Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera
aggiornato al 10 giugno 2011
Osservatorio Legislativo – per seguire l’iter della direttiva
La legge prevede che i pazienti che si recano in un altro Paese dell’UE per cure mediche avranno diritto al medesimo trattamento dei cittadini del Paese che li ospita.
La nuova normativa presenterà anche altri vantaggi: ad esempio, renderà più facile per le autorità sanitarie nazionali collaborare e scambiare informazioni sugli standard qualitativi e di sicurezza applicabili all’assistenza sanitaria e aiuterà i pazienti che hanno bisogno di un trattamento specializzato (ad esempio, quelli che cercano una diagnosi o il trattamento per una malattia rara).
La direttiva incoraggia, inoltre, lo sviluppo di “Reti di riferimento europee” che riuniranno, su base volontaria, i centri specializzati già riconosciuti in Europa.
Gli esperti della sanità di tutta Europa potranno, dunque, condividere buone pratiche in tema di assistenza sanitaria e fornire standard di eccellenza.
Per l’entrata in vigore della legge i governi nazionali hanno 30 mesi di tempo per recepire queste disposizioni nel Diritto nazionale.
Disposizioni che riguardano, da un lato, i cittadini che hanno bisogno di cure quando si trovano temporaneamente all’estero e continueranno a beneficiare del regime previsto nei regolamenti vigenti; dall’altro, l’assistenza pianificata per la quale un paziente può già chiedere un’autorizzazione previa.
Tale autorizzazione non può essere rifiutata dalle istituzioni sanitarie se il paziente non può essere curato nel proprio Paese entro un limite di tempo giustificabile sul piano medico.
Le autorità nazionali possono adottare un sistema di “autorizzazione previa” per le cure che comportano un ricovero ospedaliero di almeno una notte e per un’assistenza sanitaria altamente specializzata e costosa, nonché in casi gravi e specifici correlati alla qualità o alla sicurezza delle cure prestate all’estero.
Per le cure ricevute in un Paese diverso dal proprio i pazienti riceveranno quale rimborso lo stesso importo che avrebbero ricevuto nel loro Paese per lo stesso tipo di cure.
Naturalmente, se un trattamento non è disponibile in uno Stato membro, le autorità sanitarie nazionali non possono rifiutare l’autorizzazione ad un paziente che lo richieda in un altro paese dell’UE.
I pazienti, però, riceveranno il rimborso per tale trattamento a patto che esso corrisponda al “pacchetto” nazionale di prestazioni sanitarie.
Per avere maggiori informazioni sui diritti dei pazienti all’assistenza sanitaria transfrontaliera, è prevista, inoltre, la creazione di un punto di contatto in ciascuno Stato membro incaricato di fornire informazioni sui diritti dei pazienti all’assistenza sanitaria in tutta Europa.
Questi centri interagiranno tra loro e saranno pertanto in grado di fornire ai pazienti informazioni pratiche sulle condizioni, sui livelli di rimborso, sulle possibilità di trattamento, sui prestatori, le procedure di ricorso, ecc.
I pazienti avranno, quindi, un’idea più chiara della qualità e della sicurezza dell’assistenza sanitaria prestata all’estero, il che accrescerà la loro capacità di assumere decisioni consapevoli in merito all’assistenza sanitaria transfrontaliera.
Dalla direttiva risulta, altresì, che una prescrizione rilasciata in un paese dell’UE sarà riconosciuta nel Paese di residenza del paziente e viceversa. Ciò assicura che l’assistenza sanitaria fornita in un altro Paese della Comunità abbia un proseguimento adeguato quando il paziente ritorna a casa.
Il paziente avrà diritto a ottenere il medicinale prescritto sulla ricetta a patto che tale medicinale sia autorizzato per la vendita e disponibile nel Paese in cui il paziente intende acquistarlo.
La nuova normativa sui diritti dei pazienti nell’assistenza sanitaria transfrontaliera s’inserisce in un contesto che vede le politiche e i sistemi sanitari dei paesi dell’UE sempre più interconnessi fra loro per diversi motivi.
Tra di essi, la mobilità dei pazienti e del personale sanitario, la crescente convergenza delle aspettative dei cittadini europei, la diffusione delle nuove tecnologie e tecniche mediche derivate dalla computerizzazione.
