Cassazione: Irap non dovuta dai MMG

Data:
14 Dicembre 2010

Il medico di famiglia che nell’organizzazione del suo studio si limita al rispetto di quanto previsto dalla Convenzione con il Ssn non è tenuto al pagamento dell’Irap. Il principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con sentenza numero 24953 depositata giovedì scorso. I giudici, in sostanza, hanno accolto le tesi di un medico che si era visto negare la richiesta di rimborso dell’imposta nonostante l’organizzazione del suo studio fosse quella minima stabilita dall’Acn. Nel dare ragione al professionista, la Corte ha ricordato che la prova dell’esistenza di un’autonoma organizzazione dello studio (da cui l’assoggettamento all’imposta) non può arrivare dalla dotazione in apparecchiature prevista dagli obblighi convenzionali. «L’intervento della Cassazione» è il commento di Carmine Scavone, vice segretario vicario e coordinatore della Commissione fisco della Fimmg «conferma un indirizzo già sancito dall’Agenzia delle entrate: il medico di famiglia che si dota degli strumenti previsti dalle Convenzioni – nazionale e regionali – non è tenuto al pagamento dell’Irap. Noi continuiamo a lavorare perché tale tesi sia portata alle sue estreme conseguenze: anche il personale di studio rientra tra le dotazioni previste dalla Convenzione, quindi neanche in questo caso il medico è assoggettabile all’imposta. Stiamo lavorando con l’Agenzia delle entrate per avere da loro un intervento che stabilisca definitivamente tale principio. Intanto, con il Centro studi vareremo a breve una sorta di censimento tra i medici di famiglia per avere cifre precise sul numero di quanti pagano l’Irap, hanno presentato ricorso e lo hanno vinto».

Ultimo aggiornamento

14 Dicembre 2010, 03:29

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