DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno

Informazioni e documentazione legislativa

DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno L 376/36 – Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – 27.12.2006

Aggiornato al 16 maggio 2010 

 

 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010 , n. 59 . Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (Supplemento ordinario n. 75/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale – n. 94 del 23 aprile 2010)

17 dicembre 2009 – Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto che recepisce la direttiva servizi (2006/123/CE) diretta a incentivare la concorrenza nel mercato europeo. Il provvedimento che dovrà ottenere il via libera del Parlamento prima dell’ok definitivo di Palazzo Chigi interessa commercianti, artigiani e professionisti.

Il testo del decreto

PARLAMENTO EUROPEO Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2007 sull’impatto e sulle conseguenze dell’esclusione dei servizi sanitari dalla direttiva sui servizi nel mercato interno (2006/2275(INI))

Il Parlamento europeo ha adottato in seduta plenaria a Strasburgo la risoluzione e l’emendamento 172 è stato rigettato con 514 voti contro 132 (vedi più avanti).

Il Parlamento ha rigettato la necessità di una specifica legislazione sui sercizi sanitari, ma ha invitato la Commissione a proporre, con urgenza, una codifica dei correnti casi giuridici sui diritti dei cittadini della EU ad essere curati in altri Paesi membri, con costi coperti dal loro proprio sistema sanitario.

La Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori aveva adottato un emendamento molto controverso (il n.172) che “invitava la Commissione Europea a presentargli una proposta al fine di reintrodurre i servizi sanitari nella direttiva servizi, e una proposta destinata a codificare la giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia in materia di diritti dei pazienti”. L’emendamento era stato adottata con una piccola maggioranza di due voti e il porta parola del gruppo PPE-DE e il leader del gruppo Socialista avevano condannato il suo contenuto sottolineando il fatto che preferivano che la direttiva restasse nella sua attuale versione.

Emendamenti 1 – 172

Emendamenti 173 – 176

PARERE della commissione per l’occupazione e gli affari sociali

PARERE della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Storia della direttiva

La storia della direttiva attraverso gli atti riportati dall’osservatorio legislativo del Parlamento Europeo

Il Presidente del Parlamento europeo Josep Borrell e il ministro finlandese per il commercio e l’industria Mauri Pekkarinen, hanno ufficialmente firmato il testo della direttiva servizi nel mercato interno lo scorso 12 dicembre 2006 a Strasburgo. Alla fine, il Parlamento ha trovato l’accordo dopo oltre due anni di lavoro, lo scorso novembre. Senza dubbio, esso rappresenta uno dei più importanti testi mai adottati di recente dall’Unione europea. Il testo finale, riscritto dal Parlamento europeo, e accolto quasi per intero dal Consiglio, tiene conto in maniera bilanciata degli interessi dei consumatori, dei lavoratori e dei fornitori di servizi. La direttiva verrà applicata in tutta l’Unione europea al più tardi entro il 2010.  Grazie alla sua introduzione, sarà più facile insediarsi e fornire servizi in un altro Stato membro, con un beneficio anche per i sevizi temporanei.

Il Parlamento europeo il 16 novembre 2006 dà il via libera alla direttiva servizi L’Aula ha adottato la posizione comune del Consiglio in merito alla direttiva servizi che, in gran parte, riflette quanto suggerito dal Parlamento in prima lettura. Come chiesto a suo tempo dai deputati, il testo della direttiva risulta ora profondamente riformulato rispetto alla proposta originaria e, più in particolare, è stato soppresso il molto controverso principio del paese d’origine. La Commissione, con una dichiarazione, ha rassicurato i deputati su una serie di temi sensibili.Dibattito in Aula (15 novembre 2006)

Intervento della relatrice

Evelyne GEBHARDT (PSE, DE) ha sottolineato che oggi si giunge alla conclusione di una discussione durata più di due anni e si può essere orgogliosi del lavoro svolto dal Parlamento europeo. Dopo aver ringraziato una serie di colleghi, ha voluto rendere un omaggio particolare al relatore ombra del PPE/DE per l’ottima collaborazione che ha permesso di definire un testo condiviso che non mette in evidenza le divisioni del Parlamento.  Il testo della direttiva, ha quindi spiegato, combina gli interessi dei lavoratori con quelli dei consumatori e del mondo economico e, anche attraverso la soppressione del principio del paese d’origine, «contribuisce a mettere le persone al centro della politica».  La relatrice ha infatti sottolineato come il testo eviti una «concorrenza malsana» tra i sistemi sociali degli Stati membri, garantendo quindi i lavoratori, limiti la sua applicazione ai soli servizi commerciali e avvantaggi le imprese attraverso l’introduzione del principio della libera prestazione di servizi che vieta l’applicazione di misure protezionistiche.