Una progressiva interconnessione che crea, tuttavia, anche numerose esigenze: di accesso più facile alle cure sanitarie all’estero a all’interno dell’UE, con norme chiare in materie di rimborsi; di maggiore qualità delle cure; di chiarezza di informazione per i pazienti, gli operatori sanitari e i responsabili politici; di cooperazione a livello di assistenza sanitaria e di erogazione di servizi; di conciliazioni delle politiche nazionali con riferimento agli obblighi generali dell’UE.
Per questo, già nel nel luglio 2008 la Commissione Europea proponeva una nuova direttiva sull’applicazione dei diritti dei pazienti in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, con l’obbiettivo di rafforzare la certezza del diritto dei pazienti di farsi curare in un altro paese dell’UE, nonché di migliorare la cooperazione tra i paesi dell’UE.
Al momento la domanda di assistenza sanitaria transfrontaliera rappresenta soltanto l’1% della spesa pubblica per la Sanità, che corrisponde attualmente a circa 10 miliardi di euro.
Tale stima comprende anche l’assistenza sanitaria non pianificata preventivamente dai pazienti, cioè ad esempio, le cure d’emergenza.
-
-
-
I pazienti sono d’ora in avanti autorizzati a ricevere un trattamento nello Stato Membro di loro scelta, e a presentare domanda di rimbporso nel loro Paese di residenza. Tuttavia un certo numero di lnitazioni sono state inserite nella futura Direttiva al fine rassicurare i Governi che i loro sistemi sanitari nazionali non saranno destabilizzati. Infatti, il diritto del paziente di oltrepassare le frontiere del suo Paese per beneficiare di cure mediche può essere rifiutato, per esempio, se si prevede di passare la notte ell’estero, se deve essere utilizzato del materiale sanitario costoso, oppure se la qualità e la sicurezza del trattamento non possono essere garantite dalla struttura che dovrebbe accogliere il paziente.
-
Al fine di superare le loro frontiere per beneficiare di un trattamento, i pazienti dovranno disporre di una «autorizzazione prioritaria» (prior autorisation), e gli Stati Membri saranno obbligati a rimborsare le spese basandosi sui parametri dei loro servizi sanitari nazionali. Le autorità nazionali sanitarie stabiliranno delle regole di decisione al fine di autorizzare i pazienti a oltrepassare le loro frontiere mettendo così termine al concetto di di «turismo medico», che potrebbe derivare dall’adozione didi questa Direttiva.
-
I medici di medicina generale agiranno da «guardiani», decidendo se il loro paziente rientra nelle condizioni di ricevere in trattamento all’estero.
-
Le spese mediche conseguenti alla presa in carico delle cure in un ospedale privato, potranno essere coperte grazie a un nuovo accordo. In effetti, i pazienti che figureranno nelle liste di attesa di un ospedale pubblico saranno autorizzate a beneficiare di un trattamento medico in un ospedale privato di un altro Stato membro.
-
Infine, per i casi riguardanti le persone in pensione residenti in un altro Paese membro, questo resta un problema aperto a controversie: per numerosi Stati membri, le spese mediche dovrebbero essere coperte dal Paese di residenza, mentre per altri i costi sanitari dovrebbero essere pagati dal Paese dove il paziente ha versato i contributi sociali durante la sua vita attiva.
-
-
1 dicembre 2009 – Il Consiglio Europeo dei Ministri rigetta la proposta di direttiva relative ai Diritti dei Pazienti in materia di Assistenza Sanitaria Transfrontaliera.
9 giugno 2009 – Gli Stati Membri vogliono limitare l’ambito di applicazione della futura Direttiva sui diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera.
La proposta di direttiva, secondo la Commissione Europea, è indispensabile per garantire ai pazienti una sicurezza giuridica dopo che numerose sentenze della Corte Europea di Giustizia hanno riconosciuto il diritto dei pazienti ad essere rimborsati per dei trattamenti ricevuti in un altro Stato Membro.
Tuttavia, gli Stati Membri hanno paura che tale proposta di direttiva, nell’autorizzare i cittadini europei a essere curati nello Stato Membro di loro scelta, possa compromettere i budgets e alterare così l’organizzazione dei loro ospedali.
