APPROVATO ALLA CAMERA IL “DL CARROZZA”, ORA PASSA AL SENATO: RIVOLUZIONE PER L’ACCESSO ED IL RIORDINO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

Data:
1 Novembre 2013


31 ottobre 2013

Care Colleghe e cari Colleghi,
vi informiamo con soddisfazione che la Camera dei Deputati ha finalmente approvato il Decreto Legge 104/13 – “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, alias Decreto Legge “Carrozza”, che apre la strada ad una rivoluzione riguardante l’accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria ed una riorganizzazione dei corsi di formazione specialistica per medici e laureati del settore sanitario.

In primis ricordiamo l’importanza dell’articolo 21 che, di fatto, istituzionalizza il Concorso a graduatoria nazionale per l’accesso alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria: modificando parti salienti del D.lgs. 368/99 rende possibile e facilita l’innesto del tanto atteso DM che il MIUR dovrà pubblicare per riscrivere il regolamento di accesso di un concorso, che promette di superare le discrezionalità nella selezione dei futuri specialisti e che si pone nella linea del merito e dell’oggettività delle prove.

L’auspicio ora è che il MIUR, facendo tesoro del lavoro degli scorsi mesi per la riscrittura del Regolamento, possa esitare nel più breve tempo possibile l’emanazione del predetto DM in modo da definire con certezza le nuove modalità a cui gli aspiranti specializzandi 2013/2014 dovranno far riferimento.

Altre significative novità sono introdotte dell’approvazione dell’emendamento governativo (testo in calce), proposto negli scorsi giorni (leggi qui) e più volte modificato dai partiti di maggioranza, che permetterà la riorganizzazione e la razionalizzazione delle tipologie di scuole e della durata dell’iter di studi.

Analizzando in sintesi il testo della versione definitiva dell’emendamento (testo in calce) va sottolineato che (continua a leggere): – Entro il 31 marzo 2014 il MIUR è chiamato a riorganizzare classi, tipologie e durata dei corsi di formazione specialistica riducendone in alcuni casi la durata, rispetto a quanto previsto dal DM 1 agosto 2005, con osservanza dei vincoli previsti dalla normativa europea (vedasi il caso dell’Oncologia e della Medicina d’Urgenza a 5 anni ad esempio).

Questo permetterà di semplificare il quadro delle attuali tipologie di specializzazioni, sia in termini numerici (sono più di 50 le tipologie di corsi attualmente attive) sia di qualità.
Il tutto preluderebbe ad una fusione tra alcune vecchie tipologie di scuole, che rilascerebbero quindi un titolo relativo ad una sintesi di competenze – ad es. otorinolaringoiatria con audiologia, chirurgia generale con chirurgia dell’apparato digerente, malattie infettive con medicina tropicale, etc. – oppure all’inserimento di discipline qualificanti a completamento di un percorso di base – ad es. medicina termale).

La riorganizzazione interesserà tutti i nuovi iscritti alle scuole di specializzazione a partire dal prossimo anno accademico 2013/2014.

Il Legislatore ha scelto in modo forzato la strada della retroattività per gli specializzandi che nel medesimo anno risulteranno iscritti al secondo ed al terzo anno di corso (gli attuali primo e secondo) e per i quali un apposito Decreto del MIUR provvederà ad adeguare l’ordinamento didattico alla durata ridotta delle scuole interessate.

Per gli specializzandi, invece, che nell’anno accademico 2013/2014 saranno iscritti al quarto o successivo anno di corso resta valido l’ordinamento attuale, senza la possibilità di optare al percorso ridotto.

Questa soluzione desta alcune perplessità.

Ricordiamo che il SIGM aveva proposto e supportato l’applicazione della retroattività in regime transitorio solo su base volontaria, sulla spinta della richiesta maggioritaria da parte dei colleghi così come da risultati del sondaggio promosso tra i colleghi dalla nostra Associazione (leggi qui).
La riduzione della durate dei corsi permetterà sicuramente di allineare il percorso formativo-professionalizzante allo standard europeo in termini di durata.

Ma teniamo a sottolineare che, più che una riduzione quantitativa sic et simpliciter, quello che serve al nostro sistema è un cambiamento di impostazione generale, che veda il periodo di formazione post laurea come un percorso strutturato a tappe ben definite che consenta al giovane medico di arrivare all’acquisizione dell’indipendenza clinica ed alla piena maturità professionale.

Positivo, inoltre, l’aver ribadito il concetto che il numero globale degli specialisti da formare, per ciascuna tipologia di specializzazione, debba tener conto dell’obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione.

L’ultima parte dell’emendamento, invece, può essere sintetizzato come una volontà di rafforzamento della possibilità per i medici in formazione specialistica, già prevista dal vigente assetto ordinamentale, di essere formati all’interno di tutte le aziende parte della rete formativa e non soltanto nei Policlinici Universitari.

Rispetto ai tentativi proposti in passato (leggi qui) per forzare il passaggio degli specializzandi all’ultimo biennio nelle aziende del SSN – con il rischio di un loro utilizzo come tappabuchi nei vari Servizi Sanitari Regionali in sostituzione del sempre più carente personale strutturato – questa impostazione sembra più blanda in quanto rimanda direttamente “agli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni”.

Come già detto una nota di perplessità va rivolta all’impostazione di questa parte del testo dell’emendamento, che appare più approntata alla “difesa” dagli effetti del “Ddl ex Fazio” piuttosto che volta alla valorizzazione del medico in formazione specialistica.

Ad oggi, molte restano le criticità connesse alla difformità di interpretazione dei regolamenti didattici sopracitati e pertanto risulta mandatorio incentivare e rafforzare l’attività degli Osservatori Regionali e dell’Osservatorio Nazionale sulla formazione medica specialistica al fine di monitorare ed instaurare un processo di miglioramento continuo della qualità della formazione delle singole scuole verificando, nel contempo, la piena possibilità da parte dello specializzandi di accedere al periodo formativo di 18 mesi da spendere al di fuori della rete formativa in strutture di eccellenza in Italia o all’estero.

In definitiva l’Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM) esprime soddisfazione per l’approvazione alla Camera dei Deputati del Decreto Legge 104/2013 pur permanendo interrogativi soprattutto legati all’applicazione retroattiva del riordino a discapito della volontarietà.

In ogni caso i Giovani Medici (SIGM) ringraziano il Governo e tutti i Parlamentari che hanno lavorato alla definizione degli articoli di riferimento utili alla rivalutazione del futuro della componente giovane della professione in sanità.

I ringraziamenti vanno in primis al giovane medico, On. Filippo Crimì, per la tenacia e per la competenza messe in campo nel seguire l’iter Parlamentare, ed agli Onorevoli Calabrò, per il suo impegno ed esperienza, Lenzi e Gigli in rappresentanza degli altri gruppi di maggioranza.

Un particolare ringraziamento ed un plauso vanno rivolti al Ministro, Prof. Maria Chiara Carrozza, a cui vanno riconosciuti i meriti di avere mantenuto la parola assunta a seguito della Manifestazione “GiovaniMedici Day” del 14 maggio 2013, organizzato dal SIGM e dal Comitato Pro Concorso Nazionale, e di aver avviato, dopo anni di immobilismo, un percorso di allineamento dell’Italia agli standard Europei in tema di formazione universitaria post lauream di medicina.

Attendiamo fiduciosi la successiva approvazione del provvedimento al Senato della Repubblica a completamento dell’iter di conversione del decreto legge.


Ultimo aggiornamento

1 Novembre 2013, 08:42

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