Proposta di modifica della direttiva dell’Unione Europea 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro

Proposta di modifica della direttiva dell’Unione Europea 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro

Aggiornato al 29 aprile 2009

Poiché non è stato possibile trovare un accordo in conciliazione, la proposta diventa caduca e la direttiva attuale resta in vigore.
Come si ricorderà, nel settembre 2004, la Commissione Europea aveva presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio di modifica della Direttiva 2003/88/CE riguardante alcuni aspetti del trattamento del tempo di lavoro (SEC(2004)1154). La proposta della Direttiva in questione mirava a fissare la durata massima settimanale del lavoro nell’ambito della UE, e interessava tutti i lavoratori europei, come per esempio i collaboratori dei libero professionisti. Dopo tre anni d’impasse, il Consiglio era giunto ad un accordo nel giugno 2008, e lo aveva trasmesso al Parlamento europeo (10597/2/2008 – C6-0324/2008). In seguito al rapporto del deputato europeo Alejandro Cercas (PSE), il Parlamento europeo si era opposto alle proposte del Consiglio votando in riunione plenaria il 17 dicembre 2008 22 emendamenti alla proposta della Commissione.
I negoziati su questa proposta di Direttiva erano dunque entrati in una fase finale di conciliazione. Il Presidente del Consiglio, in accordo con il Presidente del Parlamento europeo avrebbe convocato una riunione Comitato di Conciliazione composto dai rappresentanti del Consiglio e del Parlamento europeo. Lo scopo era quello di giungere ad un accordo su questa proposta di direttiva entro sei settimane.
Il 4 febbraio 2009 la Commissione ha emesso il proprio parere sugli emendamenti del Parlamento europeo.
Sintesi della posizione della Commissione
Il Parlamento ha adottato 22 emendamenti alla posizione comune. La Commissione può accogliere, integralmente o in parte, 15 di questi emendamenti. La Commissione può accoglierne integralmente sei, accoglierne nove in parte, o in linea di principio e/o con riserva di riformulazione. La Commissione respinge sette emendamenti. Nel complesso la posizione del Parlamento e la posizione comune del Consiglio differiscono su vari punti significativi. La Commissione resta tuttavia convinta della fondamentale importanza di adottare la proposta di modifica entro la fine dell’attuale legislatura. In particolare essa è pienamente consapevole dell’urgente necessità di trovare una soluzione ai problemi irrisolti relativi alle questioni del servizio di guardia e del riposo compensativo che incidono direttamente sull’organizzazione di settori chiave dei servizi pubblici in tutta l’UE. È inoltre essenziale ristabilire la certezza giuridica per quanto riguarda i diritti dei lavoratori relativi ai limiti dell’orario di lavoro e ai periodi minimi di riposo, che costituiscono una parte importante dell’acquis sociale comunitario. Ai fini di un accordo occorre una base sostenibile in grado di portare a una soluzione ben equilibrata, che rafforzi la protezione complessiva della salute e della sicurezza dei lavoratori, consentendo nel contempo maggiore flessibilità sia ai lavoratori che ai datori di lavoro nell’organizzazione pratica dell’orario di lavoro.
Il parere completo:
Il comitato di conciliazione (Parlamento europeo/ Consiglio) il 29 aprile 2009 ha deciso che non è possibile pervenire ad un accordo sulla proposta di direttiva sull’organizzazione del tempo di lavoro. La decisione, approvata da una chiara maggioranza di 15 voti, 0 contrari e 5 astensioni da parte della delegazione del Parlamento europeo, mette fine a quasi cinque anni di negoziazioni. Il Parlamento e il Consiglio non sono riusciti a giungere a un compromesso su tre aspetti cruciali della direttiva: la clausola di non partecipazione chiamata anche “opt-out, il tempo di guardia e la questione dei contratti multipli.
L’opt out è stato il principale punto di blocco. Il Parlamento avrebbe voluto che questa deroga divenisse eccezionale e temporanea, mentre il Consiglio si è opposto a ogni tentativo di mettere fine a questa clausola.
Il Parlamento aveva cercato anche di difendere la giurisprudenza della Corte europea di giustizia, secondo la quale il tempo di guardia deve essere considerato come tempo di lavoro. I deputati hanno stimato che le proposte della Commissione europea e del Consiglio su questa questione rappresenterebbero un passo indietro in rapporto alle sentenze della Corte di giustizia.
Infine, nessun accordo sostanziale è stato potuto trovare sulla questione dei contratti multipli. Per i lavoratori che dispongono di più di un contratto, il Parlamento ha stimato che il tempo di lavoro debba essere calcolato per lavoratore piuttosto che per contratto.
Poiché non è stato possibile trovare un accordo in conciliazione, la proposta diventa caduca e la direttiva attuale resta in vigore. La Commissione europea potrà, se lo vorrà, avanzare una nuova proposta che sarà esaminata dal Parlamento. Da notare che è la prima volta che delle negoziazioni falliscono a livello di conciliazione dopo l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam che ha significativamente esteso la portata della procedura di codecisione.

