Colpa medica lieve depenalizzata: il decreto Balduzzi alla Consulta – Tribunale Milano, sez. IX penale, ordinanza 21.03.2013

Data:
22 Giugno 2013


(Altalex, 3 maggio 2013. Nota di Alessandro Ferretti)

Il giudice di merito solleva una molteplicità di questioni in merito alla legittimità costituzionale della norma sulla depenalizzazione della colpa medica lieve, ritenendo che l’art. 3 del D.L. 158/2012 introduca una equivoca funzione esimente del grado di colpa degli esercenti la professione sanitaria.
Con l’interessante ordinanza 21 marzo 2013 il Tribunale di Milano ha sollevato una questione di legittimità costituzionale – dichiarandola rilevante e non manifestamente infondata – dell’art. 3 D.L. 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi) convertito con modificazioni dalla l. n. 189/2012 in relazione agli artt. 3, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 111 Cost.
La norma in questione – lo si ricorda – depenalizza in linea generale la colpa medica lieve stabilendo che non risponde penalmente per colpa lieve l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, pur restando fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c. (Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito.
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.)
Secondo il Giudice milanese – come si legge nel testo dell’ordinanza -, l’art. 3 del D.L. 158/2012 finisce per dettare una non punibilità dai confini equivoci, non delimitabile con la mera interpretazione, esclusiva per tutti gli esercenti la professione sanitaria, per qualsiasi reato colposo, non definendo la colpa lieve, non identificando le linee guida, le buone prassi e le autorità che dovrebbero codificarle, avvilendo la libertà di scienza, discriminando in modo ingiustificabile tra operatori pubblici sanitari e non sanitari, tra operatori sanitari e non che si occupano dei medesimi beni giuridici.
In buona sostanza, una norma ad professionem da cui sorgono dubbi sul rispetto dei principi costituzionali richiamati.
Numerosi i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal Tribunale: tra questi si segnala il principale relativo al rispetto del principio di ragionevolezza e di tassatività in merito alla locuzione utilizzata dal legislatore in base al quale l’operatore sanitario non risponde penalmente per colpa lieve.
La generica formula legislativa consente diverse e configgenti interpretazioni che conducono a “diverse e antinomiche collocazioni dommatiche”, configurandosi pertanto di una formula criticamente equivoca, non superabile con una mera attività ermeneutica, che evidenzia un dato normativo impreciso, indeterminato e quindi in attrito con il principio di ragionevolezza e di tassatività, sub specie del principio di legalità ex artt. 3 e 25, comma 2 Cost.
In altro ambito, secondo il Giudice di merito, la stessa disposizione si pone in contrasto con gli artt. 3 e 33 della Cost.
In particolare, l’area di non punibilità è ingiustificatamente premiale per coloro che manifestano acritica e rassicurante adesione alle linee guida o buone prassi ed è – secondo quanto si legge nell’ordinanza – altrettanto ingiustificatamente avvilente e penalizzante per chi se ne discosta con una pari dignità scientifica.
In definitiva, secondo il Tribunale di Milano, il sistema delineato dalla norma in questione promuove sostanzialmente la produzione di linee guida perché costituiscono il perimetro della non punibilità entro il quale l’operatore sanitario trova riparo venendo graziato dalla colpa lieve.
Ciò induce alla costituzione e alla redazione di linee guida o comunque all’individuazione di buone pratiche da codificare, automaticamente bloccando l’evoluzione del pensiero scientifico e la sperimentazione clinica.
Significativa la chiosa adottata dal giudice, secondo cui la conseguenza di tale irragionevole e quindi iniquo trattamento è il risultato deprimente per la libertà del sapere e lo sviluppo scientifico.
Risulta interessante a questo punto conoscere la valutazione che sarà offerta sul tema da parte della Corte Costituzionale.


Ultimo aggiornamento

22 Giugno 2013, 06:57

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