I medici non sono tenuti a denunciare i clandestini

Data:
9 Dicembre 2009

 

Infatti la denuncia è espressamente vietata dal T.U. sull’immigrazione (comma 5 articolo 35 D.Lgs.286/1998) sia per i medici che per il personale che opera presso strutture sanitarie e detto divieto non è stato modificato dalla legge 94/09 (reato di clandestinità). Una precisazione viene anche fatta sull’obbligo del referto per i delitti cui si debba procedere d’ufficio dallo stesso articolo 365 del codice penale. Inoltre il soggiorno illegale nel territorio dello stato, come previsto dalla legge 94/2009, ha natura di contravvenzione e non di delitto. Decreto legislativo 286/1998 articolo 35 comma 55. L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non puo’ comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parita’ di condizioni con il cittadino italiano. Articolo 365 c.p. Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’autorità indicata nell’art. 361 (Autorità giudiziaria o altra autorità che abbia obbligo di riferirne a questa), è punito con la multa fino a lire un milione (pari a € 516,46). Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Ultimo aggiornamento

9 Dicembre 2009, 11:09

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