DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Direttiva Zappalà)
Informazioni e documentazione legislativa completa
Un manuale d’istruzioni sulla direttiva europea per il riconoscimento delle qualifiche professionali
La direttiva Riconoscimento delle Qualifiche Professionali adottata il 7 settembre 2005 consolida e modernizza le regole che governano oggi il riconoscimento delle qualifiche professionali. Il 20 ottobre 2007, al termine del periodo di trasposizione, questa direttiva rimpiazzarà le 15 direttive esistenti in questa materia. Si tratta delle prima modernizzazione dell’insieme del sistema comunitario dall’inizio del suo concepimento 40 anni or sono. Numerose modifiche sono introdotte in rapporto alle regole esistenti ivi compresa una accresciuta liberalizzazione delle prestazioni dei servizi, una più grande automaticità nel riconoscimento delle qualifiche e una più elevata flessibilità delle procedure di aggiornamento della direttiva stessa. La Commissione propone ugualmente di sviluppare la sua cooperazione con gli Stati membri al fine di informare meglio i cittadini sui loro diritti e di meglio aiutarli a farsi riconoscere le loro qualifiche. Attualmente, questa “guida di trasposizione” è volta a orientare le autorità nazionali nella trasposizione della Direttiva “Riconoscimento delle Qualifiche Professionali” nel diritto nazionale. Le disposizioni della direttiva non hanno tutte bisogno di una trasposizione. Si presume che le disposizioni consolidate siano state gia recepite. Per questa ragione, la Commissione ha aggiunto dei commentari ad ogni articolo per spiegare dove le nuove misure di trasposizione sono invece necessarie.
Entrata in vigore della Direttiva
La Direttiva entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione. Gli Stati membri hanno due anni di tempo per adottare le nuove regole e si cercherà di adottare una unica data per tutti gli Stati. Nel frattempo, la legislazione applicabile resta la Direttiva 93/16 così come modificata dalla Direttiva 2001/19. Se una modifica dovesse verificarsi nei prossimi due anni (per esempio, l’inclusione di una nuova specialità medica quale l’oncologia), la Commissione Europea troverà una soluzione legale così da includere immediatamente tali modifiche nel nuovo sistema.
ENTRATA IN VIGORE IN ITALIA
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I lavori preparatori del decreto legislativo
Senato della Repubblica
Scheda riassuntiva pareri Commissioni permanenti Senato . Clicca qui
Camera dei Deputati
Commissioni Riunite II e X – Resoconto di martedì 25 settembre 2007 – Clicca qui
Commissioni Riunite II e X – Resoconto di martedì 27 settembre 2007 – Clicca qui
Commissioni Riunite II e X – Resoconto di mercoledì 3 ottobre 2007 – Clicca qui
Commissioni Riunite II e X – Resoconto di martedì 9 ottobre 2007 – Clicca qui
Preparazione della messa in atto del meccanismo di consultazione
E’ importante conoscere in anticipo il futuro funzionamento del meccanismo di consultazione e gli inputs che ci si aspetta dalle professioni. Questi due aspetti sono stati introdotti nell’articolo 58 e nel “Recital” 29 della nuova Direttiva. La struttura da mettere in atto dovrebbe somigliare a quella di una piramide: al verice la “regulatory committee”, composta dai rappresentanti degli stati membri e, al di sotto di questa, i gruppi di lavoro e, possibilmente, dei sottogruppi di lavoro. I gruppi di lavoro dovrebbero essere aperti alle professioni rappresentate da esperti. Dobrebbero essere costituiti due gruppi di esperti: uno di tipo orizzontale per la presa in carica dei problemi comuni a tutte le professioni, e l’altro per i problemi specifici di ciascuna professione laddove necessario. La flessibilità dovrebbe essere la caratteristica di questo sistema. Così, i gruppi di lavoro o i sottogruppi dovrebbero avere un chiaro mandato dalla “regulatory committee” e, una volta portato a termine il compito affidato, dovrebbero essere sciolti in modo da evitare strutture fisse. La Direttiva, inoltre, stabilisce in modo esplicito che il meccanismo della consultazione delle professioni non garantisce loro lo status di osservatori nella “regulatory committee” e quindi non consente da far parte in maniera sistematica a tutte le discussioni. Una distinzione potrebbe essere fatta tra discussione tecniche e invece quelle politiche nelle quali gli stati membri preferiscono essere soli.
———— La Commissione Europea, con decisione del 19 marzo 2007, ha istituito un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Il gruppo è incaricato di svolgere le seguenti funzioni: a) avviare una cooperazione fra le autorità degli Stati membri e la Commissione sulle questioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali; b) sorvegliare l’evoluzione delle politiche che presentano un impatto sulle professioni regolamentate per quanto riguarda le qualifiche; c) facilitare l’attuazione della direttiva 2005/36/CE, in particolare tramite l’elaborazione di documenti di interesse comune, ad esempio orientamenti interpretativi; d) realizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche nei settori di cui ai punti precedenti.
