(20) ENPAM – Oliveti – ADEPP: quando il passo è più lungo della gamba – Enpam Sicura – L’interrogazione su Enpam Sicura presentata da alcuni deputati del M5S il 26 febbraio 2016 (dal sito http://www.giuliagrillo.it/enpam-il-mistero-continua/)

Data:
24 Settembre 2016

“ENPAM in piena estate 2015,  ha costituito una società, ENPAM SICURA, che di fatto opera nel brokeraggio assicurativo utilizzando 1.500.000 di euro di contributi versati dai medici. Una scelta che violerebbe, da un lato, qualsiasi  criterio di legalità sul buon utilizzo di risorse pubbliche e dall’altro lato non terrebbe conto delle norme per l’assunzione di personale nella pubblica amministrazione. Per questo ultimo caso, la società ENPAM SICURA  avrebbe anche assunto una decina di persone in modo illegale”.

Lo SNAMI (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani) sulla costituzione di ENPAM SICURA ha presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, chiedendone l’annullamento.

presentato da

testo di

GRILLO, BARONI, COLONNESE, DI VITA, SILVIA GIORDANO, LOREFICE e MANTERO. — Al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
alla data 21 luglio 2015 è stata iscritta nel registro delle imprese di Roma la società di capitale Enpam Sicura srl a Socio Unico, con sede a Roma in via Torino 38; il capitale sociale è di 1.500.000 di euro; il socio unico risulta essere Enpam (Ente nazionale di previdenza e assistenza medici);
l’oggetto sociale di Enpam Sicura srl a socio unico, è quello di svolgere attività a favore degli iscritti e dipendenti dell’Enpam, in particolare la società potrà fornire forme di assistenza e previdenza integrativa;
Enpam Sicura srl a Socio Unico, potrà, tra l’altro, occuparsi di:
a) gestione dei dati di ogni tipo; gestione e attività di intermediazione del portafoglio dei contratti assicurativi dei soggetti sopra indicati;
b) gestione della raccolta e dell’offerta di pubblicità sui media;
c) realizzazione, produzione, fornitura e gestione di servizi di programmi informatici;
d) esercizio e gestione di attività editoriali;
l’Accordo collettivo nazionale del 29 luglio 2009 dei medici di medicina generale all’articolo 60, comma 4, prevede:
«( …) è posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,36 per cento dei compensi all’articolo 59, comma 1, del citato ACN, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. Al fine di migliorare i trattamenti assicurativi e includere nella gamma degli eventi assicurati anche le eventuali conseguenze economiche di lungo periodo, a decorrere dal 31 dicembre 2009 l’importo di cui al periodo precedente del presente comma, è pari allo 0,72 per cento dei compensi di cui all’articolo 59, lettera A, comma 1, del citato ACN»;
le stesse norme valgono, a norma del citato Accordo collettivo nazionale, anche per i medici di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria che divengono temporaneamente e totalmente inabili all’esercizio dell’attività professionali;
il previgente articolo 60, comma 5, dell’Accordo collettivo nazionale sottoscritto nel 2005 prevedeva: «che con le stesse cadenze previste per il versamento del contributo previdenziale di cui al comma 1, le Aziende versano all’Enpam il contributo di cui al comma 4 affinché provveda a riversarlo alla Compagnia assicuratrice con la quale i sindacati maggiormente rappresentativi avranno provveduto, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo a stipulare apposito contratto di assicurazione»;
in data 25 novembre 2009 le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali indicate nell’Accordo collettivo nazionale hanno stipulato con AGI (Assicurazioni generali Italia) due polizze assicurative: la prima (n. 81301025) denominata «polizza primi trenta giorni di malattia ed eventuali conseguenze economiche di lungo periodo per i medici di assistenza primaria»; la seconda polizza (n. 813002066) denominata «polizza primi trenta giorni di malattia e conseguenze economiche di lungo periodo per i medici di continuità assistenziale ed emergenza sanitaria»;
attraverso la stipula dell’accordo tra Enpam e le organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo collettivo nazionale era stato sottoscritto l’impegno a continuare a provvedere al versamento delle somme, per tutta la durata della polizza medesima da parte di tutte le organizzazioni sindacali firmatarie della polizza medesima;