Reagendo a questi propositi, il Presidente Ceco del Consiglio dei Ministri europei ha pubblicato una nota nella quale afferma che una tale evoluzione snaturerebbe l’intenzione originale della legge che è quella di garantire una sicurezza giuridica.
L’esclusione che è stata suggerita avrebbe come risultato una codifica parziale delle sentenze lasciando così alla Corte di Giustizia la definizione delle regole di applicazione ai servizi che non saranno più coperti dalla Direttiva”.
La Presidenza Ceca ha perciò chiesto ai Ministri di spiegare come queste loro proposte sarebbero messe in pratica.
I progetti per il momento discussi in Consiglio includono la possibilità che una autorità nazionale competente possa rifiutare da dare a un paziente la sua approvazione per andare all’estero qualora il trattamento in questione possa essere fornito in un lasso di tempo “medicalmente giustificabile” o se l’autorità nazionale ha delle ragioni per ritenere che il trattamento in un altro Stato Membro rappresenti un rischio clinico.
Il processo di adozione della proposta di direttiva in questione continuerà sicuramente con il nuovo Parlamento Europeo e il Collegio dei Commissari.
Il dibattito sull’argomento da parte del Consiglio dei Ministri si è svolto pubblicamente e la registrazione audio e video può essere seguita al seguente indirizzo (è presente la traduzione in lingua italiana):
8 giugno 2010 – I Ministri della Salute (Consiglio Salute) degli Stati Membri dell’Unione Europea si sono riuniti l’8 giugno 2010 in Lussemburgo al fine di raggiungere un accordo sulla proposta di Direttiva sui diritti dei pazienti in materia di cure sanitarie transfrontaliere (9948/10 + 9948/10 COR 1)
La proposta di direttiva è stata adottata in prima lettura, dal Parlamento europeo nella sua sessione plenaria del23 aprile 2009con 297 voti a favore, 120 contro e 152 astensioni provenienti principalmente dai gruppi politici Socialisti e Verdi.
Il notevole numero di astensioni indebolisce in maniera considerevole questa approvazione. E’ molto probabile che i governi europei in cui i socialisti sono in maggioranza siano più critici allorché la proposta sarà discussa a livello del Consiglio. Una seconda lettura sarà pertanto più che probabile.
Approvando con 297 voti favorevoli, 120 contrari e 152 astensioni la relazione di JohnBOWIS(PPE/DE, UK), il Parlamento avanza numerosi emendamenti alla proposta di direttiva che istituisce un quadro comunitario in tema di assistenza sanitaria transfrontaliera all’interno dell’UE volti soprattutto a precisare le competenze nazionali nell’ambito della prestazione dei servizi sanitari, chiarire e rafforzare le norme sui rimborsi dei costi delle prestazioni e garantire la sicurezza, l’informazione e i diritti dei pazienti. Non essendoci un accordo con il Consiglio, la procedura proseguirà nel corso della prossima legislatura. La proposta della GUE/NGL di respingere in toto la direttiva è stata bocciata dall’Aula con 129 voti favorevoli, 452 contrari e 8 astensioni.
Basata su talune sentenze della Corte di giustizia UE, la proposta della Commissione intende chiarire i diritti dei pazienti a ottenere cure in uno Stato membro diverso da quello d’origine e il livello dei rimborsi delle spese sanitarie, fissa principi comuni a tutti i sistemi sanitari dell’UE e istituisce un quadro per la cooperazione europea in settori quali il riconoscimento delle prescrizioni mediche rilasciate in altri paesi. Parallelamente, resterebbero in vigore l’attuale quadro e tutti i principi relativi al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (compreso il diritto del paziente di essere assistito in un altro Stato membro in condizioni di parità con i residenti), nonché l’attuale tessera europea di assicurazione malattia.