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Direttiva sul tempo di lavoro: il Comitato di Conciliazione dovrà giungere ad un accordo entro sei settimane.
Nel settembre 2004, la Commissione Europea ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio di modifica della Direttiva 2003/88/CE riguardante alcuni aspetti del trattamento del tempo di lavoro (SEC(2004)1154). Come è noto, la proposta della Direttiva in questione mira a fissare la durata massima settimanale del lavoro nell’ambito della UE, e interessa tutti i lavoratori europei, come per esempio i collaboratori dei libero professionisti. Dopo tre anni d’impasse, il Consiglio è giunto ad un accordo nel giugno 2008, e lo ha trasmesso al Parlamento europeo (10597/2/2008 – C6-0324/2008). In seguito al rapporto del deputato europeo Alejandro Cercas (PSE), il Parlamento europeo si è opposto alle proposte del Consiglio votando in riunione plenaria il 17 dicembre 2008.
I punti del testo oggetto di controversia erano tre : il limite del tempo di lavoro, cioè un massimo di 48 ore settimanali ; questo tempo di lavoro sarebbe calcolato su base annuale, cioè su un periodo di riferimento di un anno e non più di tre mesi ; il tempo di guardia, anche se inattivo, sarebbe conteggiato nel tempo di lavoro.
Nel giugno 2008, I Ministri del lavoro e degli Affari sociali della UE erano giunti ad un accordo : pur mantenendo l’articolo che limita il tempo di lavoro nella UE ad un massimo di 48 ore, fu previsto che gli Stati membri potessero introdurre una clausola di non partecipazione a questo articolo (clausola detta d’opt-out). Questa deroga permetterebbe di lavorare fino ad un massimo di 60 ore per settimana su un periodo di tre mesi. Questo limite potrebbe essere portato a 65 ore in assenza di un contratto collettivo. Inoltre, il periodo inattivo del tempo di guardia non sarebbe considerato come tempo di lavoro. Il testo prevedeva delle misure di salvaguardia per i lavoratori che avessero fatto ricorso a questa deroga.
A fronte di questa possibilità di deroga, una maggioranza di parlamentari intende fortemente insistere su un tetto di 48 ore come durata settimanale del lavoro per tutti I lavoratori europei. Il Parlamento europeo non accetterebbe un « opt-out » della durata di più di 36 mesi successivi all’adozione della Direttiva in questione.
Nella proposta del Parlamento europeo, la flessibilità la cui assenza era denunciata dai sostenitori del « opt-out » sarebbe garantita nella annualizzazione del periodo di riferimento. Il Parlamento europeo proporrebbe di prolungare il periodo di riferimento che serve per il calcolo della durata settimanale del lavoro da quattro a dodici mesi. L’organizzazione del tempo di lavoro su base annuale permetterebbe l’equilibrio tra sicurezza e flessibilità.
Il terzo punto oggetto di controversia riguarda in maniera particolare il settore della sanità. La definizione di tempo di guardia come tempo di lavoro era conflittuale. Il Consiglio e la Commissione hanno avanzato i concetti di un tempo di guardia ‘attivo’ (periodo nel quale il lavoratore deve essere disponibile sul luogo di lavoro al fine di lavorare quando il datore di lavoro lo richiede) e un tempo di guardia ‘inattivo’ (periodo in cui il lavoratore è di guardia ma non è chiamato dal suo datore di lavoro per lavorare). Il Consiglio pensa che i periodi inattivi non dovrebbero contare come tempo di lavoro. Il Parlamento europeo non sembra essere di questo avviso. La sua posizione è che tutto il periodo di guardia, compreso il periodo inattivo, deve essere considerato per il calcolo del tempo di lavoro.
I negoziati su questa proposta di Direttiva vanno dunque ad entrare in una fase finale di conciliazione. Il Presidente del Consiglio, in accordo con il Presidente del Parlamento europeo convocherà una riunione Comitato di Conciliazione composto dai rappresentanti del Consiglio e del Parlamento europeo. Lo scopo è quello di giungere ad un accordo su questa proposta di direttiva entro sei settimane.

CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
Bruxelles, 15 settembre 2008

10597/2/2008 REV 2
POSIZIONE COMUNE adottata dal Consiglio il 15 settembre 2008 in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro
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Parlamento Europeo
Commissione per l’occupazione e gli affari sociali
5 novembre 2008

EMENDAMENTI
19 – 63
Progetto di raccomandazione per la seconda lettura
Alejandro Cercas

 

Il Progetto di raccomandazione per la seconda lettura

Alejandro Cercas

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La Commissione parlamentare EMPL, adottando, il 5 novembre scorso, il rapporto di codecisione presentato dall’eurodeputato Alejandro Cercas (PSE), ha voluto sottolineare il suo disaccordo con il Consiglio sulla clausola di non partecipazione (opt-out).
Il relatore, Alejandro Cercas , si è opposto con forza a questa clausola: “l’opt-out può portare ad un dumping sociale nell’intera Unione Europea. I Paesi che dispongono di leggi ingiuste faranno concorrenza ai paesi dotati invece di leggi sociali più giuste ed avanzate”. E continua affermando che la competitività dell’Europa non si basa sulle ore di lavoro piuttosto sulla capacità di innovazione, sulla capacità di aumentare la produttività e il valore aggiunto dei lavoratori. Il pericolo di questa clausola é quello di mettere in crisi il già difficile e delicato equilibrio tra lavoro e famiglia.
Il rapporto dell’eurodeputato Cercas ha ottenuto 35 voti favorevoli, 13 contro e 2 astensioni.
Della fazione del “contro”, l’eurodeputata inglese Elisabeth Lynne (Alde), per la quale il mantenimento della clausola dell’out-put é essenziale: “Gli Stati Membri che non utilizzano la clausola di non partecipazione sono quelli che registrano il piú alto tasso di lavoro non dichiarato”.
Tutti, secondo Lynne, dovremmo avere la possibilità di gestire il nostro tempo di lavoro, purché di tratti di una scelta fatta liberamente e volontariamente.
Il voto della direttiva é stato anticipato al 5 novembre per permettere, al Parlamento e al Consiglio, di trovare in via del tutto informale un compromesso prima del voto in sessione plenaria, previsto per il prossimo dicembre a Strasburgo.
Affinché gli emendamenti della commissione parlamentare EMPL siano definitivamente adottati, è necessario ottenere in plenaria la maggioranza assoluta dei voti.

Parlamento Europeo
Strasburgo, sessione plenaria 17 dicembre 2008

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro

CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
Bruxelles, 17 e 18 dicembre 2008

La Presidenza ha comunicato ai Ministri i principali risultati della seconda lettura del Parlamento, avvenuta il 17 dicembre.

