GU serie generale n. 236 del 10 ottobre 2018 – Decreto 10 agosto 2018 del Ministero della salute per la “Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica”.

Data:
19 Ottobre 2018

il decreto  >>>   Decreto RMN

Il legale rappresentante della struttura sanitaria in cui è installata l’apparecchiatura, avvalendosi dei soggetti preposti specificati nel documento allegato, dovrà assicurare il rispetto degli standard tecnici nonché la protezione fisica e la sorveglianza medica degli operatori, dei pazienti e della popolazione occasionalmente esposta; dovrà inoltre entro sessanta giorni dall’avvenuta installazione dell’apparecchiatura di risonanza magnetica comunicare alla regione o provincia autonoma di appartenenza e agli organi di vigilanza di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, il completo soddisfacimento degli obblighi previsti dal documento allegato al decreto, trasmettendo la relativa documentazione tecnica.

In particolare è anche allegato un fac-simile per la raccolta di dati in base al questionario anamnestico e per l’informativa ai pazienti, ai fini dell’acquisizione del Consenso informato all’esame RM, redatto sulla base delle conoscenze disponibili da adottare con eventuali modifiche ed integrazioni riferite ai quesiti e ritenute opportune dal medico radiologo responsabile della sicurezza clinica e dell’efficacia diagnostica dell’apparecchiatura Rm.

E’ anche allegato un fac-simile di scheda di accesso riservata a visitatori, accompagnatori e a tutti coloro che accedono alla zona controllata con verifica anamnestica allo scopo di accertare l’assenza di controindicazioni all’esposizione ai rischi legati ai campi elettromagnetici intensi presenti nelle zone all’interno del sito Rm.

In particolare, tale questionario deve essere attentamente compilato e firmato in calce dal medico radiologo responsabile della sicurezza clinica e dell’efficacia diagnostica dell’apparecchiatura Rm o da altro medico delegato, il quale, in relazione alle risposte fornite, è tenuto a valutare se sussistono controindicazioni all’accesso.

Sono inoltre elencate le raccomandazioni per l’accesso alla «zona controllata» e precisamente occorre rimuovere: eventuali lenti a contatto – apparecchi per l’udito – dentiera – corone temporanee mobili – cinta erniaria – fermagli per capelli – mollette – occhiali – gioielli – orologi – carte di credito o altre schede magnetiche – coltelli tascabili – ferma soldi – monete – chiavi – ganci – automatici – bottoni metallici – spille – vestiti con lampo – calze di nylon – indumenti in acrilico – pinzette metalliche – punti metallici – limette – forbici – altri eventuali oggetti metallici.

Va fatto pure presente che all’interno della «zona controllata» non possono essere portati oggetti o dispositivi elettrici se non espressamente autorizzati dal personale presente nel sito Rm deputato all’accompagnamento del soggetto durante la sua presenza.

Il tempo di permanenza all’interno delle zone di rischio deve essere limitato allo stretto necessario per compiere le attività per le quali ne è stato consentito  l’accesso e comunque nelle massime condizioni di ottimizzazione della sua sicurezza.

Ultimo aggiornamento

19 Ottobre 2018, 18:36

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