CARTELLA CLINICA PRIVATA DEL MEDICO LIBERO PROFESSIONISTA

Data:
29 Giugno 2012


La dottrina dominante, oltre che la Giurisprudenza ormai costante, riconoscono nella cartella clinica redatta nelle strutture pubbliche la natura giuridica di atto pubblico, seppure inidoneo a produrre piena certezza legale, non risultando dotato di tutti i requisiti richiesti dall’art. 2699 del codice civile, che fa fede fino a prova contraria. Per le cartelle cliniche delle case di cura private, occorre fare distinzione: se la stessa è inerente prestazioni sanitarie per le quali la struttura privata è convenzionata con la ASL, la sua natura giuridica è la stessa della cartella clinica delle strutture pubbliche; se trattasi di casa di cura non convenzionata, la cartella clinica costituisce un semplice promemoria dell’attività diagnostica e terapeutica svolta, equiparabile ad una scrittura privata. Mentre la conservazione delle cartelle cliniche ospedaliere e delle case di cura unitamente ai relativi referti, deve avvenire per un tempo illimitato poiché rappresentano un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere storico sanitario, nessuna norma prevede che il libero professionista debba conservare la "cartella clinica privata" dei propri pazienti e la documentazione allegata. A tale proposito va evidenziato che il garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che le fotografie scattate ai fini di interventi chirurgici sono dati personali e quindi, è pienamente legittima la richiesta da parte del paziente dell’acquisizione di questa documentazione. Premesso che la conservazione di tale documentazione è possibile solo previa autorizzazione del paziente, in assenza della quale la stessa deve essere distrutta, a meno che non sia di proprietà del paziente, nel qual caso va restituita, ogni fotografia scattata dal medico libero professionista con il permesso del paziente in attività privata non in regime di ricovero può essere inserita nella scheda clinica personale e, previa autorizzazione del paziente, conservata per il tempo che il medico riterrà opportuno, non essendo vincolato alla conservazione da specifica normativa. Fermo restando quanto sopra, si ritiene comunque utile conservare la documentazione ai fini probatori, nella eventualità dell’insorgere di un ipotetico contenzioso. Va peraltro tenuto presente che, in base agli artt. 7 e 16 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice della privacy, in caso di eliminazione di dati personali ne dovrebbe essere data informazione all’interessato, comprese le modalità adottate.

Ultimo aggiornamento

29 Giugno 2012, 12:23

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