Diversi emendamenti adottati dall’Aula sono volti a precisare che la direttivasi applica ai pazienti e alle loro mobilità all’interno dell’UEe non, come indicato dalla proposta della Commissione, alla prestazione transfrontaliera di cure sanitarie (anche temporanea) e alla mobilità dei professionisti della sanità. Più in particolare, il concetto di “assistenza sanitaria” dovrebbe abbracciare «esclusivamente il ricorso all’assistenza sanitaria in uno Stato membro diverso da quello in cui il paziente risulta persona assicurata», e si tratta quindi della cosiddetta «mobilità del paziente». Altri emendamenti, suggeriscono di escludere dal campo d’applicazione della direttiva i servizi di assistenza di lunga durata prestati allo scopo di sostenere le persone nei compiti quotidiani e di routine (come quelli per gli anziani), così come i trapianti di organi che, «in considerazione della loro specifica natura», dovranno essere disciplinati da un atto legislativo distinto.
I deputati chiariscono poi che la direttiva deve rispettare appieno lecompetenze nazionalirelative all’organizzazione e alla prestazione dell’assistenza sanitaria. E, in proposito, sottolineano che la direttiva «non pregiudica la facoltà di ciascuno Stato membro di decidere il tipo di assistenza sanitaria che ritiene opportuno». Nessuna sua disposizione, inoltre, «deve essere interpretata in moda tale da compromettere le fondamentali scelte etiche degli Stati membri», in particolare per quanto riguarda l’eutanasia, i test sul DNA e la fecondazione in vitro, senza pregiudicare quindi la facoltà di ogni Stato membro «di decidere il tipo di assistenza sanitaria che ritiene opportuno». Agli Stati membri poi dev’essere riconosciuta la possibilità di organizzare i propri sistemi di assistenza sanitaria e sicurezza sociale a livello regionale e locale.
La direttiva impone allo Stato membro di affiliazione di non impedire a una persona assicurata di recarsi in un altro Stato membro per avvalersi dell’assistenza sanitaria «qualora le cure in questione siano comprese tra le prestazioni … cui ha diritto» in forza alle norme nazionali. Lo Stato membro di affiliazione dovrà inoltre rimborsare i costi che sarebbero stati coperti dal suo sistema obbligatorio di sicurezza sociale se la medesima o analoga assistenza sanitaria fosse stata erogata sul suo territorio. I deputati concordano con questa impostazione, ma precisano che le spese, oltre che alla persona assicurata, possono anche essere rimborsate allo Stato membro di cura. Fermo restando che spetta allo Stato membro di affiliazione determinare quale assistenza sanitaria sia pagata indipendentemente da dove viene prestata, un emendamento propone che ogni rifiuto di rimborso deve essere giustificato da un punto di vista medico. Gli Stati membri dovranno inoltre dotarsi di un sistema trasparente per il calcolo dei costi dell’assistenza sanitaria prestata in un altro paese UE, basato su criteri obiettivi, non discriminatori e preventivamente noti.
Inoltre, il Parlamento propone di concedere ai pazienti affetti damalattie rareil diritto di accesso all’assistenza sanitaria e di ottenere il rimborso «anche se il trattamento in questione non è tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione». D’altro lato, un emendamento consente agli Stati membri di decidere di coprire altri costi collegati, come ad esempio il trattamento terapeutico e le spese di viaggio e di soggiorno. A determinate condizioni, poi, dovrebbero essere rimborsati i costi supplementari che potrebbero subire i disabili a causa del loro stato.
La proposta di direttiva consente allo Stato membro d’affiliazione di prevedere un sistema di autorizzazione preventiva per il rimborso da parte del suo sistema di sicurezza sociale dei costi delle cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro, ma purché siano rispettate determinate condizioni. Ad esempio, quando le cure sanitarie sarebbero state prese a carico del proprio sistema di sicurezza sociale se fossero state fornite sul suo territorio, oppure se vi è il rischio di compromettere l’equilibrio finanziario del proprio sistema di sicurezza sociale. Il Parlamento accoglie tale impostazione, ma propone che la definizione di cure ospedaliere sia stabilita dallo Stato membro di affiliazione, e non dalla Commissione. Precisa inoltre che il sistema di autorizzazione non deve rappresentare «un ostacolo alla libera circolazione delle persone». Un emendamento chiede inoltre di esentare dall’autorizzazione preventiva i pazienti affetti da patologie potenzialmente letali che sono in lista d’attesa per terapie nel proprio Stato membro e che abbiano urgente necessità di assistenza.