il 2 luglio 2015 Enpam ha comunicato la disdetta delle polizze sopracitate;
sia le organizzazioni sindacali, sia AGI hanno contestato la decisione di Enpam di disdire le polizze;
Enpam ha provveduto a modificare il regolamento del fondo dei medici di medicina generale in modo che dal 1o gennaio 2016 il contributo previsto dall’Accordo collettivo nazionale per la tutela degli eventi di malattia sia sottratto dalla contrattazione collettiva e determinato direttamente dalla Fondazione Enpam;
a seguito di un accordo siglato con le organizzazioni sindacali ed Enpam il 25 novembre 2009 «per la gestione delle somme pervenute a titolo di contributo per l’assicurazione per la malattia, (…)», l’Enpam era delegata al versamento delle predette somme «per tutta la durata della polizza assicurativa, salvo che non intervenga formale disdetta della polizza medesima da parte di tutte le OOSS firmatarie della polizza medesima»;
il sindacato nazionale autonomo medici italiani, S.N.A.M.I e le organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo collettivo nazionale hanno disconosciuto la disdetta delle polizze assicuratrici;
il sindacato nazionale autonomo medici italiani, S.N.A.M.I ha presentato, il 23 novembre 2015, un ricorso al TAR regionale del Lazio contro Enpam e Enpam Sicura srl a Socio Unico chiedendo, tra altro, l’annullamento e la sospensione dei seguenti atti:
a) l’atto con il quale ENPAM avrebbe disposto la costituzione della società Enpam Sicura srl a Socio Unico;
b) la delibera del comitato consultivo di Enpam per la medicina generale convenzionata del 16 settembre 2015 in ordine alla modifica del «regolamento di fondo», al fine di ricondurre la gestione dei primi 30 giorni di malattia in seno all’Enpam, rilevando quindi le competenze delle Generali (…) accentrando tali competenze in una società in house» –:
come si concili la decisione di Enpam di costituire la società Enpam Sicura Srl a Socio Unico e annullare le due polizze assicurative stipulate dalle organizzazioni sindacali con AGI (Assicurazioni generali Italia) con l’accordo per la gestione del riversamento delle somme pervenute a titolo di contributo per l’assicurazione per malattia, l’infortunio, la gravidanza e altro;
come si concili la costituzione di Enpam Sicura srl a Socio Unico, società a totale partecipazione pubblica, impegnata anche in attività di gestione e di intermediazione del portafoglio dei contratti assicurativi, nella gestione della raccolta e dell’offerta di pubblicità sui media, nella realizzazione, produzione, fornitura e gestione di servizi di programmi informatici, con le disposizioni statutarie che vincolano le risorse di Enpam alla finalizzazione di obiettivi istituzionali riferiti all’assistenza e alla previdenza dei medici iscritti e dei loro familiari;
se nella decisione di Enpam di costituire con propri fondi la società Enpam Sicura srl a Socio Unico attribuendo alla stessa un capitale sociale di 1.500.000 euro sia stata attentamente valutata l’esigenza di assicurare il buon utilizzo di risorse pubbliche, vincolate (come nel caso di Enpam) ad obiettivi istituzionali;
come si concili la costituzione di Enpam Sicura srl a Socio Unico con le norme che disciplinano il reclutamento dei dipendenti pubblici;
se siano a conoscenza delle modalità di reclutamento del personale da parte di Enpam Sicura srl a Socio Unico;
sulla base di quali presupposti Enpam si sia discostata dagli accordi nazionali con le organizzazioni sindacali in merito all’affidamento ad AGI dei contributi per le due polizze assicurative sopracitate;
se la costituzione della società Enpam Sicura srl a Socio Unico da parte di Enpam rispetti tutte le norme in materia di trasparenza e di pubblicità e le normative europee in tema di concorrenza;
quali iniziative di competenza intendano intraprendere per verificare se siano state rispettate le normative vigenti per quanto riguarda la costituzione di Enpam Sicura srl a Socio Unico. (5-07870)

Ultimo aggiornamento

27 Settembre 2016, 11:30

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