Dichiarazione della Commissione

Charlie McCREEVY ha sottolineato come la direttiva costituisca «una pietra miliare» non solo per i suoi contenuti ma anche per l’importante ruolo svolto dal Parlamento nella procedura legislativa.  La direttiva, ha aggiunto, rappresenta uno sforzo fondamentale per rilanciare l’economia europea attraverso il completamento del mercato interno e, quindi, la promozione della crescita e dell’occupazione, nonché la tutela dei lavoratori e dei prestatori.  Nell’evidenziare come il Parlamento abbia dimostrato la capacità di giungere a compromessi su questioni spinose e come la posizione comune rispecchi appieno l’approccio dei deputati, il commissario ha chiarito che i futuri orientamenti della Commissione serviranno ad assistere gli Stati membri ad applicare la direttiva in modo adeguato e non sarà giuridicamente vincolante (ruolo che spetta alla Corte di giustizia).  La Commissione, inoltre, agirà in modo trasparente informando sistematicamente il Parlamento, anche sulla necessità di future ulteriori armonizzazioni.  Ha quindi precisato che il diritto del lavoro non sarà intaccato dalla direttiva e, pertanto, non avrà effetto sulle prassi nazionali e sui diritti collettivi definiti dagli Stati membri e avrà un impatto neutrale nei confronti dei modelli relativi al ruolo delle parti sociali.  Resteranno comunque d’applicazione i principi sanciti dal Trattato. La direttiva, ha poi aggiunto, non avrà ripercussioni sul diritto penale nazionale e, di conseguenza, gli Stati membri applicheranno le loro norme in materia anche alle imprese straniere che operano sul loro territorio. Tuttavia, non si potrà ricorrere al diritto penale per aggirare le disposizioni della direttiva.  Infine, il commissario ha precisato che i servizi sociali, offerti da imprese per conto degli Stati membri o da organizzazioni di volontariato, sono esclusi dal campo d’applicazione della direttiva.

Dichiarazione del Consiglio

Mauri PEKKARINEN ha affermato che l’adozione della direttiva segna la storia del mercato interno e si è detto felice che, «finalmente», si sia giunti a un avvicinamento delle posizioni.  Si tratta, ha detto il Ministro, di una «riforma radicale» ed è quindi normale che si siano aperte divisioni profonde.  Ma ora, ha aggiunto, «è ora di guardare al futuro».  Il voto del Parlamento in prima lettura, ha proseguito, ha rappresentato un «compromesso storico» che ha reso più semplice la continuazione dei lavori.  Sottolineando quindi la profonda differenza tra la posizione comune e la proposta originaria, il Ministro ha però affermato che la direttiva mantiene lo stesso obiettivo di «aprire nuove porte ai prestatori e agli utenti (consumatori e imprese).  Offre quindi certezza del diritto agli operatori, dimostrando il valore aggiunto dell’azione europea.  Ha poi precisato che, tuttavia, non si tratta del capolinea di un processo che deve portare al completamento del mercato interno.  Per concludere ha affermato di condividere la dichiarazione chiarificatrice della Commissione.

Replica della relatrice

Per Evelyne GEBHARDT (PSE, DE) la dichiarazione della Commissione «chiarisce le incertezze» e, pertanto, ha invitato l’Aula ad approvare la posizione comune senza emendamenti. Ha però voluto esprimere una punta di amarezza per il fatto che il Consiglio abbia limitato le prerogative del Parlamento affermando che, visto il delicato equilibrio raggiunto dai Ministri, non sarebbe stato possibile apportare modifiche alla posizione comune. Sottolineando quindi che anche il compromesso parlamentare era frutto di un equilibrio molto delicato, la relatrice ha quindi auspicato che questa situazione non si ripeta più in futuro.