D’altro lato, per evitare l’incertezza dei pazientiin merito ai rimborsi, il Parlamento propone di garantire loro il diritto di richiedere un’autorizzazione preventiva e di conoscere in anticipo l’importo che sarà loro corrisposto. La conferma scritta di ciò dovrebbe quindi poter essere presentata all’ospedale in cui sono somministrate le cure, che pertanto otterrebbe direttamente il rimborso dallo Stato membro di affiliazione. Quest’ultimo, secondo i deputati, dovrebbe inoltre assicurare ai pazienti che hanno ottenuto un’autorizzazione preventiva che sarà loro richiesto di effettuare solo i pagamenti anticipati o supplementari al sistema sanitario e/o agli operatori dello Stato membro ospitante, «nella misura in cui tali pagamenti verrebbero richiesti» in quello di affiliazione. Un altro emendamento chiede alla Commissione di realizzare, entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva, uno studio di fattibilità riguardo alla creazione di una stanza di compensazione al fine di agevolare i rimborsi transfrontalieri delle spese.
Diversi emendamenti sono tesi a rafforzare la sicurezza, l’informazione e i diritti dei pazienti. Il Parlamento, ad esempio, propone di istituire la figura del Mediatore europeo dei pazienti, incaricato di esaminare le denunce in materia di autorizzazione preventiva e di rimborso delle spese o dei danni. Chiede poi che gli Stati membri di affiliazione offrano al paziente un mezzo per effettuare denunce e che gli siano riconosciuti strumenti di tutela e risarcimento del danno subìto a causa delle cure ricevute. Dovrebbero inoltre far sì che gli standard di qualità e sicurezza dello Stato membro ospitante siano resi pubblici in un linguaggio accessibile e in un formato chiaro, e contemplare il diritto alla continuità delle cure, in particolare tramite la trasmissione dei dati medici pertinenti. In caso di complicazioni, sarebbero inoltre tenuti a coprire i costi risultanti dall’assistenza prestata all’estero. I deputati accolgono poi con favore l’istituzione di “punti di contatto nazionali”, precisandone i compiti a tutela dei pazienti.
Infine, per quanto riguarda le cure non ospedaliere, il Parlamento accoglie l’idea della Commissione secondo cui lo Stato membro di affiliazione non può subordinare all’autorizzazione preventiva il rimborso dei costi delle cure prestate in un altro Stato membro «qualora il suo sistema di sicurezza sociale si sarebbe fatto carico dei costi di queste cure se esse fossero state prestate sul suo territorio». Facendo riferimento a una sentenza della Corte di giustizia, aggiunge però che lo stesso vale per l’acquisto in un altro Stato membro di prodotti inerenti alle cure stesse.
TESTO IN ITALIANO
2 luglio 2008
La Commissione dell’Unione Europea adotta una proposta di direttiva sui diritti dei pazienti nell’assistenza sanitaria transfrontaliera
Androulla Vassiliou, Commissario europeo responsabile per la salute, ha affermato: “Questa proposta intende chiarire in che modo i pazienti possono far valere il loro diritto a un’assistenza sanitaria transfrontaliera garantendo nel contempo la sicurezza del diritto per gli Stati membri e gli erogatori di assistenza sanitaria. Essa assicura che la qualità e la sicurezza dell’assistenza sanitaria siano garantite in tutta l’Unione e promuove la cooperazione tra i sistemi sanitari al fine di assicurare un migliore accesso alle cure specialistiche.”
