Certificati di malattia online, ecco il vademecum Inps (da DoctorNews33 del 27 agosto 2018)

Data:
28 Agosto 2018

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52037

Fatto per il lavoratore ma utile per il medico, arriva il vademecum dell’Inps sui certificati di malattia online (e non). Otto pagine ( clicca qui ) che segnalano in primo luogo quando trasmettere il certificato: subito o al più tardi il giorno dopo se la visita è avvenuta a casa. Se lavora nei festivi e prefestivi, il lavoratore deve rivolgersi al medico di continuità assistenziale, anche per giustificare la continuazione di un evento certificato sino al venerdì. Nei casi di ricovero o accesso al Pronto soccorso, il certificato va chiesto all’ospedale che, se impossibilitato all’invio online, darà un certificato cartaceo.

Carta e non – Il lavoratore, che in caso di certificato su carta spedisce lui il modello all’Inps e al datore di lavoro, verifica sempre: indirizzo ed eventuale indirizzo di reperibilità (dove offre ogni info utile per accedere a casa sua); dati anagrafici e codice fiscale; diagnosi in chiaro, data inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia; se si tratta di inizio, continuazione o ricaduta; se la visita è ambulatoriale o domiciliare. Il certificato ha un numero di protocollo (Puc) che il paziente farà bene ad annotare. Si può anche chiedere al medico copia cartacea del modello online o di farselo inviare all’email personale (art. 7 legge n. 221/2012). Anche il medico libero professionista può certificare online dato che può accreditarsi al servizio. Il certificato cartaceo, accettato solo ove impossibile la trasmissione online (art. 8 dpcm 26 marzo 2008), va consegnato all’Inps e inviato all’azienda con R/R entro 2 giorni dai lavoratori privati e secondo contratto dai dipendenti pubblici. Il lavoratore può visualizzare certificato e attestato sul sito www.inps.it ma deve dotarsi di codice fiscale e Pin o Spid per il primo, CF e Puc per il secondo. Pur non dovendo spedire più l’attestato al datore di lavoro, il lavoratore deve informare l’azienda dell’assenza. L’Inps riconosce la prestazione solo dal giorno di rilascio del certificato e per legge il medico non puoÌ giustificare giorni di assenza precedenti alla visita se non uno solo lavorativo ove si tratti di certificato redatto a seguito di visita a casa.

Casi particolari – Se ci sono i presupposti, come da circolare Inps 113/2013, il medico deve aggiungere

•se si tratta di evento traumatico, così l’Inps valuterà se attivare un’azione surrogatoria verso terzi responsabili (e i giorni di indennità recuperati non rientrano nel tetto assistibile);

• se si tratta di situazioni che esonerino dal rispetto delle fasce di reperibilità: patologie gravi che richiedano terapie salvavita; malattia per la quale sia riconosciuta la causa di servizio; stato patologico connesso a invalidità riconosciuta non inferiore al 67% (per i lavoratori del privato ulteriori info alla circolare Inps 95 del 7 giugno 2016). In caso di cicli di cura (dialisi, chemioterapia), i lavoratori privati possono produrre un’unica certificazione ad Inps e datore di lavoro prima d’inizio terapia, indicando i giorni previsti per l’esecuzione, attestando la necessità dei trattamenti e qualificando ciascun periodo come ricaduta del precedente. Dopo, vanno presentate periodiche dichiarazioni della struttura con il calendario delle cure eseguite. Si può certificare su carta ove non sia possibile l’invio online.

I controlli – Le visite di controllo possono essere disposte d’ufficio dall’Inps o su richiesta dei datori di lavoro e possono avvenire pure i festivi, sabato domenica, nel privato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, nel pubblico dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il lavoratore può muoversi dall’indirizzo di reperibilità solo per visite urgenti e accertamenti effettuabili in quegli orari, per provati gravi motivi personali o familiari per e cause di forza maggiore oltre che per terapie salvavita, cause di servizio riconosciute o stati patologici da invalidità non inferiore al 67%. Il datore pubblico può disporre più visita fiscali nello stesso periodo di prognosi. Per infortuni sul lavoro o malattia professionale è competente Inail. Se il medico Inps non lo trova a casa, il lavoratore è invitato a presentarsi in data specifica agli ambulatori della struttura Inps locale. Se riprende il lavoro il giorno fissato per la visita in Inps può non sottoporsi ad essa ma deve comunicarlo all’Istituto e giustificare l’assenza. Chi cambia indirizzo durante la malattia se privato deve avvertire l’Inps online (www.inps.it) avvisando pure il datore di lavoro, se assicurato non Inps o pubblico deve avvisare solo l’azienda Chi privato volesse rientrare al lavoro prima di fine malattia, deve recarsi dal medico che ha redatto il certificato per rettificare la prognosi, e il medico invierà online all’Inps. Se pubblico, come da DM 206/2017 in caso di assenza del certificatore può rivolgersi ad altro medico.

Mauro Miserendino

Ultimo aggiornamento

28 Agosto 2018, 10:17

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