Replica della Commissione

Charlie McCREEVY ha affermato di non condividere le preoccupazioni circa il ruolo determinante della Corte di giustizia poiché l’ampio consenso che si è delineato all’interno del Consiglio non dovrebbe portare a controversie.  Ricordando poi che gli Stati membri hanno tre anni di tempo per adeguarsi alle disposizioni della direttiva, ha sottolineato che la Commissione vigilerà affinché la direttiva sia correttamente trasposta.  Il commissario ha poi concluso evidenziando nuovamente il ruolo svolto dal Parlamento che, «dimostrando maturità», non ha scelto la facile via di respingere la proposta ed ha adempiuto al suo compito di colegislatore.

 

 

Il 29 maggio 2006, il Consiglio “Competitività” del Consiglio dell’Unione Europea era pervenuto ad un accorso politico sulla proposta della direttiva “servizi” nel mercato interno. A seguito di questa nuova tappa, il Consiglio doveva adottare una posizione finale comune, basata su questo testo in una delle prossime sue riunioni, e far seguire la proposta al Parlamento Europeo per la seconda lettura. L’accordo dei Ministri sul testo di compromesso era in sostanza molto vicino al compromesso adottato in prima lettura dal Parlamento Europeo e alla proposta rivisitata dalla Commissione. 

Il comunicato stampa 9926/06 del 30 maggio 2006 della Riunione n.2731 del Consiglio Competitività (Mercato Interno, Industria e Ricerca), Bruxelles, 29-30 maggio 2006

Il comunicato stampa del Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2006

Il 4 aprile 2006, la Commissione Europea aveva presentato al Parlamento Europeo la versione rivisitata della proposta di direttiva “servizi”, dopo aver tenuto conto degli emendamenti votati dal Parlamento Europeo il 16 febbraio 2006 in prima lettura. Il commissario McCREEVY aveva illustrato all’Aula la nuova proposta sulla direttiva servizi. Un’ampia maggioranza dei deputati aveva apprezzato l’iniziativa, riconoscendo che la proposta era molto vicina a quanto suggerito dal Parlamento. Se alcuni di essi avevano ribadito la loro opposizione a un testo troppo liberista, altri avevano deplorato i troppi settori esclusi dal campo d’applicazione della direttiva. Il dibattito sarebbe proseguito : spettava al Consiglio pronunciarsi e poi ancora al Parlamento.  Per saperne di più clicca qui :

Il resoconto della presentazione della proposta della Commissione al Parlamento Europeo avvenuta il 4 aprile 2006

Il comunicato della Commissione del 4 aprile 2006

Il testo emendato della Direttiva proposto dalla Commissione (en – fr) e approfondimenti sulla proposta

Il comunicato del Dipartimento per le Politiche Comunitarie – Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 aprile 2006

Cliccando qui sotto : analisi comparativa (parte in lingua inglese, parte in lingua francese) tra il nuovo testo della Commissione e le due precedenti versioni della proposta di direttiva : la proposta iniziale della direttiva “servizi” e il testo emendato dal Parlamento Europeo.

 

 


Il Consiglio Competitività (mercato interno, industria e ricerca)dell’Unione Europea si era riunito il 13 marzo 2006 (Per l’Italia: Giorgio LA MALFA Ministro senza portafoglio, Ministero per le politiche comunitarie, Claudio SCAJOLA Ministro delle attività produttive, Guido POSSA Viceministro). Il Consiglio ha preso atto della relazione sullo stato dei lavori presentata oralmente dalla presidenza in seguito al dibattito informale dei ministri responsabili della competitività in data 12 marzo riguardante i risultati della votazione del Parlamento europeo sul progetto di direttiva relativa ai servizi nel mercato interno. Il Consiglio aveva deciso di attendere che la Commissione presentasse una proposta riveduta in aprile. Successivamente il Consiglio avrebbe ripreso le deliberazioni, in vista di giungere a un accordo su una posizione comune del Consiglio. La posizione comune sarebbe stata trasmessa al Parlamento europeo per la seconda lettura, conformemente alla procedura di codecisione.Per i particolari, vai a pag.14 del comunicato:

Il comunicato stampa 2715ª sessione del Consiglio Competitività (mercato interno, industria e ricerca)

In precedenza, il Parlamento europeo aveva adottato il 16 febbraio 2006 a Strasburgo, a larga maggioranza, in prima lettura, la relazione della Gebhardt sulla direttiva relativa ai servizi nel mercato interno, uno dei testi di maggiore importanza per l’UE. Il progetto iniziale era stato rivisto in profondità, ma l’obiettivo non era cambiato: eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi. I deputati però chiariscono che la direttiva non incide sui diritti sociali dei lavoratori previsti dalle legislazioni nazionali. 

