AGENZIA DELLE ENTRATE – LAVORO AUTONOMO e SPESE DI FORMAZIONE (da Perelli Ercolini, in breve n. 39 del 29 settembre 2017)
Data:
29 Settembre 2017
Domanda A partire da quale anno le spese di formazione sostenute da un lavoratore autonomo sono integralmente deducibili?
Risponde G. Napolitano
La legge 81/2017 (articoli 8 e 9) introduce rilevanti novità in materia fiscale per i lavoratori autonomi con specifico riferimento alle spese di formazione, l’articolo 9 modifica l’articolo 4, comma 5, Tuir, prevedendo il passaggio da un regime di deducibilità parziale a un regime di deducibilità integrale entro un massimale annuo.
Infatti, in base alla nuova formulazione della norma, sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10mila euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Le nuove regole sono applicabili a partire dal periodo d’imposta 2017.
La disciplina vigente fino al 2016 prevede una deducibilità delle spese di formazione limitata al 50% del loro ammontare.
Ultimo aggiornamento
29 Settembre 2017, 17:42
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