Gli obiettivi della direttiva
-
i pazienti hanno il diritto di farsi curare all’estero e di essere rimborsati fino a concorrenza dell’importo che avrebbero ricevuto nel loro paese. La direttiva fa chiarezza sul modo in cui far valere tali diritti, compresi i limiti che gli Stati membri possono porre all’assistenza sanitaria all’estero e il livello di copertura finanziaria disponibile per l’assistenza transfrontaliera;
-
gli Stati membri sono responsabili dell’assistenza sanitaria erogata sul loro territorio. I pazienti devono poter fare affidamento sul fatto che gli standard di qualità e di sicurezza delle cure che ricevono in un altro Stato membro si basino su buone pratiche mediche e vengano regolarmente monitorati;
-
la direttiva incoraggerà la cooperazione europea in materia di assistenza sanitaria. Essa fornirà una base per lo sviluppo di reti europee di riferimento cui parteciperanno, su base volontaria, i centri specializzati di diversi Stati membri. Questa collaborazione potrà recare grandi benefici ai pazienti soprattutto grazie a un accesso più agevole a cure altamente specializzate. La rete può anche essere utile per i sistemi sanitari poiché faciliterebbe l’uso efficiente delle risorse, ad esempio condividendo le risorse laddove si tratta di affrontare patologie rare;
-
la valutazione della tecnologia sanitaria costituisce un’altra chiara fonte potenziale di valore aggiunto europeo. Questa iniziativa contribuirà a ridurre le sovrapposizioni e i doppioni in questo ambito e a promuovere l’uso efficace ed efficiente delle risorse;
-
le attività nel campo della sanità elettronica (e-Health) verranno anch’esse rafforzate. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione presentano grandissime potenzialità per migliorare la qualità, la sicurezza e l’efficacia dell’assistenza sanitaria. La Commissione sostiene già progetti in corso nel campo della sanità elettronica che interessano aspetti quali l’erogazione a distanza di aiuto specialistico da grandi ospedali a piccole strutture ospedaliere locali. Mancano però formati e standard condivisi suscettibili di essere usati dai diversi sistemi e dai diversi paesi. La direttiva contribuirà alla loro realizzazione.
La necessità di agire
Nelle sue pronunce su tali casi la Corte ha ripetutamente sancito che i pazienti hanno il diritto di essere rimborsati per l’assistenza ricevuta in un altro Stato membro allo stesso modo che lo sarebbero per l’assistenza ricevuta in patria.
Contesto
Su tale base la Commissione ha sviluppato il progetto di direttiva che ha adottato in data odierna.
Il progetto di direttiva concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera può essere consultato a:
I risultati della consultazione pubblica sono reperibili all’indirizzo:
Il Flash Eurobarometro sui servizi sanitari transfrontalieri nell’UE è consultabile a:
PARLAMENTO EUROPEO
15 marzo 2007
P6_TA-PROV(2007)0073
Carte sanitarie – NETC@RDS PROJECT
Carte sanitarie – NETC@RDS PROJECT – presentazione in PowerPoint
Cross-Border Health Care in Europe – Regione Veneto – 2005
Mobility in Europe
European Commission – DG Health and Consumer Protection
Patient mobility and healthcare developments
Mobilità dei pazienti: la Commissione Europea lancia una consultazione pubblica sull’azione della UE nel campo dei servizi della salute – (scadenza 31 gennaio 2007).
Le risposte inviate dall’Italia:
Il Governo Italiano (Ministero della Salute)
Istituto Superiore di Sanità (Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, Salute Mentale)
Il Parlamento europeo ha adottato in seduta plenaria a Strasburgo la risoluzione e l’emendamento 172 è stato rigettato con 514 voti contro 132 (vedi più avanti).
Il Parlamento ha rigettato la necessità di una specifica legislazione sui sercizi sanitari, ma ha invitato la Commissione a proporre, con urgenza, una codifica dei correnti casi giuridici sui diritti dei cittadini della EU ad essere curati in altri Paesi membri, con costi coperti dal loro proprio sistema sanitario.
La Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori aveva adottato un emendamento molto controverso (il n.172) che“invitava la Commissione Europea a presentargli una proposta al fine di reintrodurre i servizi sanitari nella direttiva servizi, e una proposta destinata a codificare la giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia in materia di diritti dei pazienti”.
L’emendamento era stato adottata con una piccola maggioranza di due voti e il porta parola del gruppo PPE-DE e il leader del gruppo Socialista avevano condannato il suo contenuto sottolineando il fatto che preferivano che la direttiva restasse nella sua attuale versione.
PARERE della commissione per l’occupazione e gli affari sociali
PARERE della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
SICUREZZA DEI PAZIENTI
aggiornato al 15 giugno 2009
8-9 giugno 2009 – Lussemburgo
Il testo proposto e adottato all’unanimità dal Consiglio dell’Unione Europea
Il dibattito sull’argomento da parte del Consiglio dei Ministri si è svolto pubblicamente e la registrazione audio e video può essere seguita al seguente indirizzo (è presente la traduzione in lingua italiana):
lingua francese: clicca qui
lingua inglese: clicca qui