Il comunicato stampa del 24 febbraio 2006

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (Procedura di codecisione: prima lettura)

Una istantanea della Relatrice Evelyne Gebhardt nel corso del suo intervento

Il 15 dicembre 2005 la Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento Europeo aveva approvato la relazione presentata dalla On. Evelyne Gebhardt sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno, da presentare al Parlamento.

RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno

La Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento Europeo, nella seduta del 24 maggio 2005, ha apportato sostanziali modifiche al testo proposto dalla Commissione.

(Il testo della motivazione che ha condotto a tale revisione è riportato più avanti)

Parlamento Europeo  Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori  Seduta del 24 maggio 2005 

PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno – parte I & II  Relatrice: Evelyne Gebhardt

Emendamenti 1-151 – 11 maggio 2005

Emendamenti 152-426 – 29 giugno 2005

Emendamenti 427-746 – 29 giugno 2005

Emendamenti 747-941 – 24 giugno 2005

Emendamenti 942-1154 – 24 giugno 2005

LE REAZIONI ALLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE DEL 24 MAGGIO 2005

Charlie McCreevy, Commissario in carica della Commissione del Mercato Interno, ha presentato il 13 giugno, davanti la Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento Europeo, la sua visione delle cose a proposito della proposta di direttiva. Secondo McCreevy, la Commissione adotterà una posizione “ragionevole” se il Parlamento Europeo farà lo stesso.

Il Consiglio dei Ministri della Competitività dell’Unione Europea ha preso atto, nella riunione del 6-7 giugno 2005, del rapporto del Presidente sullo stato dei lavori concernente la proposta di direttiva relativa ai servizi nel mercato interno presentata dalla Commissione l’11 gennaio 2004 e ha confermato la sua intenzione di continuare l’esame di questo dossier prioritario con lo scopo di arrivare ad un accordo tenendo conto delle decisioni del Parlamento europeo.

Documento di lavoro della Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea 9350/1/05 – REV 1 del 19 luglio 2005

Al fine di definire la posizione italiana con riferimento al testo predisposto dalla presidenza inglese e sopra riportato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ha svolto una riunione di coordinamento il giorno 4 ottobre 2005.

PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno Parte I & II Relatrice: Evelyne Gebhardt, 24 maggio 2005

MOTIVAZIONE

I-Introduzione

L’11 novembre 2004, la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ha tenuto un’audizione pubblica sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno.

 

Tutti i partecipanti si sono mostrati concordi sulla necessità di aprire ulteriormente il mercato interno dei servizi, ma le opinioni in merito agli strumenti da utilizzare per questo scopo sono state profondamente divergenti.  La maggior parte dei partecipanti, tra cui anche la relatrice, si sono espressi contro un inutile protezionismo, sostenendo invece la necessità di garantire elevati livelli di qualità e di protezione, in particolare nel campo sociale e nei settori dell’ambiente e della protezione dei consumatori, al fine di garantire una concorrenza equa.  Dall’audizione emerge tuttavia chiaramente che questo progetto va molto di là dal suo vero scopo.  Nella sua forma attuale lascia aperti molti interrogativi e può essere fonte d’incertezza giuridica.

Il 21 dicembre 2004 la relatrice ha presentato un documento di lavoro che ha individuato i seguenti problemi:

il campo di applicazione,  il principio del paese d’origine, il controllo e la compatibilità con l’acquis comunitario. 

