cardiovascolari, o abbia compiuto i cinque anni dall’ultimo test fatto con esiti normali, o sia stato sottoposto a interventi terapeutici. Per l’antigene carcinoembrionario CEA il numero nota è 83 il codice 90.56.3, l’indicazione è il monitoraggio del carcinoma mammario (condizione A) o degli adenocarcinomi in qualsiasi sede. Per la Tac del rachide (nota 32) le condizioni sono tre: A) valutazione delle strutture scheletriche in corso di tumore; B) sospetto di tumore ma solo dopo esito dubbio della risonanza magnetica; C) complicanze post-chirurgiche in pazienti in cui è controindicata la Rmn. Per la stessa Tac del rachide alla nota 31 sono invece riportate come indicazioni d’appropriatezza A) patologia traumatica acuta e B) complicanze post-chirurgiche. La fosfatasi alcalina andrà prescritta solo per sospetto patologia del metabolismo osseo (A) o colestatica (B). Il medico dovrà riportare il numero-nota nella prescrizione insieme alle lettere indicanti le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza.
L’allegato 2 riporta le 496 patologie “codice P” per le quali sono concedibili determinate (e riportate) prestazioni di genetica, più altre 33 in codice “C” che giustificano determinati test citogenetici pre e post natali, nonché – con annessi test – altre 17 oncoematologiche (codice “E”), 15 immunologiche (“F”) e 30 per cui l’indagine genetica si fa sul tessuto in corso di biopsia (“G”, le lettere vanno rigorosamente seguite da numero d’ordine).
Nell’allegato 3 si parla di odontoiatria. Anzi si riparla: le prestazioni odontoiatriche sono all’allegato 1 -citate con le altre- con annesse condizioni di erogabilità. In quella sede si possono già vedere le tre categorie cui il Ssn concede il poco di prestazioni che può erogare: under 14 e soggetti in condizione di vulnerabilità sociale e sanitaria. Il terzo allegato spiega che l’assistenza odontoiatrica Ssn è erogata nel quadro di programmi di tutela della salute dell’età evolutiva (screening trattamento monitoraggio di carie e mal occlusioni) o di programmi d’assistenza odontoiatrica e protesica per soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale a basso reddito/indigenti, e sanitaria. Tra questi ultimi rientrano trapianti, immunodeficienze, cardiopatie congenite e gravi, tumori oncoematologici e disordini della coagulazione.

Mauro Miserendino

Ultimo aggiornamento

23 Gennaio 2016, 17:37

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