Apertura studi medici senza autorizzazione: la Consulta boccia la fuga in avanti dell’Abruzzo (da “Il Sole 24 Ore Sanità” del 16 aprile 2015)

Data:
18 Aprile 2015

di Avv. Silvia Stefanelli*

Se la sentenza Tar Lazio 7784/2014 (e già prima la Cassazione 10207/2013) sembrava aver indicato un strada per la possibile apertura di studi medici e odontoiatrici senza l’autorizzazione ex art. 8-ter Dlgs 502/92 (come modificato), la sentenze della Corte Costituzionale 16 aprile 2015 n. 59 chiude senza appello tali fughe in avanti: l’autorizzazione è necessaria per la tutela della salute pubblica, in quanto garantisce l’idoneità delle strutture e delle attrezzature, nonché l’obbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate.

In sintesi
La Regione Abruzzo con legge regionale 21/2014 ridisciplinava la materia delle autorizzazioni regionali: nell’elenco finale relativo alle strutture soggette ad autorizzazione (modificato rispetto all’elenco precedentemente in vigore) venivano espunti un ventaglio di prestazioni chirurgiche invasive – quali interventi di chirurgia plastica della palpebra, numerosi interventi dentali e ortodontici, la gengivoplastica ecc. – che quindi potevano essere effettuati in studi privi autorizzazione sanitaria.
Le legge veniva impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per violazione dell’articolo 117 della Costituzione, in forza del quale la tutela della salute è materia di disciplina concorrente, vincolando quindi le Regioni al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (sentenze n. 134/2006 e n. 200/ 2005). Il tema specifico che si pone è dunque questo: nel disciplinare la materia delle autorizzazioni sanitarie che “spazio” giuridico e discrezionale hanno le Regioni?
Perimetro ben definito e non superabile secondo la Corte Costituzionale è quello dell’art. 8-ter del Dlgs 502/1992 secondo il quale «l’autorizzazione ….è richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente». Ne consegue che la regione Abruzzo, avendo deciso di ridurre il novero delle prestazioni chirurgiche per le quali gli studi medici e odontoiatrici sono tenuti a munirsi di autorizzazione sanitaria, ha violato l’art. 117 della Costituzione ed i principi di tutela della salute posti dalla Costituzione.

L’odierna sentenza si pone in linea, peraltro, con due pronunce precedenti: la sentenza Corte Costituzionale 245/2010 sempre relativa a legge abruzzese con la quale si è dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge che escludeva dal regime dell’autorizzazione gli studi privati medici e odontoiatrici che non intendevano chiedere l’accreditamento istituzionale, e la sentenza Corte Cost n. 150/2010 relativa a una legge della Regione Puglia , anch’essa dichiarata illegittima costituzionalmente, che prevedeva l’esclusione dal regime dell’autorizzazione gli studi medici e per gli studi odontoiatrici privati non aperti al pubblico.

* Studio legale Stefanelli&Stefanelli

Ultimo aggiornamento

18 Aprile 2015, 17:35

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