Di fronte alla prospettiva di una procedura di conciliazione, la Presidenza ha sottolineato l’importanza di trovare rapidamente un accordo con il Parlamento per motivi sia di certezza del diritto, sia di protezione sociale, dato che la direttiva attualmente in vigore consente agli Stati membri di autorizzare orari di lavoro settimanali di durata fino a 78 ore.
Le principali differenze tra la seconda lettura del Parlamento e la posizione comune adottata dal Consiglio il 15 settembre 2008 vertono sul servizio di guardia, sull’opzione di non partecipazione e sul riposo compensativo.
Per quanto riguarda il servizio di guardia, il Consiglio fa una distinzione tra periodo “attivo” e “inattivo” del servizio di guardia, ritenendo che il periodo inattivo (cioè il periodo durante il quale il
lavoratore è obbligato a tenersi a disposizione, sul proprio luogo di lavoro, ma non è chiamato dal datore di lavoro ad esercitare la propria attività o le proprie funzioni) non faccia parte dell’orario di lavoro, tranne nel caso in cui ciò sia previsto dalla normativa nazionale o, in conformità della stessa
e/o della prassi nazionale, da un contratto collettivo o da un accordo sottoscritto dalle parti sociali.
Per quanto riguarda l’orario di lavoro settimanale, il Consiglio prende posizione a favore di un limite normale di 48 ore settimanali, compresi eventuali straordinari e servizi di guardia attivi, da calcolare in base a un periodo di riferimento. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di autorizzare un superamento di questo limite (opzione di non partecipazione), ove essi garantiscano una tutela efficace della salute e della sicurezza dei lavoratori in subordine al consenso esplicito, libero e informato dei lavoratori interessati. Tali disposizioni devono sottostare a garanzie adeguate ed essere oggetto di un controllo rigoroso. In un considerando si fa riferimento alla Carta dei diritti fondamentali, compreso il diritto riconosciuto ad ogni lavoratore a una limitazione della durata massima del lavoro. Il “tetto” speciale per i lavoratori che scelgono di non partecipare è generalmente di 60 ore, calcolate come media su un periodo di tre mesi (con la possibilità di superamento mediante un contratto collettivo) o 65 ore massime, calcolate come media su un periodo di tre mesi (consentito soltanto se il periodo inattivo del servizio di guardia è considerato orario di lavoro e in assenza di un contratto collettivo).
Riguardo ai periodi di riposo compensativo, il Consiglio prevede che, nei casi di deroghe alle disposizioni applicabili in materia di periodi di riposo quotidiano e settimanale, pause, durata del lavoro notturno e periodi di riferimento, devono essere accordati periodi di riposo compensativo entro un termine ragionevole, da stabilirsi in base alla normativa nazionale o a un contratto collettivo o a un accordo sottoscritto dalle parti sociali.

Parlamento Europeo
Commissione per l’occupazione e gli affari sociali
5 febbraio 2009

Parere sulla posizione del Parlamento europeo assunta il 17 dicembre 2008 in seconda lettura

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Aggiornato al 7 settembre 2005

L’11 maggio 2005, il Parlamento, in prima lettura, ha adottato a larga maggioranza il testo della direttiva accogliendo le proposte del rapporto CERCAS che, in sintesi, stabilisce:

la scomparsa del ricorso alla clausola dell’opt-out entro 3 anni dalla promulgazione della Direttiva;

la conferma dell’integrazione della durata della guardia nel tempo di lavoro chiarendo la nozione di guardia inattiva con la possibilità di differenziare questo tempo per il calcolo del tempo medio massimo di lavoro settimanale;

la necessità, nel caso di salaritato con vari impieghi, di calcolare il tempo di lavoro addizionando i differenti contratti.

A corollario di questo problema del tempo di lavoro, interviene la questione del riposo compensativo.
Se nessuno ne mette in discussione la necessità, tuttavia parecchi si domandano, in contraddizione con le decisioni della Corte di Giustizia, se tale periodo riposo possa essere anche fino a 72 ore successive alla guardia.
A questo proposito, il Parlamento ha deciso che il riposo compensativo debba seguire immediatemente il periodo di guardia.
Da una parte, il Parlamento europeo, sensibile all’aspetto umano, insiste a più riprese sulla salute e sulla sicurezza del lavoratore così come sul rispetto della sua vita personale e familiare, dall’altra, la Commissione europea, più amministrativa, si preoccupa della flessibilità dell’organizzazione del lavoro e delle difficoltà finanziarie delle strutture.
In materia di salute, il problema si aggrava ancor più in parecchi Paesi membri della UE per il fatto della penuria di medici che andrà aumentando nei prossimi anni.