 

La relatrice ritiene che occorra apportare modifiche incisive in tali ambiti, al fine di guadagnare un più ampio consenso.  Per garantire maggiore trasparenza e cooperazione è stato avviato un metodo di lavoro nuovo per il Parlamento europeo, che si avvale di un gruppo di lavoro istituito ad hoc.  Sotto la presidenza della relatrice si sono svolti, a cadenza regolare, incontri dei membri della commissione per il mercato interno, segnatamente dei relatori ombra, degli autori dei pareri e dei relatori ombra dei comitati consultivi.  Tali riunioni hanno offerto la possibilità di discutere in maniera più approfondita ulteriori dettagli inerenti ad altri ambiti della proposta, che per motivi di tempo non era stato possibile affrontare durante le consuete riunioni della commissione.  La Presidenza del Consiglio, la Commissione, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno quindi colto l’opportunità di esporre di fronte al gruppo di lavoro la loro opinione sulla proposta.  La relazione presentata dalla relatrice alla commissione è stata pubblicata, per non dare adito all’impressione di un processo svolto a porte chiuse.  Durante la seduta plenaria del PE, il commissario McCreevy ha espressamente dichiarato che la Commissione non presenterà una nuova proposta.  Egli ha inoltre espresso l’intenzione della Commissione di attenersi fedelmente alla procedura di codecisione e di rispettare le prerogative del PE.  Un altro esempio illustra perfettamente la cooperazione e la trasparenza in seno al PE: la preparazione della prima parte del progetto di relazione al fine di semplificare e approfondire la discussione in seno alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e di esaminare proposte di soluzione concernenti i due punti più contestati.  La prima parte, presentata alla commissione competente il 19 aprile 2005, propone una prima serie di emendamenti delle parti controverse della proposta della Commissione: il campo di applicazione ed il principio del paese d’origine.  Il presente documento costituisce la versione consolidata della prima parte del progetto di relazione con una sintesi di tutte le proposte della Commissione.

II. Aspetti centrali della revisione della direttiva

1. Campo di applicazione della direttiva  Il campo di applicazione della direttiva deve essere definito in modo chiaro ed inequivocabile ai fini della certezza del diritto.  Per molti prestatori di servizi non è chiaro se i servizi da loro forniti ricadano o meno nel campo d’applicazione della presente direttiva.  È inoltre necessario distinguere chiaramente i servizi che rientrano nel campo d’applicazione della presente direttiva e i servizi d’interesse generale, che dovrebbero essere regolati da una direttiva quadro da elaborare separatamente.  Risponde parimenti al principio della certezza del diritto delimitare chiaramente i servizi che sono o saranno coperti dalle direttive settoriali, come nel caso delle professioni regolamentate, alle quali si applica la direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali [COM(2002)0119].  a) La definizione di «servizio»  Generalmente la distinzione fra i servizi che ricadono nel campo di applicazione della direttiva e i servizi di interesse generale costituisce un problema notevole.  Con l’apertura del mercato dei servizi occorre assicurare il rispetto del patrimonio legislativo comunitario relativo alla fornitura di servizi di interesse generale, che rappresentano un pilastro del modello sociale europeo.  È pertanto assolutamente necessario delimitare in modo chiaro e senza alcuna ambiguità il campo di applicazione della direttiva.  La Commissione si è impegnata a presentare una relazione sulla fattibilità e l’esigenza di una normativa quadro per i servizi di interesse generale entro la fine del 2005.  Fino a quando non esisterà un quadro comunitario chiaro per tali servizi — come previsto dal progetto di Costituzione all’articolo III-6 — appare sensato stralciarli dal campo di applicazione relativo al progetto di direttiva.  Sono state spesso avanzate proposte tese ad operare la suddetta delimitazione, mediante la compilazione di un elenco positivo o negativo dei singoli settori.  La relatrice non lo ritiene tuttavia possibile.  Una rigida enumerazione dei servizi che attualmente rientrino o siano esclusi dal campo di applicazione costituisce un approccio sbagliato ed uno strumento non idoneo per un settore innovativo come quello dei servizi.  Non è purtroppo possibile formulare una definizione chiara, a livello europeo, dei servizi di interesse generale.  Spetta agli Stati membri formulare tali definizioni.  Il trattato riconosce l’importanza dei servizi di interesse economico generale per l’UE, ma si astiene dalla loro definizione, nel rispetto del principio di sussidiarietà (articoli 16 e 86, paragrafo 2, TCE).  Per questo motivo la relatrice ritiene opportuno applicare da una parte i criteri che caratterizzano i servizi coperti dal campo di applicazione di questa direttiva (servizi commerciali, ossia retribuiti in funzione dei criteri economici abituali) e dall’altra i criteri che definiscono i servizi di interesse generale e giustificano pertanto l’esclusione dal campo di applicazione di questa direttiva.  La relatrice propone anche una distinzione più precisa tra i servizi economici, che possono avere un interesse generale, e i servizi commerciali, che seguono fini puramente finanziari.  Nella presente relazione si cerca di precisare il criterio dell’obbligo di servizio pubblico e dell’interesse comune, già menzionato dalla Commissione nel Libro bianco sui servizi di interesse generale.  b) Esclusione dal campo di applicazione  È necessario escludere il settore della sanità dal campo di applicazione di questa direttiva, al fine di impedire un forte contrasto con la ripartizione delle competenze fondata sul principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 152, n. 5 TCE.  A causa di una sovrapposizione del progetto di direttiva con alcune norme legislative in materia di lavoro, ad esempio la direttiva sul distacco dei lavoratori, sarebbe opportuno chiarire che la presente direttiva non pregiudica il diritto del lavoro in generale, né i contratti collettivi conclusi a livello regionale o nazionale o le leggi speciali applicabili ai rapporti di lavoro.  L’emendamento corrispondente dovrebbe essere inserito nell’art. 1, in quanto non è sufficiente mantenere la formulazione del considerando 58: «La presente direttiva non ha il fine di considerare questioni di diritto del lavoro in quanto tali».

