Chiarimento sui dati clinici non direttamente obiettivabili

Data:
30 Aprile 2010

La circolare 5 del 28 Aprile 2010 chiarisce la quaestio sui dati clinici non direttamente constatati ne’ oggettivamente documentati. Infatti vi si afferma che nell’applicazione della norma e’ rilevante la circostanza che i dati clinici siano desunti o meno dalla visita. E’ la visita che consente di formulare diagnosi e prognosi anche per presunzione di "dati riscontrati o semplicemente acquisiti" e che caratterizza gli aspetti sanzionatori. Infatti le sanzioni ricorreranno qualora il Medico certifichi o attesti dati clinici NON desunti da visita. Tale interpretazione del Decreto e’ stata condivisa tra Ministero e FNOMCeO come da comunicati del 26 Marzo e 13 Aprile. Rimangono inalterate le sanzioni in caso di mancato invio telematico.La stessa circolare chiarisce anche le pene per i lavoratori in caso di inadempienza o false certificazioni o assenze dal lavoro.

(da FIMMG provincia di Roma)

Ultimo aggiornamento

30 Aprile 2010, 10:22

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