Dffusione presso gli esercenti la professione medica dei “Tempi di attuazione e sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica”

Data:
28 Luglio 2010

CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 1, 11 MARZO 2010

Indicazioni operative per la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia, ai sensi dell’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

(per leggere il testo completo della circolare vai alla news del 7 giugno 2010)

….
 
6. Tempi di attuazione e sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica.

Al fine di garantire l’effettivo adempimento della trasmissione per via telematica dei certificati, considerati i notevoli vantaggi che derivano dall’applicazione del sistema in termini di economicità ed efficienza, il decreto legislativo ha introdotto specifiche disposizioni a carattere sanzionatorio. In proposito, l’art. 55-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede: «L’inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica come sopra descritti costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi».
Per assicurare un’applicazione omogenea della normativa, si ritiene opportuno precisare i tempi e le modalità di attuazione del nuovo sistema, tenuto conto dell’esigenza di una sua introduzione graduale ed uniforme sul territorio nazionale.
A decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell’economia e delle finanze 26 febbraio 2010 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il medico curante procede, in via telematica, alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati già inviati, secondo le modalità di cui al paragrafo n. 2.
Per i tre 3 mesi successivi alla pubblicazione del decreto interministeriale di cui al periodo precedente, è riconosciuta comunque la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati, secondo le modalità attualmente vigenti.
Al termine del suddetto periodo transitorio, ovvero dei 3 mesi dalla predetta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la trasmissione è effettuata esclusivamente per via telematica.
Per verificare la corretta funzionalità del sistema ed eventualmente operare interventi di messa a punto dello stesso, nel mese successivo allo scadere del periodo transitorio, per la durata di un mese, sarà attuato un collaudo generale del sistema, secondo modalità definite d’intesa con il Ministero della salute e con il Ministero dell’economia e delle finanze, nonchè con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.
La responsabilità per mancata trasmissione telematica del certificato con l’eventuale irrogazione delle sanzioni connesse si configura solo all’esito dei periodi transitorio e di collaudo (complessivamente per un periodo pari a 4 mesi). Sono fatte salve le eventuali fattispecie derogatorie, limitate nel tempo e riferite a specifiche aree territoriali, a carattere eccezionale, da individuare con decreto del Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione, d’intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, per le quali continua a non essere operativo il regime sanzionatorio per il periodo indicato nel citato decreto.
Le fattispecie di illecito disciplinare riguardano i soggetti tenuti alla trasmissione telematica come indicati nel paragrafo 1, con la precisazione che nei confronti dei medici convenzionati viene in rilievo la responsabilità convenzionale regolata negli appositi accordi.
Premesso che nell’art. 55-septies, comma 4, sono già individuate la struttura dell’illecito, le condotte sanzionate, l’ipotesi di reiterazione, la sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le ASL, della decadenza dalla convenzione, rimane salva la possibilità per gli accordi ed i contratti collettivi di introdurre eventuali disposizioni integrative nei limiti della norma primaria espressamente qualificata come inderogabile.
Organi competenti ad irrogare le sanzioni sono le ASL da cui dipendono i medici o con le quali i medici sono in rapporto di convenzione (in questo secondo caso, su proposta del collegio arbitrale).
Le amministrazioni che, in qualità di datori di lavoro, abbiano conoscenza della violazione delle norme relative alla trasmissione telematica dei certificati di malattia e, senza corrispondente trasmissione telematica da parte dell’INPS, ricevano dal dipendente un attestato di malattia in forma cartacea, sono tenute a segnalare tale anomalia alla ASL di riferimento entro 48 ore dal ricevimento dello stesso, inviando apposita comunicazione alla casella di posta elettronica certificata dell’azienda di riferimento del medico. Le ASL, per i successivi adempimenti di competenza e ai fini dell’accertamento della reiterazione, possono acquisire elementi informativi anche dall’INPS.
Con riferimento alla struttura dell’illecito disciplinare ascrivibile ai soggetti destinatari degli adempimenti, l’elemento materiale dell’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica va ravvisato in una condotta attiva, e cioè nella violazione delle prescrizioni (invio a soggetto diverso, invio in forma cartacea, invio di informazioni incomplete o errate, invio della certificazione con ingiustificato ritardo), ovvero nella totale omissione degli adempimenti richiesti (mancato invio).
Sotto il profilo soggettivo, la colpa, secondo i tradizionali canoni dell’imperizia, della negligenza e dell’imprudenza, va verificata anche in relazione alla disponibilità e al funzionamento dei mezzi telematici richiesti.
Costituisce, ad esempio, ipotesi di inesigibilità e quindi di insussistenza dell’illecito disciplinare, l’invio non tempestivo della certificazione medica per temporanea interruzione della connessione internet.
In concreto, nell’irrogazione della sanzione si deve tener conto della gravità della violazione o omissione, nonchè del grado della colpa in concreto accertate ed ascrivibili al soggetto obbligato, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza tra illecito e sanzione.
Si chiarisce, con riferimento alla reiterazione, che la sanzione più grave del licenziamento per il dipendente pubblico o della decadenza dalla convenzione per il medico convenzionato può essere comminata solo in caso di recidiva, ovvero in sede di irrogazione di una nuova sanzione a carico di soggetto già sanzionato per la violazione dell’obbligo di trasmissione telematica dei certificati.

7. Raccomandazioni finali.

Si invitano le amministrazioni destinatarie della presente circolare a voler portare a conoscenza il contenuto della stessa ai propri dipendenti. In particolar modo si chiede al Ministero della salute, alle regioni e province autonome, alle aziende sanitarie e agli ordini professionali di riferimento di volerne dare diffusione presso gli esercenti la professione medica.

