Il riscatto laurea non è imposto. Perciò ora si deduce tutto, prima no

Data:
2 Marzo 2012


I contributi volontari per il riscatto della laurea sono integralmente deducibili dal reddito complessivo IRPEF ai sensi dell’articolo 10, lettera e), del TUIR, modificato dall’articolo 13 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, a partire dal 1° gennaio 2001.
In proposito, la ratio della norma era di parificare ai fini fiscali il riscatto della laurea con i contributi previdenziali obbligatori, visto che di frequente il riscatto è funzionale al raggiungimento dell’anzianità pensionistica.

Per le annualità precedenti al 2001, la deducibilità fiscale del riscatto della laurea era possibile solo in forma di detrazione fiscale parziale, entro il limite massimo previsto dall’articolo 13-bis, lettera f), del TUIR, in vigore pro-tempore.

Corte di Cassazione sez. V civile – sentenza n. 1569 del 3 febbraio 2012

Ultimo aggiornamento

21 Ottobre 2014, 17:03

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