Questo il commento de “Il Sole 24 Ore Sanità” nel n.20 del 24-30 maggio 2005 :

 

Tempo di lavoro, “sacre le 48 ore”
La guardia inattiva va inclusa nell’orario
Non si vada oltre le 48 ore settimanali di lavoro.
A chiedere di eliminare il diritto di superare il tetto, riconosciuto a ogni lavoratore europeo dalla direttiva 2003/88/Ce sull’organizzazione dell’orario di lavoro, è l’Europarlamento, nella proposta di nuova direttiva approvata in prima lettura l’11 maggio con 355 voti favorevoli, 272 contrari e 31 astensioni.
I deputati prendono così le distanze dalla posizione della Commissione che, pur rendendo più severe le condizioni per potervi ricorrere, propone invece il mantenimento della clausola di rinuncia (opting out) pretesa a suo tempo dal Regno Unito.
Per il relatore, lo spagnolo Alejandro Cercas (Ppse), la possibilità di oltrepassare le 48 ore «contrasta con la direttiva sulla tutela dei lavoratori, con il Trattato e con la Carta dei diritti fondamentali » e «rende difficile conciliare la vita familiare e lavorativa».
Sempre in contrasto con l’Esecutivo, inoltre, il Parlamento Ue – sulla scorta di diverse pronunce della Corte di giustizia riguardanti soprattutto i medici – chiede che l’intero periodo di servizio di guardia, «incluso il periodo inattivo», sia considerato come orario di lavoro, sebbene con la possibilità, per ogni Stato membro, di calcolare «in modo specifico» l’inattività, in modo da rispettare la durata massima settimanale.
I deputati sono invece d’accordo con la Commissione, quando propone di rendere più flessibile la durata media della settimana lavorativa di 48 ore, estendendo dai quattro mesi attuali a 12 il periodo di riferimento «per ragioni obiettive, tecniche o di organizzazione del lavoratori sono coperti da contratti collettivi.
Se così non fosse, gli Stati membri possono ricorrere a misure legislative purchè sia assicurata la consultazione dei lavoratori e che il datore di lavoro adotti i provvedimenti necessari per prevenire qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza dei dipendenti.
In un altro emendamento, l’Europarlamento reclama che l’orario di lavoro sia organizzato in maniera tale da permettere ai lavoratori di seguire una formazione continua, per tutto l’arco della vita.
E difendono l’obiettivo di garantire un migliore equilibrio tra l’esigenza di conciliare lavoro e famiglia, senza negare la necessità di maggiore flessibilità dell’orario.
La relazione chiarisce poi la situazione dei lavoratori legati a più di un contratto, prevedendo che l’orario di lavoro di una persona debba essere calcolato come la somma dei periodi lavorativi prestati a titolo di ogni contratto.
Fredde le reazioni della Commissione, Vladimír Spidla, a nome dell’Esecutivo, ha definito inaccettabile la posizione espressa sull’opting out, riconoscendo però che si tratta di un «problema critico» e dicendosi disponibile a discuterne.
Anche sul computo dei periodi di guardia, Spidla ha sottolineato che l’emendamento rischia di provocare maggiore incertezza giuridica.
«Valide », invece, le proposte sui periodi di riposo: 11 ore quotidiane, pause regolari e almeno quattro settimane di ferie pagate l’anno.
Se Cercas ha invitato a non esultare troppo («Abbiamo vinto una battaglia ma non ancora la guerra»), non si è fatta attendere la reazione critica dell’industria europea: per l’Unice, «la flessibilità dell’orario è essenziale per la competitività delle imprese ma è anche nell’interesse dei lavoratori».
E le divisioni interne ai vari Paesi (con Gran Bretagna e Germania decise a difendere l’opt out e Svezia, Francia, Belgio, Finlandia, Grecia e Ungheria contrarie all’idea stessa di una nuova direttiva in materia) non fanno ritenere probabile un allineamento del Consiglio dei ministri sulla posizione del Parlamento.
La speranza dei deputati è quella di chiudere la partita il 3 giugno, alla prossima riunione dei ministri sotto la presidenza lussemburghese. Poi la presidenza passerà al Regno Unito.

 

GLI ULTIMI SVILUPPI

Il 31 maggio 2005, la Commissione Europea ha presentato una modifica della proposta di direttiva, accettando alcuni emendamenti ma rifiutando la proposta riguardante la soppressione completa dell’opt-out dopo un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della Direttiva.
E propone un compromesso consistente nel dare la possibilità agli Stati membri di derogare a questa regola così da consentirne praticamente la sopravvivenza fino a nove anni dall’entrata in vigore della Direttiva.