Roma, 11 marzo 2010
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Brunetta

Ultimo aggiornamento

28 Luglio 2010, 07:31

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Data:
28 Luglio 2010

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Indicazioni operative per la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia, ai sensi dell’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

(per leggere il testo completo della circolare vai alla news del 7 giugno 2010)

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6. Tempi di attuazione e sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica.

Al fine di garantire l’effettivo adempimento della trasmissione per via telematica dei certificati, considerati i notevoli vantaggi che derivano dall’applicazione del sistema in termini di economicità ed efficienza, il decreto legislativo ha introdotto specifiche disposizioni a carattere sanzionatorio. In proposito, l’art. 55-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede: «L’inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica come sopra descritti costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi».
Per assicurare un’applicazione omogenea della normativa, si ritiene opportuno precisare i tempi e le modalità di attuazione del nuovo sistema, tenuto conto dell’esigenza di una sua introduzione graduale ed uniforme sul territorio nazionale.
A decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell’economia e delle finanze 26 febbraio 2010 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il medico curante procede, in via telematica, alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati già inviati, secondo le modalità di cui al paragrafo n. 2.
Per i tre 3 mesi successivi alla pubblicazione del decreto interministeriale di cui al periodo precedente, è riconosciuta comunque la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati, secondo le modalità attualmente vigenti.
Al termine del suddetto periodo transitorio, ovvero dei 3 mesi dalla predetta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la trasmissione è effettuata esclusivamente per via telematica.
Per verificare la corretta funzionalità del sistema ed eventualmente operare interventi di messa a punto dello stesso, nel mese successivo allo scadere del periodo transitorio, per la durata di un mese, sarà attuato un collaudo generale del sistema, secondo modalità definite d’intesa con il Ministero della salute e con il Ministero dell’economia e delle finanze, nonchè con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.
La responsabilità per mancata trasmissione telematica del certificato con l’eventuale irrogazione delle sanzioni connesse si configura solo all’esito dei periodi transitorio e di collaudo (complessivamente per un periodo pari a 4 mesi). Sono fatte salve le eventuali fattispecie derogatorie, limitate nel tempo e riferite a specifiche aree territoriali, a carattere eccezionale, da individuare con decreto del Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione, d’intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, per le quali continua a non essere operativo il regime sanzionatorio per il periodo indicato nel citato decreto.
Le fattispecie di illecito disciplinare riguardano i soggetti tenuti alla trasmissione telematica come indicati nel paragrafo 1, con la precisazione che nei confronti dei medici convenzionati viene in rilievo la responsabilità convenzionale regolata negli appositi accordi.
Premesso che nell’art. 55-septies, comma 4, sono già individuate la struttura dell’illecito, le condotte sanzionate, l’ipotesi di reiterazione, la sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le ASL, della decadenza dalla convenzione, rimane salva la possibilità per gli accordi ed i contratti collettivi di introdurre eventuali disposizioni integrative nei limiti della norma primaria espressamente qualificata come inderogabile.
Organi competenti ad irrogare le sanzioni sono le ASL da cui dipendono i medici o con le quali i medici sono in rapporto di convenzione (in questo secondo caso, su proposta del collegio arbitrale).
Le amministrazioni che, in qualità di datori di lavoro, abbiano conoscenza della violazione delle norme relative alla trasmissione telematica dei certificati di malattia e, senza corrispondente trasmissione telematica da parte dell’INPS, ricevano dal dipendente un attestato di malattia in forma cartacea, sono tenute a segnalare tale anomalia alla ASL di riferimento entro 48 ore dal ricevimento dello stesso, inviando apposita comunicazione alla casella di posta elettronica certificata dell’azienda di riferimento del medico. Le ASL, per i successivi adempimenti di competenza e ai fini dell’accertamento della reiterazione, possono acquisire elementi informativi anche dall’INPS.
Con riferimento alla struttura dell’illecito disciplinare ascrivibile ai soggetti destinatari degli adempimenti, l’elemento materiale dell’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica va ravvisato in una condotta attiva, e cioè nella violazione delle prescrizioni (invio a soggetto diverso, invio in forma cartacea, invio di informazioni incomplete o errate, invio della certificazione con ingiustificato ritardo), ovvero nella totale omissione degli adempimenti richiesti (mancato invio).
Sotto il profilo soggettivo, la colpa, secondo i tradizionali canoni dell’imperizia, della negligenza e dell’imprudenza, va verificata anche in relazione alla disponibilità e al funzionamento dei mezzi telematici richiesti.
Costituisce, ad esempio, ipotesi di inesigibilità e quindi di insussistenza dell’illecito disciplinare, l’invio non tempestivo della certificazione medica per temporanea interruzione della connessione internet.
In concreto, nell’irrogazione della sanzione si deve tener conto della gravità della violazione o omissione, nonchè del grado della colpa in concreto accertate ed ascrivibili al soggetto obbligato, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza tra illecito e sanzione.
Si chiarisce, con riferimento alla reiterazione, che la sanzione più grave del licenziamento per il dipendente pubblico o della decadenza dalla convenzione per il medico convenzionato può essere comminata solo in caso di recidiva, ovvero in sede di irrogazione di una nuova sanzione a carico di soggetto già sanzionato per la violazione dell’obbligo di trasmissione telematica dei certificati.

7. Raccomandazioni finali.

Si invitano le amministrazioni destinatarie della presente circolare a voler portare a conoscenza il contenuto della stessa ai propri dipendenti. In particolar modo si chiede al Ministero della salute, alle regioni e province autonome, alle aziende sanitarie e agli ordini professionali di riferimento di volerne dare diffusione presso gli esercenti la professione medica.

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