2. Conformità del progetto di direttiva con la legislazione comunitaria in vigore e in preparazione, nonché con norme del diritto privato internazionale  Poiché la direttiva servizi, nella sua forma attuale, propone un approccio orizzontale per un cospicuo numero di servizi di varia natura, molte attività sono inevitabilmente interessate dal suo campo di applicazione, persino quando esse sono già oggetto di misure settoriali.  L’audizione degli esperti svoltasi l’11 novembre 2004, nonché varie conferenze, hanno mostrato che allo stato attuale non è chiaro in che rapporto sia la proposta in oggetto rispetto alla legislazione internazionale e comunitaria vigente, nonché con la legislazione in preparazione in seno all’UE.  Ne sono validi esempi la direttiva europea sul distacco dei lavoratori, la Convenzione di Roma (Roma I) e il progetto di regolamento Roma II, la proposta di direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, oppure la direttiva 2004/18/CE relativa alla procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici.  (Le relative considerazioni sono riportate nel documento di lavoro del 21 dicembre 2004).

3. L’introduzione del principio del paese d’origine  Uno dei punti centrali della direttiva proposta è costituito dall’introduzione del cosiddetto principio del paese d’origine (articolo 16), in base al quale i prestatori di servizi sono soggetti esclusivamente alle disposizioni nazionali dello Stato membro d’origine.  Quest’ultimo è responsabile del controllo dell’attività del prestatore e dei servizi da lui forniti, anche quando il destinatario riceve tali servizi in un altro Stato membro.  Deroghe al principio del paese d’origine sono ammesse soprattutto nei settori in cui esistono già misure d’armonizzazione settoriali a livello comunitario.  In riferimento a ciò si deve far presente che il «principio del paese d’origine», che non viene mai messo in dubbio o discusso dalla Commissione nella motivazione che accompagna il progetto di direttiva, non è in realtà un principio autonomo.  Infatti, il principio del paese d’origine non è citato espressamente nei trattati, né costituisce un principio giuridico generale che la legislazione comunitaria è tenuta a rispettare.  Per questo già il titolo dell’articolo 16 del progetto di direttiva è, oltretutto, fuorviante. Esiste una palese contraddizione tra detto “principio” e l’articolo 50 del trattato, ripreso dall’articolo III-45 della Costituzione.  Secondo il principio del paese d’origine, nei termini in cui è formulato nella proposta della Commissione, l’impresa che fornisce un servizio in un qualsiasi paese dell’Unione è assoggettata unicamente alla legislazione del proprio paese d’origine e non deve conformarsi ad altre eventuali normative nazionali più rigorose.  Tuttavia, l’articolo 50 del trattato prevede espressamente che il prestatore ha il diritto che gli siano applicate le stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.  Pertanto è evidente che il principio d’origine collide con quello della parità di trattamento sancito dai trattati.  Inoltre, il principio del paese d’origine contrasta con lo spirito della costruzione europea, basata sul coordinamento delle disposizioni nazionali, come stabilito all’articolo 47, paragrafo 2, del trattato.  Di conseguenza la relatrice propone la sostituzione del criterio del paese d’origine con l’applicazione del principio del mutuo riconoscimento, che si basa sull’idea dell’equivalenza.  Secondo la costante giurisprudenza ella Corte di giustizia, le condizioni previste dalla legislazione dello Stato di destinazione non possono comportare ripetizioni con le condizioni equivalenti già soddisfatte nello Stato d’origine.  Durante l’audizione del PE, contro la fissazione generale del principio del paese d’origine in una direttiva sui servizi sono state sollevate forti obiezioni, descritte in maniera esauriente nel documento di lavoro del 21.12.2004.