Il Consiglio “Lavoro, Affari Sociali, Salute e Consumatori” si è riunito il 2-3 giugno 2005
Al termine dell’esame del Consiglio il presidente ha delineato le seguenti conclusioni orali:
– la maggior parte degli Stati membri non ha avuto il tempo di approfondire l’esame della proposta modificata che la Commissione ha presentato il 31 maggio. È impossibile pertanto trarre le conclusioni definitive.
– Il punto principale in discussione è l’opt-out.
Due sono le posizioni estreme individuabili.
Da un lato, quella degli Stati membri che chiedono la libertà di scelta, sottolineando la necessità di crescita economica, e quindi chiedono l’opt out.
Dall’altro, quella degli Stati membri che ritengono che l’annualizzazione del periodo di riferimento per il conteggio della durata settimanale dell’orario di lavoro consenta la flessibilità sufficiente a poter prevedere un termine preciso per l’opt out.
Tra le posizioni suddette è possibile individuare molte sfumature.
Le delegazioni intendono inoltre trovare un compromesso valido, vista anche l’urgenza di trovare una soluzione a livello comunitario riguardo al trattamento da riservare ai periodi inattivi del servizio di guardia, in seguito alle sentenze della Corte di giustizia nei casi SIMAP e JAEGER.
Il presidente ha rilevato che una soluzione accettabile per il Consiglio e il Parlamento europeo potrebbe dipendere segnatamente dal proseguimento della riflessione su due problemi:
da un lato, i problemi nei settori professionali della salute e dall’altro quelli derivanti dal fatto che in molti Stati membri i lavoratori dipendenti cumulano vari contratti di lavoro.
– Il presidente ha preso atto che la Commissione intende tener conto di questi due aspetti fissando, nella proposta modificata, una scadenza per l’opt-out, che sarebbe tuttavia prorogabile.
Però varie delegazioni hanno espresso perplessità sulla mancanza di criteri obiettivi per siffatta proroga e hanno sottolineato la necessità di prendere una decisione che rispetti gli interessi degli Stati membri.
Il presidente ha preso anche atto che la Commissione è disposta a cercare un compromesso.

 

LA STORIA DELLA DIRETTIVA
La direttiva europea 93/104/CE del 23 novembre 1993 riguardante certi aspetti dell’organizzazione del tempo di lavoro prevede che, a distanza di dieci anni dalla sua approvazione, la Commissione Europea debba preparare un rapporto sull’applicazione di due disposizioni contenute negli articoli 17 e 18.

Si tratta, da una parte, di esaminare di nuovo il periodo di riferimento in base al quale si deve conteggiare il tempo di lavoro medio settimanale, che dovrebbe per alcuni superare quello attuale di quattri mesi e, dall’altra parte, di ristudiare la facoltà, ottenuta nel 1993 dal Regno Unito, di derogare, con l’accordo del lavoratore, alla regola delle 48 ore di lavoro settimanale (clausola dell’opt-out).
Difatti, la Commissione, con la Comunicazione del 30 dicembre 2003 pubblicata il 5 gennaio 2004 ha iniziato un processo di consultazione molto ampio potendo lo stesso portare eventualmente ad una modifica della direttiva e ad abrogare la regola, peraltro confermata per due volte dalla Corte di Giustizia (03/10/2000 e 09/10/2003 – sentenze SIMAP e Jaeger), che ha stabilito che la guardia deve essere considerata come un tempo di lavoro quando richiede la presenza sul posto di lavoro (al contrario della “reperibilità”).
Oltre che indirizzata al Parlamento Europeo, al Consiglio dell’Unione Europea, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, la comunicazione ha rappresentato la base per una consultazione delle istituzioni ed organizzazioni dei lavoratori a livello comunitario che hanno potuto esprimere i loro commenti e suggerimenti sulla necessità di revisione della direttiva entro il 31 marzo 2004.
La consultazione si è basata su cinque quesiti:

-La durata del periodo di riferimento e le possibili deroghe (articoli 16 e 17), il periodo di riferimento essendo di 4 mesi con una eventuale estensione a 6 o 12 mesi.
-Le condizioni di applicazione dell’art.18.1.b.)i) fanno ugualmente giocare l’opzione di non-partecipazione, lasciando agli Stati membri la possibilità di prevedere nelle loro legislazioni che un lavoratore lavori più di 48 a settimana se tutte le condizioni poste dall’articolo 18(1)b) I sano rispettate. La condizione più importante è che il lavoratore dia il suo consenso.
-La definizione di tempo di lavoro, in particolare alla luce delle recenti decisioni della Corte di Giustizia Europea.
-Le misure tendenti a migliorare l’equilibrio tra il lavoro e la vita di famiglia.
-La definizione di una approccio che permetta di ottenere una soluzione equilibrata di queste misure.

Nella seduta dell’11 febbraio 2004, il Parlamento approva la Proposta di Risoluzione presentata dal relatore Cercas, molto critica nei confronti della proposta di direttiva della Commissione e nei confronti del Regno Unito.

Il Consiglio di Ministri della Salute e degli Affari Sociali dell’Unione si è limitato a uno valutazione informale nel corso della riunione del 4 marzo 2004.

La Commissione Europea ha poi iniziato una seconda fase di consultazioni con un documento del 19 maggio 2004 che riporta per esteso la posizione del Parlamento Europeo e delle organizzazioni dei lavoratori a livello europeo, riferendo sulle prese di posizione del Parlamento e del Consiglio, concludendo che tutte le parti hanno affermato l’esigenza di una revisione della Direttiva.

Il Comitato Economico e Sociale Europeo, in data 30 giugno 2004, esprime il parere sulla proposta di direttiva

Infine, il 22 settembre 2004, la Commissione europea ha reso pubblica la sua proposta di revisione della direttiva sul tempo di lavoro.

Vi sono contenute quattro importanti proposte:

Nuove condizioni di ricorso alla non applicazione del limite delle 48 ore settimanali.

Il ricorso a questa clausula resta possiile a livello di ogni singolo paese ma a condizione, per il lavoratore, di rispettare un certo numero di vincoli formali tendenti a proteggere il lavoratore (obbligo di negoziazioni collettive, ottenimento del consenso del lavoratore successivamente alla sottoscrizione del contratto di lavoro, possibilità per il lavoratore di tornare in ogni momento sulla sua decisione…).

Nuovo periodo di riferimento per il calcolo della durata settimanale media del tempo di lavoro di 48 ore.

Il periodo di riferimento utile per calcolare, in media, la durata massima settimanale di lavoro è di 4 mesi e la Commissione propone di permettere di allungare questo periodo fino ad un anno.

Una nuova definizione del tempo di lavoro di guardia.

A seguito di differenti sentenze della Corte di Giustizia della UE relative alla definizione del tempo di lavoro di guardia per i professionisti della salute, la Commissione propone di creare una nuova categoria del tempo di lavoro, il tempo di guardia “inattivo”.

Nuovo ritardo per l’ottenimento del riposo compensativo.

Il riposo compensativo non deve essere sistematicamente accordato subito dopo un periodo di lavoro superiore a 48 ore, ma deve esserlo entro un ritardo di 72 ore.

