Il riscatto è quell’istituto che permette, a domanda, il riconoscimento ai fini delle pensione di determinati periodi….

Data:
1 Maggio 2009

 

Cosa è il riscatto

E’ quell’istituto che permette, a domanda, il riconoscimento ai fini delle pensione di determinati periodi (comunque prestati e non  altrimenti utili a pensione) previsti da norme e leggi.

E’ previsto il pagamento di un contributo per creare la riserva matematica per le maggiori quote della futura pensione.

I periodi riscattati ai fini della pensione sono utili sia per conseguire il diritto, sia per maturare una maggiore anzianità ai fini della liquidazione del trattamento economico.

Per le pensioni della dipendenza, liquidabili con il sistema retributivo, gli anni riscattati, anche parzialmente, collocati temporalmente prima del 31 dicembre 19 95 sono utili per il raggiungimento della soglia minima contributiva dei 18 anni al 31 dicembre 1995.

Come di ottiene

A domanda (mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o inoltro tramite ufficio protocollo con ricevuta), non vincolante. La data di inoltro della domanda è determinante per il calcolo dei contributi per creare la riserva matematica che viene determinata mediante tabelle attuariali in funzione della retribuzione, età anagrafica e sesso: è quindi sempre utile e vantaggioso produrre tempestivamente la domanda ((che non è vincolante, ma può essere sempre ritirata), essendo tutti i calcoli ancorati alla variabile dell’età del richiedente e alla retribuzione (o come nell’ENPAM al montante contributivo) in atto alla data di inoltro della domanda.

Vantaggi del riscatto

Il riscatto rappresenta sempre una tutela sociale aggiuntiva per la famiglia in caso di premorienza.

Nel campo della dipendenza il riscatto dei periodi ricompresi entro il 31 dicembre 1995 consente all’interessato il rientro nel sistema di calcolo interamente retributivo o quantomeno misto. Inoltre da la possibilità di accedere alla pensione con 40 anni contributivi utili prima di raggiungere l’età pensionabile.

Per le domande presentate dopo il 1 gennaio 2008 è possibile la rateizzazione in 120 rate senza interessi.

Vantaggi fiscali

La totale deducibilità dei contributi fiscali comporta un recupero delle somme versate in relazione alla aliquota marginale dell’imponibile fiscale.

In base alla legge 247/2007 è possibile riscattare all’INPS il corso di laurea da parte di soggetti non iscritti ad alcuna forma pensionistica obbligatoria (per i laureati in medicina e chirurgia o in odontoiatria prima dell’iscrizione all’Albo professionale che comporta l’iscrizione all’ENPAM Fondo generale) e il contributo può essere detratto (al 19%) dal genitore che si è assunto l’onere economico. Il montante maturato potrà essere in seguito trasferito, a domanda dell’interessato, presso la gestione previdenziale nella quale risulterà iscritto. Questi periodi sono utili per le pensioni di tipo contributivo anche ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva dei 40 anni (requisito necessario al trattamento pensionistico di vecchiaia, indipendentemente dall’età anagrafica dell’interessato).

Periodi riscattabili

I periodi più frequenti oggetto di riscatto nella dipendenza sono:

• il corso legale di laurea (6 anni a ritroso dal giorno di laurea)

• il corso di specializzazione

• il periodo dl congedo per motivi di famiglia per la cura ai disabili in misura non inferiore all’80 per cento

• i periodi di assenza facoltativa per gravidanza e puerperio temporalmente collocati fuori dal rapporto di lavoro non coperti da assicurazione e nella misura massima di 5 anni (in alternativa al riscatto di laurea anche se non si sovrappongono cronologicamente).

• il periodo del servizio militare dopo l’applicazione della legge 958/86 (cioè dal 30 gennaio 1987) è computato utile (a domanda) come periodo figurativo.

I periodi oggetto di riscatto nell’ENPAM sono:

• il corso legale di laurea

• la specialità ove richiesta dalla convenzione

• il corso per il tirocinio pratico per la medicina generale

• il servizio militare obbligatorio o il servizio civile non fruito presso altre gestioni di previdenza obbligatoria.

 

 


 

 

Ultimo aggiornamento

1 Maggio 2009, 05:34

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