4. La creazione di uno sportello unico  La relatrice ritiene particolarmente positiva la semplificazione delle procedure amministrative, segnatamente la creazione di uno sportello unico, dato che ciò favorirà soprattutto le piccole e medie imprese.  La relatrice considera che lo sportello unico dovrebbe essere realizzato in linea con le due libertà fondamentali.  Nel contesto della libera prestazione di servizi, detto sportello unico dovrebbe occuparsi dell’attuazione del principio del mutuo riconoscimento secondo la procedura di cui al nuovo articolo 16.  In caso di problemi, manca per ora un approccio comune per valutare l’equivalenza del livelli di protezione e non esistono procedure prestabilite che consentano a un prestatore di contestare le decisioni che gli interdicono di fornire i suoi servizi in un mercato nazionale.  Lo sportello unico potrebbe contribuire a far funzionare meglio il mutuo riconoscimento nel settore dei servizi.  Infine occorre prevedere per i prestatori di servizi la possibilità di iscrizione temporanea con effetto automatico, per via elettronica, presso lo sportello unico.  Tale iscrizione dovrebbe consentire che il prestatore di servizi transfrontalieri sia assoggettato agli stessi diritti e obblighi a carico dei cittadini del paese di destinazione, in particolare per quanto riguarda le regole di condotta.  Il paese di destinazione potrebbe essere debitamente informato della prestazione di servizi, al fine di assicurare la qualità degli stessi e dare la possibilità ai destinatari di inoltrare un reclamo tramite lo sportello unico.

 

Opinione della Commissione delle Regioni 30 settembre 2004 (in inglese)

Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo 11 gennaio 2005 (in francese)

Parere della Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 17 marzo 2005

Parere della Commissione per la cultura e l’istruzione 22 aprile 2005

Parere della Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia 27 aprile 2005

Parere della Commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere 4 maggio 2005

Policy background

 

 (Relazione presentata nell’ambito della prima fase della strategia per il mercato interno dei servizi)

 

28.07.2003Report on the application of internal market rules to health services Implementation by the member states of the court’s jurisprudence

 

(Libro verde della Commissione del 21 maggio 2003 sui servizi d’interesse generale, volto a lanciare un dibattito aperto sul ruolo dell’Unione europea nella promozione della fornitura di servizi d’interesse generale e nella definizione degli obiettivi di interesse generale perseguiti da tali servizi, nonché sul modo in cui tali servizi sono organizzati, finanziati e valutati)

(Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 12 maggio 2004, intitolata «Libro bianco sui servizi d’interesse generale» : fa seguito a una vasta consultazione pubblica, lanciata dal Libro verde, sul ruolo dell’Unione europea nella fornitura ai consumatori e alle imprese europee di servizi d’interesse generale di qualità)

 

DOCUMENTAZIONE SUI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE (libro verde e libro bianco)

 

30.07.2002RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEOLO STATO DEL MERCATO INTERNO DEI SERVIZI

 

29.12.2000COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEOUNA STRATEGIA PER IL MERCATO INTERNO DEI SERVIZI

 

Documenti di accompagno esplicativi della proposta di direttiva

 

Proposta di Direttiva relativa ai servizi nel mercato interno presentata dalla Commissione11 gennaio 2004

 

Documento di lavoro del 21 dicembre 2004

 

Resoconto analitico dell’audizione del’11 novembre 2004(in inglese)

 

Resoconto sintetico dell’audizione del’11 novembre 2004

 

testo comparato

 

Il comunicato stampa del 16 novembre 2006 del Parlamento Europeo

 

Il Comunicato stampa del Parlamento europeo del 18 dicembre 200694 del 23 aprile 2010)

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010 , n.59 

Ultimo aggiornamento

12 Dicembre 2022, 11:59

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