Modalità di partecipazione delle professioni
La Commissione Europea intende istituire un sistema molto trasparente e flessibile. La informazioni sulle riunioni dei gruppi e sottogruppi di lavoro dovrebbe essere pubblicato su internet. Al fine di evitare critiche, la Commissione non intende nominare direttamente i rappresentanti. Il suo ruolo dovrebbe essere piuttosto quello di organizzare la possibilità per le professioni di nominarli loro stessi e di presentare posizioni unificate. Sarà molto importante presentare punti di vista unici cercando da parte delle professioni di parlare con una unica voce così da non trasformare i gruppi di lavoro quale sede di dibattiti interni. A seconda degli argomenti la rappresentanza delle professioni potrebbe variare ma, una volta deciso, la stessa rappresentanza dovrebbe essere mantenuta fino al termine del mandato dei gruppi di lavoro.
Carta professionale
In accordo con quanto stabilito nel “Recital 27 a)”, le professioni sono incoraggiate a sviluppare carte professionali. L’iniziativa dovrebbe partire dalle professioni.Essendo lo sviluppo di tali carte presumibilmente molto costoso per la professione medica, prima di lanciare questo processo ci dovrebbe essere il riconoscimento ufficiale del loro valore da parte della Commissione Europea. Gli avvocati hanno carte professionali a livello europeo e la loro esperienza potrebbe essere utile come modello. I dati inseriti nelle carte professionali potrebbero rimpiazzare quelli richiesti dalle autorità competenti degli stati ospiti.
La direttiva prevede tre possibili percorsi per il riconoscimento delle professioni.
Il primo è il riconoscimento dei titoli sulla base della formazione già acquisita. Qui vengono stabiliti cinque livelli di qualificazione, che descrivono la formazione e che vanno dalla certificazione di una formazione scolastica generale di primo e di secondo grado fino ad un diploma universitario, che attesti un ciclo di studi accademici di almeno quattro anni concluso con successo. Il Paese di accoglienza può subordinare il riconoscimento all’assolvimento di una misura di compensazione -prova attitudinale o tirocinio di adattamento- se la formazione è inferiore di un anno a quella richiesta nel Paese di accoglienza oppure i contenuti della formazione professionale sono sostanzialmente differenti, se ad esempio sono richieste attività che nel Paese d’origine non esistono nella professione corrispondente. In questo caso, la proposta di direttiva prevede la possibilità per le associazioni professionali di stabilire piattaforme comuni, con le quali definire gli standard intesi a garantire un livello adeguato delle qualifiche.
Il secondo percorso passa unicamente attraverso l’esperienza lavorativa. Qui vi sono due gruppi di professioni (che sono definiti sulla base della classificazione statistica ISIC – International Standard Classification of All Economic Activities). Il primo gruppo raccoglie in linea generale le classiche professioni dell’industria, dell’edilizia e dell’artigianato. In questo gruppo i lavoratori dipendenti devono dimostrare una formazione di almeno tre anni e un’esperienza professionale di cinque anni. I lavoratori autonomi hanno bisogno di un’esperienza professionale di sei anni, il periodo di formazione non è quantificato. Nel secondo gruppo sono contemplate le prestazioni di servizio del commercio, della ristorazione e del settore alberghiero, degli istituti di credito o campi simili. Il periodo di formazione non dovrà più essere quantificato. Il presupposto per il riconoscimento della qualifica professionale sarà un’esperienza di lavoro triennale a tempo pieno, sia per lavoratori autonomi, sia per dipendenti.
La terza possibilità per il riconoscimento delle qualifiche professionali riguarda i medici, i veterinari, gli infermieri, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti. Per queste professioni sono definiti criteri di contenuto delle conoscenze e delle attitudini -ripresi in parte dalle direttive esistenti – che comportano il riconoscimento automatico delle qualifiche. La procedura prevede che l’autorità competente del Paese membro decida sulla domanda di riconoscimento della qualifica entro tre mesi. Contro il rifiuto si può ricorrere nell’ambito della giurisdizione nazionale.
22 febbraio 2008 – On Stefano Zappalà – Una guida alle piattaformi comuni (pdf 400Kb)
La “storia” della direttiva
L’iter legislativo completo del provvedimento è riportato nel sito della U.E
7 marzo 2002
Motivazione del Consiglio alla posizione definita il 21 dicembre 2004
15 aprile 2005
11 maggio 2005
Approvazione da parte del Parlamento Europeo, nella seduta plenaria, in seconda lettura, di alcuni emendamenti alla direttiva (che possono essere appresso consultati), modificando così la posizione comune del Consiglio assunta il 21 dicembre 2004.
Il testo approvato dal Parlamento l’11 maggio
Ultimo aggiornamento
19 Novembre 2014, 10:40