Il Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori dell’Unione europea si è riunito il 4 ottobre 2004 e ha proceduto ad un primo scambio di opinioni sulla proposta di direttiva
In linea generale, le delegazioni hanno accolto con favore la proposta della Commissione in quanto rafforzerebbe la certezza giuridica in questo settore, in particolare alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia sui periodi di inattività dei medici durante i servizi di guardia.
Nella riunione del 7 Dicembre 2004 il Consiglio, per quanto riguarda la possibilità di estendere il periodo di riferimento usato per il calcolo della durata massima settimanale di lavoro (48 ore) da 4 a 12 mesi, anche se il periodo di riferimento standard dovrebbe rimanere fissato a 4 mesi, come nella direttiva vigente, ha convenuto che sia offerta a titolo provvisorio agli Stati membri la possibilità di estendere tale periodo a 12 mesi qualora ricorrano motivi oggettivi o tecnici o motivi inerenti all’organizzazione del lavoro, a condizione che si rispettino i principi generali della tutela della salute dei lavoratori e si consultino le parti sociali interessate.
Il secondo punto su cui il Consiglio ha compiuto progressi riguarda il “servizio di guardia”, cioè il periodo durante il quale un lavoratore deve essere disponibile sul luogo di lavoro per poter svolgere, a richiesta del datore di lavoro, la sua attività o le sue funzioni.
Il Consiglio ha dovuto tener conto delle sentenze della Corte di giustizia europea nelle cause SIMAP e Jaeger, nelle quali la Corte ha stabilito che i periodi inattivi durante il servizio di guardia (dei medici) sono da considerare attività di lavoro ai sensi della direttiva 2003/88/CE.15 Date queste premesse e basandosi su testi di compromesso proposti dalla presidenza, il Consiglio ha raggiunto un ampio accordo su tre nuove definizioni da inserire nella direttiva: “servizio di guardia”, “periodo inattivo durante il servizio di guardia” (cioè un periodo durante il quale il lavoratore è in servizio di guardia, ma il datore di lavoro non richiede che svolga la sua attività o le sue funzioni) e “luogo di lavoro”.
Il Consiglio ha discusso anche un nuovo articolo, in base al quale il periodo durante il quale il lavoratore svolge la sua attività o le sue funzioni nell’ambito del servizio di guardia deve essere considerato orario di lavoro, mentre il periodo inattivo durante tale servizio non è considerato orario di lavoro, salvo diversa disposizione della legislazione nazionale, di un contratto collettivo o di un accordo tra le due parti dell’industria.
Il Consiglio ha inoltre raggiunto un ampio accordo su un terzo punto, riguardante il “riposo compensativo” da accordare in caso di deroga alle disposizioni della direttiva riguardanti il riposo settimanale.
Il Consiglio ha esaminato una proposta della presidenza secondo la quale il riposo compensativo dovrebbe essere fruito entro 72 ore o entro un periodo ragionevole (7 giorni al massimo) da determinare in base alla legislazione nazionale, a disposizioni regolamentari o amministrative, contratti collettivi o accordi tra le due parti dell’industria.
Il Consiglio ha svolto anche un approfondito dibattito orientativo sulla cosiddetta “disposizione di opt-out”, cioè la possibilità di derogare all’articolo 6 della direttiva 2003/88/CE (che limita a 48 ore la durata media dell’orario di lavoro settimanale), sulla scorta di una proposta di compromesso della presidenza.
Pur se una significativa maggioranza degli Stati membri considera le proposte della presidenza una buona base di discussione, non è stato possibile raggiungere un accordo a questo riguardo.
Va ricordato che la proposta della Commissione prevedeva una modifica dell’articolo 6 della direttiva intesa ad accordare priorità ai contratti collettivi e a limitare l’opt-out individuale ai casi in cui non esista un contratto collettivo in vigore, nè una rappresentanza dei lavoratori abilitata a concluderlo, sottoponendo per di più tale opt-out a condizioni rigorose.

La presentazione del rapporto da parte del relatore Cercas alla Commissione per l’Occupazione e gli Affari Sociali del Parlamento avviene il 15 marzo 2005.

Si preconizza la soppressione del diritto individuale a rinunciare alla durata massima del lavoro settimanale di 48 ore (opt-out), la contabilizzazione della durata della guardia nel tempo di lavoro compresi i tempi inattivi, i quali potrebbero tuttavia essere conteggiati in maniera differenziata per conformarsi al limite settimanale di 48 ore.

 

Il testo del Progetto di Relazione
Il testo della proposta di Direttiva della Commissione
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Il testo del Documento della Commissione (francese)
Il testo della Risoluzione
Il testo della Comunicazione
Il testo della Direttiva 93/104/CE
La proposta modificata della Direttiva
Il testo della Risoluzione legislativa del Parlamento europeo – Procedura di codecisione: prima lettura
Il resoconto delle decisioni del Parlamento Europeo

Allegato Dimensione
I dirigenti medici e l’orario di lavoro-Tutela normativa e giurisprudenza alla luce delle direttive europee (Iniziativa Ospedaliera n.2/2007).pdf

Ultimo aggiornamento

12 Dicembre 2022, 11:16

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